La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede (art. 4, co. 2, Reg. CNF 2/2014), fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato (art. 4, co. 3, Reg. CNF 2/2014). Qualora, tuttavia, il professionista oggetto di esposto sia un Consigliere CDD o -seppur limitatamente alle iscrizioni nel Registro riservato successive al 7/5/2017- un Consigliere COA, la competenza disciplinare è attribuita al Consiglio distrettuale di disciplina individuato secondo la tabella allegata in calce al Reg. CNF n. 2/2014, ove è appunto previsto uno spostamento di competenza analogamente a quanto accade per i procedimenti riguardanti i magistrati, al fine di garantire una maggiore imparzialità e serenità del giudicante (art. 4, co. 5, Reg. CNF 2/2014).
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Procedimento disciplinare nei confronti di Consiglieri COA: spostamento della competenza territoriale solo per iscrizioni nel Registro riservato successive al 7/5/2017
La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti dei Consiglieri COA è funzionalmente attribuita al Consiglio distrettuale di disciplina individuato secondo la tabella allegata in calce al Reg. CNF n. 2/2014, purché l’iscrizione della notizia nel Registro riservato sia stata successiva al 7/5/2017 (data di entrata in vigore della relativa modifica all’art. 4, co. 5, Reg. CNF 2/2014 cit.); invece, nel caso di segnalazioni disciplinari iscritte prima della predetta modifica regolamentare, la competenza territoriale non subisce deroghe, e -per i princìpi del tempus regit actum e della perpetuatio iurisdictionis– spetta quindi al CDD del distretto ove il professionista è iscritto o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede (art. 4, co. 2, Reg. CNF 2/2014), fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato (art. 4, co. 3, Reg. CNF 2/2014). (Nel caso di specie, l’esposto, riguardante un Consigliere COA del distretto di Bologna, era stato trasmesso al CDD Ancona prima del 7 maggio 2017, data di entrata in vigore della modifica al Reg. CNF sul procedimento disciplinare, che ha previsto lo spostamento di competenza territoriale anche per i Consiglieri COA. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha risolto il conflitto di competenza sollevato dal CDD Ancona accertando e dichiarando la competenza del CDD Bologna).
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L’azione (esecutiva) per un credito già estinto
Costituisce grave illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che notifichi un atto di precetto e quindi proceda esecutivamente per una somma già percepita, oltre interessi e spese, imputando il primo pagamento ad un credito inesistente (Nel caso di specie, il professionista aveva notificato ad una Compagnia assicurativa un secondo atto di precetto, cui faceva seguire la notifica di nuovo atto di pignoramento presso terzi, sulla base di un medesimo decreto ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento di una somma in realtà già percepita).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 111 del 13 luglio 2020
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 111 del 13 luglio 2020
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 111 del 13 luglio 2020
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Il divieto del terzo mandato non opera nel caso di elezione in COA diverso (sebbene accorpante)
Il divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) si riferisce ad un medesimo Ordine circondariale, sicché non opera nel caso di elezione in diverso COA, quand’anche accorpante il precedente, soppresso in sede di revisione della geografia giudiziaria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 110 del 13 luglio 2020
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 66 del 18 giugno 2020. -
Avvocati stabiliti: la dichiarazione di intesa con altro avvocato del libero foro
Fatta eccezione per l’attività stragiudiziale (art. 10 D.Lgs. n. 96/2001), l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un avvocato del libero foro (art. 8 D.Lgs. n. 96/2001): in particolare, tale intesa deve risultare “da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente” (art. 8 cit.), e non deve essere depositata presso il COA né essere allegata in via preventiva alla domanda di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo, giacché l’obbligo di esercitare la professione di intesa con un avvocato italiano implica che “non vi possa essere un affiancamento in via generale ad un avvocato abilitato ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura”. In altri termini, non è ammesso un atto di intesa preventiva, a carattere generale ed indifferenziato, poiché esso comporterebbe di fatto per l’avvocato stabilito (ed affiancato) una piena abilitazione sottraendolo al controllo dell’avvocato “affiancante” il quale non potrà, quindi, essere indicato in una dichiarazione d’intesa che non sia specificamente riferita alla singola controversia trattata.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Pasqualin), sentenza n. 107 del 13 luglio 2020
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 28 luglio 2016, n. 258 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 25 maggio 2015, n. 72. -
Incompatibile l’iscrizione nel Registro dei Praticanti, anche non abilitati, degli appartenenti alle Forze Armate e/o dell’Ordine
Il dovere di denunciare ai superiori e all’autorità giudiziaria competente la notitia criminis si pone agli antipodi con i doveri di segretezza e riservatezza e di fedeltà cui sono invece sottoposti, come gli avvocati, i praticanti, anche non abilitati al patrocinio sostitutivo; ciò, nonostante l’eventuale adozione di accorgimenti di fatto quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall’affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica stessa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto legittimo il rifiuto del COA di iscrivere nel registro dei praticanti un dipendente dell’Arma dei Carabinieri che ne aveva fatto richiesta).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 105 del 13 luglio 2020
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Il mancato rispetto del termine per la notifica della decisione di rigetto della domanda di iscrizione all’albo o registro forense
Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 17 co. 7 L. n. 247/2012 (già art. 37 R.D.L. n. 1578/1933) per il deposito o la notifica all’interessato della decisone del Consiglio dell’Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 105 del 13 luglio 2020
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Sanzione deontologica attenuata dall’assenza di precedenti disciplinari e dal buon comportamento processuale dell’incolpato
Nei procedimenti disciplinari, l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari ed il comportamento processuale dell’incolpato (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →, già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 104 del 13 luglio 2020