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  • Caratteristiche e funzioni della sospensione cautelare

    La sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012) non ha natura di sanzione, costituendo piuttosto un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, avente natura propriamente discrezionale, svincolato dal procedimento disciplinare (di cui non presuppone la apertura), la cui ratio va individuata nell’esigenza di tutelare e salvaguardare la dignità e il prestigio dell’Ordine forense. La sua adozione, in termini generali, è subordinata a due presupposti: a)la gravità in astratto della condotta, correlata, in particolare, ma non esclusivamente, alle situazioni previste dalla norma richiamata; b) l’insorgenza, in conseguenza e per effetto di quella condotta, di una situazione di allarme nella collettività, per la compromissione della dignità e del decoro della categoria nel suo complesso (cd. strepitus fori). Quanto al primo requisito, l’applicazione della misura cautelare richiede soltanto una valutazione della gravità delle imputazioni mosse al professionista e prescinde quindi dalla valutazione di fondatezza delle stesse, che deve invece formare oggetto del giudizio penale ed eventualmente del successivo giudizio disciplinare; ciò che rileva, dunque, è la gravità in astratto delle imputazioni penali, indipendentemente dalla loro fondatezza, al fine di stabilire se sussiste un’incompatibilità morale, prima che giuridica, con l’esercizio della professione; quanto all’altro requisito (c.d. strepitus fori) esso si sostanzia nell’“allarme” che la vicenda penale che giustifica l’adozione della cautela abbia creato, non solo nello stretto ambiente professionale, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto e generale della collettività, di guisa che la conoscenza e diffusione all’esterno della notizia della condotta considerata crei nell’opinione pubblica un “clamore” negativo che si ripercuota sull’intera classe forense, compromettendone il prestigio, il decoro, la credibilità e l’immagine. Il sindacato che il C.N.F è chiamato a svolgere in caso di impugnazione della misura cautelare, stante l’evidenziata natura discrezionale del potere con essa esercitato, è limitato, pacificamente, al controllo di legittimità del provvedimento non potendosi estendere ad un riesame del merito e restando precluso ogni riscontro in ordine all’opportunità della irrogata sospensione; ciò, in buona sostanza, comporta non la totale esclusione del controllo della motivazione, ma la sua sindacabilità nei limiti in cui l’anomalia motivazionale si traduca nell’inesistenza della motivazione stessa, da intendersi non solo come mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, ma anche come motivazione solo apparente e/o perplessa e/o obiettivamente incomprensibile e/o caratterizzata da affermazioni tra loro inconciliabili.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Virgintino), sentenza n. 32 del 26 febbraio 2021

  • Nemo tenetur se detegere: la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio territoriale

    Non costituisce (più) illecito disciplinare la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio territoriale di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto (art. 71 cdf).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione al CNF da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro proposta in proprio dall’esponente non avvocato, nonché depositata direttamente al CNF anziché presso il Consiglio territoriale- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 47 del 18 marzo 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione al CNF da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro proposta in proprio dall’esponente non avvocato- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 46 del 18 marzo 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione al CNF da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro depositata direttamente al CNF anziché presso il Consiglio territoriale- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 42 del 18 marzo 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione al CNF da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro proposta in proprio dall’esponente non avvocato, nonché fuori termine ed infine depositata direttamente al CNF anziché presso il Consiglio territoriale- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 41 del 18 marzo 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione al CNF da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro depositata direttamente al CNF anziché presso il Consiglio territoriale- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 40 del 18 marzo 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione al CNF da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro proposta fuori termine nonché depositata direttamente al CNF anziché presso il Consiglio territoriale- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 39 del 18 marzo 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione al CNF da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro proposta in proprio dall’esponente non avvocato, nonché fuori termine ed infine depositata direttamente al CNF anziché presso il Consiglio territoriale- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 38 del 18 marzo 2021

    avverso la delibera di archiviazione dell’esposto disciplinare promosso contro l’Avvocato [OMISSIS] emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Firenze il 18.05.2020

  • Il decesso del ricorrente nel corso del procedimento comporta la cessazione della materia del contendere

    Se dagli atti non emergono elementi di evidenza della infondatezza della decisione impugnata, all’intervenuta morte del ricorrente consegue la dichiarazione di estinzione del procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Maggio), sentenza n. 37 del 26 febbraio 2021

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Secchieri), sentenza n. 239 del 18 dicembre 2020.