La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
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L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 169 del 23 settembre 2020
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L’estinzione per mancata riassunzione del procedimento sospeso o interrotto avanti al CNF
In mancanza di più specifica disciplina da parte dell’ordinamento professionale, ai giudizi dinanzi al CNF si applicano le norme ed i princìpi del codice di procedura civile, di talché si impone la dichiarazione d’ufficio di estinzione del procedimento sospeso o interrotto per mancata riassunzione dello stesso ex art. 305 cpc, da effettuarsi nel termine perentorio previsto dall’art. 295 cpc, ovvero tre mesi oltre eventuale sospensione feriale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 162 del 26 agosto 2020
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 118 del 15 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Gaziano, rel. Logrieco), sentenza n. 6 del 19 marzo 2019. -
Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione da parte dell’esponente
La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 legge 247/12), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile (Nella specie, l’esponente aveva impugnato il provvedimento di archiviazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 211 del 26 ottobre 2020
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Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione da parte dell’esponente
La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 legge 247/12), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile (Nella specie, l’esponente aveva impugnato il provvedimento di archiviazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 210 del 26 ottobre 2020
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Il “giurista d’impresa” non può essere iscritto all’albo forense (e va tenuto distinto dall’“avvocato degli enti pubblici”)
I “giuristi d’impresa” possono svolgere attività professionale di consulenza e assistenza legale solo di tipo stragiudiziale e soltanto in favore del proprio datore di lavoro o del soggetto con il quale abbiano stipulato un contratto di prestazione d’opera continuativa e coordinata (art. 2, co. 6, L. n. 247/2012). Tale loro particolare status non ne consente l’iscrizione nell’albo degli avvocati, stante l’incompatibilità di cui all’art. 18, lett. d, L. n. 247/2012 (“la professione di avvocato è incompatibile […] con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”), senza peraltro che ciò risulti discriminatorio rispetto al diverso trattamento riservato agli avvocati degli enti pubblici, appunto assoggettati alla speciale disciplina di cui all’art. 23 L. n. 247/2012.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 161 del 26 agosto 2020
NOTA:
In senso conforme, Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 10 marzo 2017, n. 11 bis. -
Avvocati di enti pubblici: i tre requisiti per l’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo
L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 18 L. n. 247/2012 (già art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (conditio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 161 del 26 agosto 2020
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L’esclusione della cancellazione dal novero delle sanzioni disciplinari non incide sui procedimenti già definiti
Sebbene la cancellazione dall’albo non sia più inclusa nel catalogo delle sanzioni disciplinari previste dall’art. 52 della legge n. 247/2012 e dall’art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →, il CDD ed il COA non hanno il potere di rideterminare le cancellazioni irrogate sotto il previgente regime e nelle more divenute definitive; è pertanto inammissibile, oltreché infondata, l’eventuale richiesta (nella specie, denominata “incidente di esecuzione”) di commutare la cancellazione definitiva in sanzione diversa, rivolta dapprima al Consiglio territoriale, e successivamente al CNF con l’impugnazione del relativo rigetto della domanda stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baffa), sentenza n. 158 del 5 agosto 2020
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 19652 del 24 luglio 2018. -
Procedimento disciplinare: inammissibile la domanda di rideterminazione della (abrogata) cancellazione in via di “incidente di esecuzione”
Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali, ed il relativo procedimento, hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale. A tale stregua, essi non hanno il potere di conoscere dell’esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti degli iscritti, né in contrario può invocarsi l’art. 35 Regolamento C.N.F. n. 2 del 2104 (recante “Esecuzione della decisione disciplinare”), giacché la disciplina ivi dettata attiene (salva l’ipotesi della sospensione) agli aspetti meramente amministrativi dell’esecuzione (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesto al CDD di commutare in altra sanzione disciplinare la cancellazione dall’albo irrogatagli e nelle more divenuta definitiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso il relativo rigetto della domanda).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baffa), sentenza n. 158 del 5 agosto 2020
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 19652 del 24 luglio 2018. -
L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 157 del 5 agosto 2020