L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
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In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare
Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
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Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale (se non pure sottoscritto dal ricorrente munito di jus postulandi)
Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF era stato proposto da avvocato non Cassazionista, ma pure sottoscritto personalmente dall’avvocato ricorrente. Per tale ultima circostanza in applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato ammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 33 del 25 febbraio 2020
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Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente (Nel caso di specie, trattavasi di impugnazione proposta dal Procuratore Generale avverso la delibera con cui il COA aveva dispensato l’Abogado dalla prova attitudinale prevista per gli Avvocati Stabiliti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Geraci), sentenza n. 32 del 25 febbraio 2020
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Procedimento disciplinare: competenza territoriale e criterio della prevenzione
La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 31 del 25 febbraio 2020
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Inadempimento al mandato: la responsabilità disciplinare per mancata o tardiva proposizione dell’appello
Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (Nel caso di specie, era stato dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto avverso la sentenza penale di condanna a sei anni e sei mesi di reclusione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi tre).
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Il termine per l’impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi al CNF
Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 61, comma 1, della legge n. 247 del 2012 per proporre ricorso avanti al Consiglio nazionale forense, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente al 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore del Regolamento del C.N.F. 21 febbraio 2014, n. 2), non assumendo invece rilievo la circostanza che siano stati pronunciati dal COA secondo il precedente ordinamento, anziché dal CDD.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 19676 del 21 settembre 2020
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 31026 del 27 novembre 2019. -
Il CNF non provvede all’iscrizione o cancellazione dagli Albi in via diretta, ma decide sull’impugnazione dei provvedimenti adottati in materia dai Consigli territoriali
La giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense in materia di tenuta degli albi e degli elenchi si limita al sindacato sulle impugnazioni dei provvedimenti adottati dai Consigli dell’Ordine, decidendo nel merito dell’iscrizione unicamente nel caso previsto dall’art. 17, comma 7, quarto periodo, L. n. 247/2012 nell’eventualità dell’impugnazione del silenzio serbato dal Consiglio territoriale sulla domanda di iscrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 15 del 4 febbraio 2020
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Avvocati di enti pubblici: i tre requisiti per l’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo
L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 18 L. n. 247/2012 (già art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili:(i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (conditio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 15 del 4 febbraio 2020
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Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, qualora rilevi la mancanza di un requisito necessario per l’iscrizione all’albo, prima di deliberare la cancellazione dell’iscritto, oltre all’obbligo di invitarlo a presentare eventuali osservazioni, ha anche l’obbligo di procedere alla sua audizione ma solo a condizione che questi chieda di essere ascoltato, in quanto il comma 12 dell’art. 17 della legge 247 del 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) contiene una previsione diversa e specifica rispetto alla normativa sulla procedura disciplinare, richiamata dal comma 3 del medesimo art. 17 solo in quanto applicabile.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 15 del 4 febbraio 2020