Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità della condotta, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto ovvero omesso.
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Favor rei: l’incolpato deve essere assolto quando non è raggiunta la prova certa della sua colpevolezza
Il procedimento disciplinare è governato dal principio del favor per l’incolpato, che è stato mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti. Conseguentemente, l’incolpato deve essere assolto in ordine all’illecito contestatogli, quando non è stata raggiunta la prova certa della colpevolezza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 258 del 15 settembre 2025
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Esclusa la responsabilità disciplinare nel caso di quadro probatorio contraddittorio
Qualora da una attenta valutazione degli elementi che il procedimento offre sul piano probatorio emerga che le dichiarazioni dell’esponente non assumono quella consistenza ed efficacia tali da poter fondare l’affermazione di responsabilità disciplinare, o quantomeno si rinvenga contraddittorietà atteso il riscontro, nelle dichiarazioni offerte dalle parti, di sostanziale equivalenza delle prove di colpevolezza con quelle di innocenza, il giudizio non può che orientarsi verso un accertamento positivo di esclusione di responsabilità dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 258 del 15 settembre 2025
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Le mere e non suffragate accuse dell’esponente non bastano ad accertare la responsabilità disciplinare dell’avvocato
In ottemperanza ai più elementari principi che governano la ricerca della prova dei fatti dedotti nel procedimento disciplinare, la sola accusa formulata dall’esponente, non suffragata, poi, da congrua documentazione e/o da dichiarazioni testimoniali rese da terzi disinteressati, è da ritenersi insufficiente al fine di comprovare la responsabilità dell’incolpato, anche se quest’ultimo nulla ha fatto per difendersi dalle accuse, le quali vanno infatti provate, e non solo formalizzate sulla scorta di una doglianza di parte.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 258 del 15 settembre 2025
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Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente
Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. Pertanto, l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 258 del 15 settembre 2025
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Il comportamento processuale dell’incolpato, che ammetta la propria responsabilità, può mitigare la sanzione disciplinare
L’ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale non può non essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell’incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stessa, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 257 del 15 settembre 2025
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L’esercizio della professione in periodo di sospensione
Pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, in quanto contrario alla disposizione specifica contenuta nell’art. 36 co. 1 cdfArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo →, l’avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione, amministrativa o disciplinare, a nulla rilevando in contrario l’asserita buona fede dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 257 del 15 settembre 2025
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Violazione dell’obbligo di formazione e aggiornamento professionale: l’individuazione del dies a quo prescrizionale
La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nell’ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento (Nel caso di specie, l’omesso svolgimento dell’attività formativa riguardava il triennio 2014-2016. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto che l’illecito disciplinare si fosse consumato il 31 dicembre 2016 e da quella data decorresse quindi il relativo termine di prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 56 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 257 del 15 settembre 2025
NOTA
In senso conforme, Cass. n. 4839/2025, CNF n. 437/2024, CNF n. 227/2024, CNF n. 98/2023, CNF n. 199/2022. -
Favor rei: l’incolpato deve essere assolto quando non è raggiunta la prova certa della sua colpevolezza
Il procedimento disciplinare è governato dal principio del favor per l’incolpato, che è stato mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti. Conseguentemente, l’incolpato deve essere assolto in ordine all’illecito contestatogli, quando non è stata raggiunta la prova certa della colpevolezza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 256 del 15 settembre 2025
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Prescrizione dell’azione disciplinare: la formazione e l’uso di una falsa notifica costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)
La formazione e l’uso di un falso atto giudiziario sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell’azione criminosa. Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 256 del 15 settembre 2025