La sopravvenuta morte dell’incolpato comporta la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento, attesa la natura personale della sanzione ed in considerazione della mancanza d’interesse dell’ordine professionale alla pronuncia medesima. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Tinelli), sentenza n. 94 del 7 ottobre 2019