Autore: admin

  • Sospensione per l’avvocato che commette una rapina (anche se di modico valore economico)

    Viola art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → l’avvocato che contravviene alla legge penale con comportamenti non colposi, sottraendo un prodotto di modesto valore all’interno di un ipermercato e per avere usato violenza al fine di assicurarsi l’impunità (nella specie, aveva sferrato una ginocchiata ai genitali di una guardia giurata ed una gomitata al torace del responsabile della sicurezza: fatti accertati in via definitiva in sede penale).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Anceschi, rel. Calistro), decisione n. 47 del 17 giugno 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO

  • Decesso della parte assistita e dovere deontologico di verità

    Vìola l’art. 50 co. 5 cdf (dovere di verità) l’avvocato che omette di dichiarare, nell’atto introduttivo del giudizio, l’avvenuto decesso dell’attore, fatto suscettibile di essere assunto come presupposto di un provvedimento del Tribunale adito.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. di Francia, rel. Vecchi), decisione n. 49 del 3 giugno 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • L’avvocato di Ente Pubblico non può svolgere attività professionale in favore di clienti terzi

    Vìola i doveri di dignità, probità decoro e indipendenza (artt. 6 e 9 CDF) l’avvocato che svolge attività legale e forense a favore di soggetti terzi rispetto all’Istituto di cui è dipendente durante il rapporto di lavoro con lo stesso (ciò essendo iscritto all’Albo Speciale con le limitazioni in esso conseguenti).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Ricci, rel. Ricci), decisione n. 51 del 3 giugno 2019

    Sanzione: CENSURA

  • Prove precostituite e costituende: le decadenze istruttorie a carico dell’incolpato

    L’incolpato ha l’onere di produrre documenti e di indicare i testimoni che intende far assumere (con l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali escuterli) entro il termine perentorio di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento (art. 59, comma 1 lett. d n. 4, L. n. 247/2012 e art. 21, comma 2 lett. d, Reg. CNF n. 2/2014).

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Mancino), SS.UU, sentenza n. 25950 del 16 novembre 2020

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Ne deriva che anche la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito ovvero in assenza di motivazione.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Mancino), SS.UU, sentenza n. 25950 del 16 novembre 2020

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove non è sindacabile in Cassazione

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Mancino), SS.UU, sentenza n. 25950 del 16 novembre 2020

  • Il COA di Locri chiede chiarimenti in merito all’incompatibilità tra iscrizione nell’Albo degli Avvocati e insegnamento di materie non giuridiche in istituti di istruzione e ricerca diversi da quelli tassativamente elencati all’articolo 19 della legge n. 247/12, con particolare riferimento a soggetti iscritti nell’Albo prima dell’entrata in vigore della suddetta legge.

    Il quesito ricostruisce con precisione le norme del vigente ordinamento forense relative alla questione in oggetto, chiarendo che, in base all’art. 19, la professione è compatibile con l’insegnamento (o la ricerca) di materie giuridiche nelle università e nelle scuole secondarie, oltre che negli enti di ricerca. Viene poi riportata una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sez. un. 21949 del 28/10/2015), che valorizza tale disciplina segnalandone l’innovatività (rispetto al vecchio ordinamento) sotto il profilo della necessità si insegni appunto materie giuridiche e della esclusione delle scuole primarie.
    La norma previgente (art. 3, comma 4, RD 1578/1933) era formulata in modo molto meno preciso di quella attuale, tanto da aver consentito alla Corte di cassazione di ritenere compatibile con la professione anche l’insegnamento nella scuola elementare (Cass, ss. un. 22623/2010), che ovviamente non ha ad oggetto materie giuridiche.
    Tuttavia, l’art. 65 comma 3 del vigente ordinamento fa salvi espressamente gli avvocati già iscritti agli albi al momento dell’entrata in vigore della riforma, per i quali – afferma – l’art. 19 non si applica.
    Se ne deve pertanto ricavare che per questi, anche sulla base del principio della tutela dei diritti quesiti, dovrebbe valere la clausola di salvaguardia anzidetta, con conseguente impossibilità di cancellarli dall’albo, valendo il nuovo più severo regime solo per le iscrizioni successive alla riforma forense.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 51 del 23 ottobre 2020

  • Il COA di Tivoli chiede di sapere se, in assenza di una esplicita dichiarazione di intesa, questa essere implicitamente desunta dalla presenza di un mandato congiunto all’avvocato stabilito e al collega iscritto nell’Albo ordinario.

    L’articolo 8, comma 2, del D. Lgs. n. 96/2001, pone specifici requisiti formali per l’intesa, prevedendo che la stessa debba “risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito”.
    Il CNF ha ritenuto che la ratio di simile previsione sia quella di evitare che l’intesa – comunque formulata nel rispetto della disposizione appena richiamata (anche, ad esempio, mediante registrazione a verbale d’udienza della dichiarazione resa dall’avvocato e dallo stabilito, cfr. parere n. 9/12) – possa tradursi in una “piena e definitiva abilitazione”, sottraendo l’avvocato stabilito al “controllo” dell’avvocato italiano (così il parere n. 31/2012).
    Alla luce di questi principi, può ritenersi che il mandato espressamente qualificato come congiunto – e dunque che non preveda attribuzione di facoltà disgiunte – soddisfi entrambi i requisiti di cui all’articolo 8, comma 2 (e dunque sia la forma di scrittura privata autenticata che la sussistenza di un nesso con una specifica controversia) sia la ratio della disposizione in esame.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 49 del 23 ottobre 2020

  • Illecito denunciare un magistrato facendosi schermo del cliente

    Vìola art. 9 co. 1 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, art. 19 cdfArt. 19 cdf – Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensiL’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.Leggi il testo completo →, art. 23 cdfArt. 23 cdf – Conferimento dell’incaricoL’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e…Leggi il testo completo →, art. 53 co. 1 cdfArt. 53 cdf – Rapporti con i magistratiI rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza…Leggi il testo completo → (ovvero degli art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 6 cod. prev.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 22 cod. prev.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, art. 36 cod. prev.Art. 36 cod. prev. – Autonomia del rapporto.L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici.L’avvocato non deve…Leggi il testo completo →, art. 53 cod. prev.) l’avvocato che induce il proprio cliente a presentare denuncia-querela contro un Giudice predisponendo il testo della denuncia e pretendendo che l’atto apparisse come un’autonoma iniziativa dell’assistito.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Abbate), decisione n. 52 del 18 giugno 2019

    Sanzione: CENSURA

  • La potenziale rilevanza deontologica del vita privata del professionista: l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Vìola l’art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo → l’avvocato che emette numerosi assegni poi protestati per difetto di provvista.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Pini), decisione n. 59 del 16 luglio 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI TRE MESI