A tale quesito si è risposto con il parere n. 92/2013 al quale, pertanto, si rinvia.
Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 8 luglio 2021
A tale quesito si è risposto con il parere n. 92/2013 al quale, pertanto, si rinvia.
Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 8 luglio 2021
L’avvenuta uscita del Regno Unito dall’UE non rende più applicabili – ai soggetti in possesso di laurea in giurisprudenza ottenuta in quel Paese – i principi desumibili dal diritto dell’UE (e in particolare dalla sentenza CdG 13 novembre 2003, nella causa C-313/01, Morgenbesser, recepita dalla giurisprudenza interna in Cass. Sezioni unite, 19 aprile 2004, n. 7373) a mente dei quali è consentita – al soggetto in possesso di laurea in giurisprudenza conseguita in uno Stato membro – l’iscrizione nel registro dei praticanti in un altro Stato membro.
Pertanto, per i soggetti in possesso di laurea rilasciata da una Università del Regno Unito sarà necessario ottenere – ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti – l’omologazione del titolo di laurea. Solo a seguito di tale adempimento, sarà possibile procedere alla loro iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.
Consiglio nazionale forense, parere n. 30 del 8 luglio 2021
La risposta è resa nei termini seguenti.
La competenza a formulare al CDD istanza volta alla riapertura del procedimento disciplinare in relazione all’intervento – sui medesimi fatti – di sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso rientra tra i casi nei quali sono mantenute in capo al COA – eccezionalmente – poteri relativi ad adempimenti in qualche modo collegati allo svolgimento del procedimento disciplinare. Come chiarito fin dal parere n. 80/2015, si tratta sempre di adempimenti vincolati, in relazione ai quali non residua in capo al COA alcun margine di discrezionalità. Tale è anche l’eventualità dedotta nel quesito: qualora il COA abbia notizia dell’intervento di sentenza penale di assoluzione è tenuto a formulare istanza di riapertura, onde consentire al CDD di procedere a una nuova valutazione degli addebiti disciplinari. Trattandosi di adempimento funzionale alla miglior garanzia dei diritti degli iscritti – e, soprattutto, del corretto esercizio della funzione disciplinare – esso non può ritenersi limitato alle sole decisioni adottate dai COA prima dell’entrata in funzione dei CDD, bensì riguarda tutte le decisioni disciplinari, indipendentemente dall’organo che le abbia pronunciate. In ognuno di questi casi, come cennato, il COA dovrà formulare istanza per la riapertura, sulla quale sarà il CDD a pronunciarsi.
Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 8 luglio 2021
La risposta è resa nei termini seguenti.
Ai sensi dell’articolo 17, comma 10, lett. b) della legge n. 247/12, la cancellazione dal registro dei praticanti deve essere disposta “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica”. Tuttavia, prosegue la medesima disposizione, l’iscrizione può permanere “per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo”.
Ove sussistano i predetti requisiti deve ritenersi consentita la permanenza nel registro e, dunque, anche l’iscrizione a seguito di trasferimento.
Quanto alla indicazione del domicilio professionale presso avvocato con almeno cinque anni di esercizio, essa deve ritenersi indefettibile ai sensi dell’articolo 41, comma 6, lettera a) della legge professionale, come attuato dall’articolo 4, comma 2, lett. a) del d.m. 16 agosto 2016, n. 178.
La necessità del possesso di tale requisito permane pure a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica. In tale eventualità, infatti, il soggetto rimane iscritto – come si desume dalla lettera dell’articolo 17, comma 10, lett. b) prima richiamata – anche al fine di richiedere l’autorizzazione al patrocinio sostitutivo e, come noto, ai sensi dell’articolo 41, comma 12, della legge professionale e dell’articolo 9, comma 1, del d.m. 17 marzo 2016, n. 70, tale attività è svolta, primariamente, in sostituzione dell’avvocato presso il quale è svolta la pratica.
Consiglio nazionale forense, parere n. 28 del 8 luglio 2021
La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione durata della sospensione (anche cautelare) ovvero della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il CNF quale giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 33 del 26 febbraio 2021
In tema di applicazione della misura cautelare, la prova dello strepitus fori deve aver luogo non necessariamente per via documentale, facendola semplicisticamente coincidere con la diffusione delle notizie giornalistiche o con il numero delle pubblicazioni ma, in assenza di altri elementi concludenti, neppure può ricavarsi in via meramente presuntiva, ritenendo di per sè sufficiente la semplice pronuncia di un provvedimento giudiziale. In particolare, il richiamato presupposto va valutato sia nell’ambito professionale che in quello dell’opinione pubblica: il primo è dotato di recettori adeguati e consapevoli idonei a valutare la rilevanza e la gravità dell’accaduto mentre la seconda si forma sulla base “delle notizie e delle voci” che si diffondono, necessariamente, quasi in misura proporzionale alle dimensioni dell’indagine, al numero, al ruolo ed all’importanza delle persone coinvolte.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 33 del 26 febbraio 2021
Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell’adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al CDD affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità del provvedimento stesso nonché di eventuali fatti sopravvenuti, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 33 del 26 febbraio 2021
Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale. Detta valutazione -concernente la concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione- non è sindacabile dal CNF, il cui scrutinio è infatti limitato alla sola legittimità formale del provvedimento dell’ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all’opportunità ed ai presupposti fattuali della irrogata sospensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 33 del 26 febbraio 2021
A mente dell’articolo 8 della legge professionale, l’assunzione dell’impegno solenne è adempimento funzionale alla possibilità di esercitare la professione. Esso presuppone, pertanto che si sia perfezionata l’iscrizione dell’avvocato nell’Albo e deve essere prestato entro sessanta giorni dall’iscrizione, potendosi in mancanza procedere alla cancellazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 17, comma 9, lett. b) della legge professionale.
Con il parere n. 15 del 18 febbraio 2021 si è ritenuto che si tratti di “attività che non comporta alcuna valutazione discrezionale del consiglio, ma che, se non effettuata, impedisce concretamente l’esercizio della professione da parte dei neo iscritti”.
Nel caso oggetto del quesito, l’iscritto è stato colpito da sentenza di condanna – peraltro non definitiva – per un delitto non ricompreso tra quelli che, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. g) ostano all’iscrizione nell’albo.
Rientra nell’autonomia del COA valutare se e in che misura siano venuti meno, all’esito della condanna, altri requisiti per l’iscrizione e sussistano pertanto i presupposti per una cancellazione d’ufficio.
Nelle more, l’iscrizione deve ritenersi efficace e, pertanto, non è possibile impedire all’iscritto di assumere l’impegno solenne.
Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 19 maggio 2021
Mentre per l’emissione delle misure cautelari interdittive in sede penale è necessaria la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. (tra cui il rischio di inquinamento delle prove, il pericolo di reiterazione del reato ed il pericolo di fuga), diversamente, per l’applicazione della sospensione cautelare in sede deontologica è richiesta soltanto la ricorrenza di una delle ipotesi tassative di cui agli artt. 60 L. 247/12 e 32 Reg. CNF 2/2014 e la sussistenza del cd. “strepitus fori”, con l’unico fine della salvaguardia dell’Ordine Forense, sì da preservarne la funzione sociale dalle menomazioni di prestigio che possono conseguire alla notizia di assoggettamento dell’avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Virgintino), sentenza n. 32 del 26 febbraio 2021
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 6 del 13 gennaio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza n. 241 del 31 dicembre 2018.