Autore: admin

  • La vita privata del professionista può assumere rilievo deontologico, anche in sede cautelare

    Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei terzi diretti interessati.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Patelli), sentenza n. 65 del 18 giugno 2020

  • Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Patelli), sentenza n. 65 del 18 giugno 2020

  • Interdizione dall’esercizio della professione forense: l’annotazione del provvedimento penale nell’albo da parte del COA non richiede la previa audizione dell’interessato

    A fronte del provvedimento penale di interdizione dall’esercizio della professione forense, il COA di appartenenza dell’iscritto è tenuto a procedere alla relativa annotazione nell’albo senza alcun potere di sindacato né di valutazione discrezionale, quindi con attività meramente materiale ossia insuscettibile di dare luogo a un provvedimento a carattere ricognitivo o di accertamento e meno che meno inibitorio, sicché non sussiste l’obbligo di avviare un formale procedimento amministrativo nei confronti dell’interessato, il quale pertanto non deve essere previamente avvisato né sentito (Nel caso di specie, la misura interdittale era stata irrogata all’iscritto per avere espletato indagini difensive nell’ambito di un procedimento penale, raccogliendo dichiarazioni poi risultate palesemente false).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 64 del 18 giugno 2020

  • Interdizione dall’esercizio della professione forense: l’annotazione del provvedimento penale nell’albo da parte del COA non è impugnabile al CNF

    Al CNF compete il riesame di tutti procedimenti amministrativi avviati dal Consiglio dell’Ordine d’ufficio, o su domanda dell’interessato, che si siano conclusi con provvedimenti aventi natura accertativa o ricognitiva della sussistenza (o insussistenza) dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio della professione; tuttavia, ancorché superato il principio del “numero chiuso” degli atti impugnabili davanti al CNF, non è suscettibile di sindacato la mera “presa d’atto” o la “materiale esecuzione”, da parte dei COA, di provvedimenti resi dall’Autorità giudiziaria penale, che restano esterni al perimetro dei poteri disciplinari o amministrativi domestici, e impongono attività vincolate, alla cui esecuzione sono obbligati gli Enti titolari della tenuta di Albi o Registri professionali (Nella specie, trattavasi del provvedimento di interdizione dall’esercizio della professione forense irrogata dal Giudice penale, che il COA di appartenenza dell’iscritto aveva annotato nell’albo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 64 del 18 giugno 2020

  • Inadempimento delle obbligazioni relative o estranee all’esercizio della professione

    L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza configura automaticamente illecito disciplinare (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →), mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Roma (pres. D’Orio, rel. Di Brigida), decisione n. 138 del 14 ottobre 2020

    Sanzione: SOSPENSIONE DI QUATTRO MESI

  • Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente

    L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →, già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 62 del 18 giugno 2020

  • Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente vale anche se nel precedente giudizio la tutela riguardava interessi collettivi

    L’avvocato che assuma la difesa di una parte contro altra da lui già assistita realizza un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo l’asserita circostanza che, nel precedente giudizio (nella specie, amministrativo), gli interessi tutelati fossero collettivi e non individuali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 62 del 18 giugno 2020

  • Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente

    Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →, già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia. La ratio della disposizione deontologica va, infatti, ricercata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 62 del 18 giugno 2020

  • La revoca in autotutela del provvedimento cautelare impugnato non determina necessariamente l’automatica cessazione della materia del contendere

    In mancanza di una espressa rinuncia al ricorso, la revoca in autotutela del provvedimento cautelare impugnato non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere, giacché detta misura cautelare di inibizione temporanea dell’attività è tale da segnare comunque lo status professionale dell’avvocato rimanendo “annotata” tra i suoi precedenti, ancorché con la mera motivazione di un’avvenuta estinzione in rito (Nel caso di specie, poiché alla revoca della sospensione cautelare da parte del CDD era seguita anche l’espressa rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente, il CNF ha dichiarato l’estinzione del giudizio).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 63 del 18 giugno 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza n. 152 del 7 dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco, rel. Caia), sentenza n. 241 del 31 Dicembre 2018, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza n. 130 del 25 Ottobre 2018.

  • Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato

    La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 62 del 18 giugno 2020