Autore: admin

  • L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale

    L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 98 del 5 maggio 2021

  • L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività

    L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all’art. 12 cod. prev.Art. 12 cod. prev. – Dovere di competenza.L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. I. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività r…Leggi il testo completo → (ora, art. 14 cdfArt. 14 cdf – Dovere di competenzaL’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.Leggi il testo completo →) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 13 cod. prev.Art. 13 cod. prev. – Dovere di aggiornamento professionale.È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. I. L’avvo…Leggi il testo completo → (ora, art. 15 cdfArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo →)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 98 del 5 maggio 2021

  • L’obbligo deontologico di aggiornamento professionale e di formazione continua (assistito da sanzione) ha fonte normativa ed è conforme a Costituzione

    Il Reg. CNF n. 6/2014 e l’art. 15 cdfArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo → in tema di obbligo di aggiornamento professionale e di formazione continua (con relative sanzioni disciplinari, poste a tutela della sua effettività) hanno un proprio fondamento normativo (artt. 12 co. 1 e 38 RDL n. 1578/1933, art. 2 co. 3 DL 4/07/2006, conv. L. n. 248/2006), che non contrasta con l’art. 23 né con l’art. 33 della Costituzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 98 del 5 maggio 2021

  • Annullamento della delibera di archiviazione: il procedimento è rimesso al CDD

    Nonostante venga considerata alla stregua di una decisione ai fini dell’impugnabilità, l’archiviazione costituisce in realtà l’esito di un procedimento disciplinare che non si è celebrato, o comunque non si è concluso. Al CNF è quindi preclusa la decisione sul merito e, qualora pervenga all’annullamento della delibera di archiviazione del CDD, il relativo procedimento regredisce nella fase istruttoria pre-procedimentale, anche e soprattutto al fine di non pregiudicare il diritto di difesa dell’incolpato e non privarlo della possibilità di difendersi, in prima istanza, secondo le forme e le garanzie del procedimento disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 98 del 5 maggio 2021

  • La mancata preventiva audizione dell’interessato nel procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo, registro o elenco

    In tema di cancellazione dall’albo/registro/elenco forense di natura amministrativa e non disciplinare, la normativa di cui all’art. 17 L. 247/2012 (già art. 37, comma 2, del r.d.l. n. 1578/1933, unitamente al successivo art. 45) deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali (artt. 3, 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria in materia di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione (condensati nella legge n. 241/1990), posto che l’atto finale della cancellazione incide direttamente su posizioni soggettive, che trovano tutela anche nell’ordinamento costituzionale, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.). Conseguentemente, detta cancellazione non può essere disposta se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, il quale deve essere posto in condizione di conoscere le ragioni specifiche per cui è stato avviato il procedimento che lo riguarda, di apprestare le proprie difese e di illustrarle anche oralmente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 150 del 3 agosto 2020

  • Divieto di accaparramento di clientela: l’invito ad aderire ad una class action tramite mandato professionale all’avvocato

    Costituisce violazione disciplinare l’inosservanza dell’espresso divieto ex art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo → di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione rivolta a potenziali interessati per uno specifico affare (Nel caso di specie, sul sito internet di un comitato costituito ad hoc era pubblicato il modulo per l’adesione ad una class action mediante apposito mandato, da inviare allo studio professionale di un avvocato, previo versamento di una modesta somma, asseritamente imputata a spese vive).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 97 del 6 maggio 2021

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza n. 93 del 4 ottobre 2019.

  • Il compimento di illeciti disciplinari attraverso lo schermo formale di terzi non iscritti all’albo

    E’ deontologicamente attribuibile all’avvocato il comportamento tenuto da terzi non iscritti all’albo (e perciò non soggetti, in quanto tali, all’etica professionale forense) non soltanto qualora egli ne sia il mandante o committente ancorché occulto, ma anche allorché abbia contezza dell’eventuale iniziativa altrui e non abbia manifestato alcuna opposizione né abbia fatto alcunché per cercare di impedirlo ovvero per tentare di ottenerne la cessazione (Nel caso di specie, sul sito web di un comitato veniva pubblicato un modulo di adesione e l’invito a conferire mandato professionale all’avvocato per l’esercizio di un’azione legale, in violazione del divieto deontologico di accaparramento di clientela).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 97 del 6 maggio 2021

  • Illecito disciplinare: la coscienza e volontà delle azioni o omissioni deontologicamente rilevanti

    In materia di illeciti disciplinari, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 cdfArt. 4 cdf – Volontarietà dell’azioneLa responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni. L’…Leggi il testo completo → consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. L’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 97 del 6 maggio 2021

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020.

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 97 del 6 maggio 2021

  • L’autenticazione di sottoscrizione apocrifa

    Viene meno ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza il professionista che autentichi la firma del cliente poi risultata falsa giacché, specie allorché la sottoscrizione stessa non sia stata apposta in sua presenza (ove consentito), è necessario che il difensore si accerti che essa provenga effettivamente dalla parte interessata (Nel caso di specie, trattavasi di firma, apparentemente del cliente, apposta in calce ad una querela ma che, secondo una successiva perizia grafologica esperita in sede penale, era stata in realtà apposta dello stesso difensore autenticante. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi tre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 96 del 3 maggio 2021

    NOTA:
    In arg. cfr. pure le pronunce conformi di Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 178 del 9 ottobre 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 3 luglio 2013, n. 97, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Sica), sentenza del 29 novembre 2012, n. 176, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 174, Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 11 novembre 1992, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Perfetti), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 149