Autore: admin

  • Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione nella fase amministrativa ed in quella giurisdizionale

    Nella fase amministrativa del procedimento disciplinare, svolta dinanzi al Consiglio territoriale, costituiscono valido atto di interruzione della prescrizione l’atto di apertura del procedimento e tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (consulenza tecnica d’ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento), di modo che, ai sensi dell’art. 2945, co. 1, c.c. dal momento dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, co. 2, e 2943 c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 89 del 3 maggio 2021

  • Inammissibile l’impugnazione della (motivazione di) assoluzione da parte dell’incolpato prosciolto

    In materia disciplinare, l’art. 61 L. n. 247/2012 stabilisce la legittimazione all’impugnazione dell’incolpato nel caso di affermazione di sua responsabilità, sicché è inammissibile l’impugnazione dallo stesso proposta avverso il provvedimento di archiviazione al fine di ottenere una motivazione di proscioglimento più favorevole (Nel caso di specie, il provvedimento di archiviazione affermava l’ontologica esistenza del fatto oggetto di contestazione, pur dichiarandone l’irrilevanza disciplinare quale mero errore prontamente emendato e, proprio in quanto tale, poi fatto valere in sede giurisdizionale dalla pretesa vittima dell’errore stesso contro l’incolpato prosciolto).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 87 del 3 maggio 2021

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 dicembre 2015, n. 235

  • Sospensione cautelare: il clamore è costantemente rinnovato nel caso di notizie pubblicate sul web

    Lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti penalmente rilevanti giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, che peraltro è costantemente rinnovato allorché le notizie di cronaca lesive della dignità e del prestigio dell’Ordine forense siano pubblicate sul Web, così restando facilmente rinvenibili in ogni tempo (Nel caso di specie, numerosi siti web, anche di rilievo nazionale, avevano pubblicato la notizia che l’incolpato era stato appena condannato dal tribunale alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione, per fatti commessi alcuni anni prima, peraltro tutti maturati nell’esercizio della professione d’avvocato; per tali fatti, a suo tempo era stato tempestivamente aperto il relativo procedimento disciplinare, poi sospeso in attesa della sentenza penale, giunta la quale era stato quindi emesso il provvedimento cautelare in sede disciplinare, stante il predetto clamor dalla stessa suscitato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserito difetto di attualità del c.d. strepitus fori).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 86 del 30 aprile 2021

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Iacona), sentenza n. 85 del 30 aprile 2021.

  • Condanna penale pronunciata a seguito di giudizio dibattimentale e sospensione cautelare in sede disciplinare: il potenziale diffusivo della notizia derivante dalla natura pubblica dell’udienza

    In tema di sospensione cautelare, a differenza delle misure cautelari limitative della libertà personale assunte a seguito di indagini per loro natura coperte da segreto e caratterizzate dalla presenza di gravi indizi di colpevolezza sovente disvelate all’esterno da notizie di stampa o diffuse sui media, nel caso di condanna penale pronunciata a seguito di giudizio dibattimentale la pubblicità della udienza evidenzia un potenziale diffusivo della notizia, con significative ricadute ai danni del decoro e della dignità dell’Avvocatura e conseguente imprescindibile necessità di tutela della collettività che l’istituto della sospensione cautelare è appunto destinato a garantire.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 86 del 30 aprile 2021

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 165 del 17 settembre 2020.

  • Procedimento disciplinare e cautelare dinanzi al CDD: i limiti all’integrazione del rito da parte delle norme di procedura penale

    Il procedimento disciplinare innanzi al CDD ha una struttura che non ricalca quella del processo penale, le cui norme, peraltro, possono quivi trovare applicazione, «se compatibili», solo «per quanto non specificatamente disciplinato» (art. 59, c. 1, lett. n, L. n. 247/2012); tale presupposto, in particolare, non ricorre con riferimento al procedimento di irrogazione della misura cautelare della sospensione, che infatti è compiutamente regolato (art. 60 l. n. 247/2012 e art. 32 Reg. CNF 2/14), con disciplina priva di lacune ed autonoma rispetto a quella propria delle misure cautelari giurisdizionali. Conseguentemente, il provvedimento della sospensione cautelare ben può essere adottato anche «in via officiosa», ovvero in carenza di una previa proposta dell’Istruttore (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullita del provvedimento cautelare adottato dal CDD per violazione del «principio processualpenalistico della domanda cautelare» da parte di un organo diverso da quello giudicante).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 86 del 30 aprile 2021

  • Procedimento disciplinare e cautelare dinanzi al CDD: l’azione non è esercitata né coltivata dal Pubblico Ministero

    La struttura del processo penale, articolata sulle diverse figure del Pubblico ministero e dell’Organo giudicante, non trova alcuna corrispondenza nel procedimento disciplinare, ove non figurano due distinti “organi” (atteso che il Consigliere Istruttore è designato tra i componenti dello stesso CDD), e ciò non vìola in alcun modo i diritti dell’incolpato, giacché il Consiglio distrettuale di disciplina ha una funzione amministrativa, ma di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d’incompatibilità, astensione e ricusazione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullita del provvedimento cautelare adottato dal CDD per violazione del «principio processualpenalistico della domanda cautelare» da parte di un organo diverso da quello giudicante).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 86 del 30 aprile 2021

  • Sospensione cautelare: il presupposto implicito dello strepitus fori

    A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal C.D.D. competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), per la durata massima di un anno e a pena di inefficacia ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio. Deve inoltre ritenersi che, sebbene non espressamente contemplato tra i suddetti presupposti normativi, il c.d. strepitus fori (inteso quale pregiudizio recato al decoro ed all’immagine della professione forense) costituisca tuttora presupposto implicito della misura cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche, essendo comunque rimesso al potere/dovere del CDD la valutazione in concreto dell’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Iacona), sentenza n. 85 del 30 aprile 2021

    (*)NOTA:
    a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
    b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
    c) una misura di sicurezza detentiva;
    d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
    e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

  • Sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare lo strepitus fori

    Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014)(*), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale. Detta valutazione -concernente la concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione- non è sindacabile dal CNF, il cui scrutinio è infatti limitato alla sola legittimità formale del provvedimento dell’ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all’opportunità ed ai presupposti fattuali della irrogata sospensione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Iacona), sentenza n. 85 del 30 aprile 2021

    (*)NOTA:
    a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
    b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
    c) una misura di sicurezza detentiva;
    d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
    e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

  • Sospensione cautelare: lo strepitus fori può essere attuale pur se riferito a fatti non più recenti

    Lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti penalmente rilevanti giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, anche se verificatasi dopo molto tempo dall’accadimento dei fatti e/o dall’eventuale inizio del relativo procedimento disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Iacona), sentenza n. 85 del 30 aprile 2021

  • La discrezionalità del CDD in tema di adozione, modifica e revoca della sospensione cautelare non è sindacabile dal CNF

    Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell’adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al CDD affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità del provvedimento stesso nonché di eventuali fatti sopravvenuti, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Iacona), sentenza n. 85 del 30 aprile 2021