Autore: admin

  • Prescrizione di illecito permanente: l’accertamento della data di cessazione della permanenza non è sindacabile in Cassazione

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta. L’accertamento del fatto anche con riguardo alla cessazione della sua permanenza non può essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito

    Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Garri), SS.UU, sentenza n. 23746 del 28 ottobre 2020

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Viola gli artt. 1 e 10 CDF l’avvocato che, nell’esercizio della sua attività professionale, trattiene per oltre cinque anni le somme versategli dalla controparte.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gentili, rel. Ghirardi), decisione n. 1 del 10 gennaio 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI CINQUE MESI

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    Viola l’art. 40 CD previgente (nonché gli artt. 6, 7 e 8 CD previgente) l’avvocato che non informa prontamente il cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli e non compie le attività utili ad evitare la decorrenza del termine funzionale alla proposizione dell’appello.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Abbate), decisione n. 6 del 6 febbraio 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN MESE

  • L’autentica della firma apocrifa del cliente nella procura alle liti

    Viola l’art. 5 CD previgente per non aver tenuto una condotta ispirata ai doveri di probità, dignità e decoro, l’avvocato che falsifica la firma del proprio assistito, nonché certifica l’autenticità, commettendo in tal modo anche un fatto penalmente rilevante.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Abbate), decisione n. 8 del 6 febbraio 2017

    Sanzione: CENSURA

  • L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi

    Vìola gli artt. 5 e 15 CD previgente (art. 9 e 16 CDF) l’avvocato che dopo aver percepito acconti emette le relative fatture a distanza di mesi o addirittura anni, per di più solo dopo la revoca del mandato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gonelli, rel. Pagliarani), decisione n. 17 del 27 marzo 2017

    Sanzione: CENSURA

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Viola l’art. 30 comma 2 CDF (art. 41, canone 1 CD previgente) l’avvocato che trattiene oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente (nella specie, trattavasi dell’importo ricevuto dalla controparte in esecuzione di una sentenza di condanna).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gonelli, rel. Mattioli), decisione n. 25 del 27 marzo 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI QUINDICI MESI

  • Il lavoro subordinato è incompatibile con l’iscrizione all’albo forense (salvo eccezioni espresse)

    L’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche a tempo parziale o determinato, salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici (Nella specie trattavasi di un rapporto di lavoro dipendente con un Consorzio).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Monaldi, rel. Pagliarani), decisione n. 34 del 10 aprile 2017

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • Costituzionalmente legittima la coesistenza in capo al CNF di funzioni giurisdizionali e amministrative

    In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall’art. 21 del d.lgs.lt. n. 382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la spettanza al Consiglio – in attesa della costituzione, al suo interno, di un’apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della L. n. 247 del 2012 – di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l’indipendenza quale organo giudicante, atteso che non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull’autonomia ed imparzialità di quest’ultimo né, tantomeno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all’organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell’organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019.

  • La rinuncia all’esposto non determina l’estinzione del procedimento disciplinare

    L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti cosi come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde l’eventuale “remissione” dell’esposto da parte del denunciante assume unicamente rilevanza ai limitati fini della determinazione della sanzione.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020

  • Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

    La riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l’art. 54, d.L 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifìcazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Nel caso di specie, la Corte, rilevato che il CNF aveva in realtà “adeguatamente motivato”, ha rigettato l’impugnazione).

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 34476 del 27 dicembre 2019, Corte di Cassazione (pres. Schirò Stefano, rel. Berrino Umberto), sentenza n. 13983 del 23 Maggio 2019, Corte di Cassazione (pres. Schirò Stefano, rel. Giusti Alberto), sentenza n. 5200 del 21 Febbraio 2019, Corte di Cassazione (pres. Spirito Angelo, rel. Doronzo Adriana), sentenza n. 2084 del 24 Gennaio 2019, Corte di Cassazione (pres. Mammone Giovanni, rel. Armano Uliana), sentenza n. 30868 del 29 Novembre 2018, Corte di Cassazione (pres. Schirò Stefano, rel. Cirillo Ettore), sentenza n. 19526 del 23 Luglio 2018, Corte di Cassazione (pres. Cappabianca Aurelio, rel. Perrino Angelina Maria), sentenza n. 9558 del 18 Aprile 2018, Corte di Cassazione (pres. Amoroso Giovanni, rel. Campanile Pietro), sentenza n. 8038 del 30 Marzo 2018, Corte di Cassazione (pres. Amoroso Giovanni, rel. Falaschi Milena), sentenza n. 31108 del 28 Dicembre 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso Giovanni, rel. Falaschi Milena), sentenza n. 31108 del 28 Dicembre 2017, Corte di Cassazione (pres. Macioce Luigi, rel. Scrima Antonietta), sentenza n. 19163 del 02 Agosto 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio Giovanni, rel. Armano Uliana), sentenza n. 18984 del 31 Luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio Giovanni), sentenza n. 16691 del 06 Luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio Giovanni, rel. Travaglino Giacomo), sentenza n. 16690 del 06 Luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Rordorf Renato, rel. Tria Lucia), sentenza n. 13577 del 04 Luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso Giovanni, rel. Cirillo Ettore), ordinanza n. 9287 del 09 Maggio 2016, Corte di Cassazione (pres. Rovelli Luigi Antonio, rel. Di Palma Salvatore), sentenza n. 11294 del 01 Giugno 2015, Corte di Cassazione (pres. Rovelli Luigi Antonio, rel. Nobile Vittorio), sentenza n. 9032 del 18 Aprile 2014.