Ai sensi degli artt. 36 e 47 L. n. 247/2012, ed in ossequio ai precetti costituzionali di tutela giudiziale di diritti e interessi ex artt. 24, 97, 111 e 113 Cost., spetta al Consiglio Nazionale Forense la giurisdizione generalizzata non solo in materia disciplinare e di tenuta albi, elenchi e registri nonché di certificazioni, ma anche in quella elettorale di COA e CDD.
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La sentenza di riabilitazione non è di per sè sufficiente alla reiscrizione all’albo del professionista radiato
La riabilitazione, pur estinguendo le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, non impedisce l’operatività delle ulteriori conseguenze prodottesi autonomamente sul piano amministrativo, quali la valutazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l’iscrizione o quelle di tipo disciplinare, né vale ad escludere la storicità dei fatti e la loro negativa valenza in ordine alla considerazione dell’affidabilità del soggetto in relazione alla previsione della sua inclinazione ad un corretto svolgimento della professione forense (Nel caso di specie, il professionista aveva chiesto di essere reiscritto all’albo forense, dal quale era stato radiato alcuni anni prima).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 94 del 7 luglio 2020
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Radiazione a vita per l’avvocato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa
La condanna definitiva del professionista per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa si pone in assoluta antinomia con la permanenza nell’albo forense (dal quale deve appunto essere radiato), nonché con l’eventuale sua reiscrizione ex art. 62 co. 10 L. n. 247/2012, giacché ai fini della valutazione del requisito della condotta irreprensibile ex art. 17 L. n. 247/2012 cit. (già “specchiatissima ed illibata” ex art. 17 RDL n. 1578/1933), l’illecito commesso appare del tutto incompatibile con la delicata funzione di cooperazione all’esercizio della giurisdizione propria dell’attività del difensore e non pare emendabile dal mero trascorrere del tempo, neppure in presenza di comportamenti successivi asseritamente corretti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 94 del 7 luglio 2020
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Annullamento del rigetto dell’iscrizione all’albo e successiva competenza all’iscrizione stessa
Nel caso di annullamento, da parte del CNF, del provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’albo professionale, all’iscrizione stessa provvede il competente Consiglio dell’Ordine (con ogni eventuale, conseguente determinazione anche in punto di decorrenza degli effetti della iscrizione), giacché l’art. 17, co. 7, L. n. 247/2012 riguarda esclusivamente i casi in cui il Consiglio locale non provveda nel termine di legge sulla richiesta di iscrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 94 del 7 luglio 2020
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 17 marzo 2017, n. 15 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 24. -
Avvocati stabiliti e dispensa dalla prova attitudinale: il rigetto dell’istanza non preclude la riproposizione della domanda
In tema di avvocati stabiliti, è compito del COA territoriale apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Nell’esaminare la domanda di dispensa dalla prova attitudinale, pertanto, il COA deve procedere a verificare -attraverso i propri ampi poteri istruttori- che l’avvocato stabilito abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni, giacché la “attività stabile e continua” deve essere apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato. Tuttavia, il rigetto dell’istanza per insufficienza probatoria non preclude la riproposizione della domanda stessa, opportunamente integrata con la documentazione necessaria a comprovarne la fondatezza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza n. 91 del 7 luglio 2020
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L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza n. 92 del 7 luglio 2020
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L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Masi), sentenza n. 93 del 7 luglio 2020
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Procedimento disciplinare: competenza territoriale e criterio della prevenzione
La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza n. 90 del 7 luglio 2020
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Il termine per il deposito e la notifica della decisione disciplinare è ordinatorio
Il termine quindicinale per il deposito e la notifica della deliberazione, stabilito dagli artt. 37 e 50 R.D.L. n. 1578/33 (ratione temporis applicabili), il quale decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella del deposito del provvedimento stesso, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza n. 90 del 7 luglio 2020
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Come stabilire se il compenso è sproporzionato ed eccessivo
Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo → (già art. 43 cod. prev.Art. 43 cod. prev. – Richiesta di pagamento.Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni profess…Leggi il testo completo →) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa (Nel caso di specie, l’avvocato aveva fatto sottoscrivere al cliente un accordo sul compenso, determinato in 1/3 dell’importo liquidato dall’assicurazione quale risarcimento del danno causato dalla morte del congiunto. Rilevato che tale importo risultava tre volte superiore al compenso massimo determinato secondo le tariffe professionali vigenti, ciò pure considerando tutti gli eventuali aumenti ivi previsti, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Maggio), sentenza n. 86 del 24 giugno 2020