L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale soltanto a partire dal momento in cui l’incolpato abbia restituito tutte le somme indebitamente trattenute.
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La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)
L’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio territoriale non costituisce una “decisione” ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sul relativo “status” professionale, né decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura, sicché, avendo il solo scopo di segnare l’avvio del procedimento, con l’indicazione dei capi di incolpazione, non è autonomamente reclamabile davanti al Consiglio nazionale forense, né – sebbene si tratti di atto amministrativo – dinanzi al TAR, sicché non deve farsi luogo al rinvio ex art. 59 L. n. 69/2009 alla giurisdizione amministrativa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 113 del 22 maggio 2021
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La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)
L’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio territoriale non costituisce una “decisione” ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sul relativo “status” professionale, né decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura, sicché, avendo il solo scopo di segnare l’avvio del procedimento, con l’indicazione dei capi di incolpazione, non è autonomamente reclamabile davanti al Consiglio nazionale forense, né – sebbene si tratti di atto amministrativo – dinanzi al TAR, sicché non deve farsi luogo al rinvio ex art. 59 L. n. 69/2009 alla giurisdizione amministrativa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 112 del 22 maggio 2021
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La celebrazione del procedimento disciplinare presuppone l’iscrizione all’albo dell’incolpato
La radiazione dall’albo divenuta definitiva e quindi eseguita nelle more di altro procedimento disciplinare, rende improcedibile quest’ultimo, quand’anche pendente in fase di gravame avanti al CNF, dovendo dichiararsi il non luogo a provvedere in ordine all’impugnazione stessa (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto impugnazione avverso la sanzione della sospensione disciplinare dall’esercizio della professione per anni tre, allorché nelle more del procedimento stesso veniva eseguita, perché passata in giudicato, la sanzione della radiazione irrogatagli in diverso procedimento disciplinare per altri fatti di rilievo deontologico. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine al ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Scarano, rel. Caia), sentenza n. 110 del 22 maggio 2021
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Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 109 del 22 maggio 2021
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Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare
Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 109 del 22 maggio 2021
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La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione
Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 109 del 22 maggio 2021
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La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)
L’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio territoriale non costituisce una “decisione” ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sul relativo “status” professionale, né decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura, sicché, avendo il solo scopo di segnare l’avvio del procedimento, con l’indicazione dei capi di incolpazione, non è autonomamente reclamabile davanti al Consiglio nazionale forense, né – sebbene si tratti di atto amministrativo – dinanzi al TAR, sicché non deve farsi luogo al rinvio ex art. 59 L. n. 69/2009 alla giurisdizione amministrativa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 111 del 22 maggio 2021
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Avvocati stabiliti: la dispensa dalla prova attitudinale
I Consigli dell’Ordine hanno un’ampia discrezionalità in ordine alla verifica della regolarità dell’esercizio effettivo dell’attività professionale ai fini della dispensa dalla prova attitudinale (artt. 13 e 14 del D.Lgs. 96/2001), discrezionalità che comporta un accertamento capillare in ordine ad un percorso formativo almeno triennale che assicuri l’acquisizione, da parte dell’interessato, di conoscenze e abilità tecniche, giuridiche e linguistiche, posto che l’iscrizione all’albo degli Avvocati comporta l’assimilazione a tutti gli effetti dell’avvocato stabilito all’avvocato dello Stato membro ospitante.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 107 del 22 maggio 2021
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Avvocati stabiliti: i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale
Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. In ogni caso, il Consiglio dell’Ordine ha ampi poteri istruttori in relazione alla concessione della dispensa in parola.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 107 del 22 maggio 2021