Autore: admin

  • Coscienza e volontà delle azioni o omissioni deontologicamente rilevanti: la presunzione di colpa a carico dell’incolpato

    In materia di illeciti disciplinari, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 cdfArt. 4 cdf – Volontarietà dell’azioneLa responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni. L’…Leggi il testo completo → consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, sicché vi è una presunzione di colpa per l’atto sconveniente o vietato a carico dell’incolpato. L’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 26270 del 26 settembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20877 del 26 luglio 2024.

  • Il giudizio sulla rilevanza deontologica di un fatto spetta agli organi disciplinari di merito

    La valutazione del Consiglio nazionale forense in ordine alla sussistenza dell’elemento sia materiale che psicologico (concretantesi, di norma, nella coscienza e volontarietà dell’azione o dell’omissione) dell’illecito disciplinare addebitato al professionista è incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 26270 del 26 settembre 2025

  • Sanzione disciplinare: i limiti al sindacato di Legittimità

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. Infatti, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. In definitiva, resta inammissibile ogni argomento con cui, nella sostanza, si intenda confutare in sede di Legittimità la scelta della sanzione più opportuna e la congruità di quella in concreto applicata.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 26270 del 26 settembre 2025

  • L’impugnazione delle delibere consiliari da parte di un Consigliere dello stesso COA

    Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento del Consigliere dell’Ordine che, in violazione dell’art. 69 cdfArt. 69 cdf – Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensiL’avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità. L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candi…Leggi il testo completo → e dei principi generali di cui all’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → (“Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”) nonché in tema di conflitto di interessi (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →), impugni infondatamente dinanzi al CNF ed in sede risarcitoria civile le delibere del proprio COA di appartenenza (Nel caso di specie, trattavasi di centinaia di impugnazioni di altrettante delibere in materia di cancellazione dall’albo).

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 26270 del 26 settembre 2025

  • Contestazione dell’addebito disciplinare: irrilevante il nomen juris dell’incolpazione

    Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il ‘nomen juris’ o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 26270 del 26 settembre 2025

  • Procedimento disciplinare: per la contestazione dell’addebito occorre indicare il fatto, più che la norma violata

    Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, ai fini della contestazione, si deve aver riguardo alla specificazione del fatto più che all’indicazione della norma violata, sicché, ove il primo sia descritto in modo puntuale, neppure la mancata individuazione degli articoli di legge violati determina una nullità, nonostante l’art. 59, comma 1, lett. b), della L. n. 247 del 2012 prescriva che la comunicazione all’incolpato debba contenere in forma chiara e precisa gli addebiti, con le indicazioni delle disposizioni violate.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 26270 del 26 settembre 2025

  • CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale

    Il CNF nell’esercizio del suo potere interpretativo, non è vincolato in sede giurisdizionale ai pareri resi in via amministrativa.
    NOTA
    In senso conforme, per tutte, Cass. SSUU n. 34429/2019, secondo cui in sede giurisdizionale il CNF non è vincolato ad un proprio precedente amministrativo (parere o circolare), così come, del resto, non è vincolato da un proprio precedente di natura giurisdizionale.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 26270 del 26 settembre 2025

  • Anche l’importo corrisposto a titolo di palmario soggiace agli obblighi fiscali e di fatturazione

    L’avvocato ha l’obbligo, previsto dagli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 co. 3 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo → di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione di ogni pagamento ricevuto, anche quando l’attribuzione patrimoniale effettuata in favore del medesimo costituisca adempimento del “palmario” convenuto in sede di conferimento del mandato difensivo. L’inosservanza di questo precetto ha rilevanza disciplinare, giacché l’obbligo di fatturazione costituisce espressione dei doveri di solidarietà e correttezza fiscale, cui l’avvocato è tenuto, non soltanto – in funzione della giusta redistribuzione degli oneri, ma anche a tutela della propria immagine e, più in generale, della credibilità della classe forense. Infatti, il dovere di lealtà e correttezza fiscale nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 26232 del 26 settembre 2025

  • Ricorso in Cassazione: i limiti al sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze disciplinari del CNF

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ovvero per difetto del “minimo costituzionale” di motivazione, con la conseguenza che l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua rilevanza ai fini della concreta individuazione della condotte costituenti illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 26232 del 26 settembre 2025

  • La contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito

    Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 26232 del 26 settembre 2025