Autore: admin

  • Elemento soggettivo dell’illecito: anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare

    Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 243 del 29 dicembre 2021

  • Impugnazione avanti al CNF e divieto di reformatio in pejus

    Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato stesso è iscritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 243 del 29 dicembre 2021

  • L’iscrizione dell’avvocato stabilito nell’albo cassazionisti

    L’abilitazione al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori conseguita in uno Stato membro non comporta l’iscrizione automatica o di diritto dell’avvocato stabilito nell’omonimo albo speciale forense italiano, essendo infatti a tal fine necessario, ex art. art. 9 D.Lgs. n. 96/2001, che l’avvocato stabilito: 1) dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più Stati membri, tenuto conto anche dell’attività professionale eventualmente svolta in Italia; 2) successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della L. n. 247/2012. Solo a seguito di tale iscrizione nell’albo speciale, l’avvocato stabilito potrà esercitare dinanzi alle giurisdizioni superiori, ma con il titolo professionale di origine e come avvocato stabilito (dunque d’intesa con un professionista iscritto all’albo speciale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 242 del 29 dicembre 2021

  • CODICE deontologico forense – falsificazione di un verbale di giuramento CTU – violazione deontologica – sussiste.

    La falsificazione di documenti è contraria ai principi di probità, dignità e decoro professionale, idonei di per sé a vulnerare gravemente sia il prestigio personale dello stesso incolpato, sia l’immagine dell’intera classe forense.

    “Il professionista che, anche senza scopo di lucro, falsifichi un documento o se ne avvalga consapevolmente pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense” tale da meritare una sanzione interdittiva temporanea dall’esercizio della professione forense, vista la gravità dei fatti e la mancata sussistenza dei presupposti per irrogare una sanzione meno afflittiva. (Nel caso concreto, l’avvocato fornendo false informazioni al cliente falsificava un verbale di nomina e giuramento CTU per dimostrare al cliente di aver adempiuto al mandato contrariamente al vero. Veniva irrogata la sanzione della sospensione di mesi due dall’esercizio della professione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 7 del 9 novembre 2021

  • CODICE deontologico forense – obbligo di provvedere alle obbligazioni nei confronti dei terzi – sussiste – violazione deontologica – sussiste – conseguenze.

    La violazione deontologica contestata, obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (ex art. 64 CDFArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →), sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa anche agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (quali giudici ed ufficiali giudiziari), pregiudicando gravemente quell’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività professionale e della vita privata. (Nel caso concreto, L’avvocato rimasto inadempiente nei confronti del proprio commercialista, che otteneva decreto ingiuntivo per le proprie competenze, veniva sottoposto a procedure esecutive con esito negativo. Veniva irrogata la sanzione della sospensione di mesi due dall’esercizio della professione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 28 del 9 novembre 2021
    cdf (nuovo) art. 64

  • CODICE deontologico forense – false informazioni al cliente e al dominus – violazione del principio di probità, dignità e decoro – sussiste.

    Le false informazioni, alla parte assistita e al dominus della pratica, per celare il proprio inadempimento, costituiscono di per sé gravissima violazione dei princìpi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali l’avvocato deve sempre ispirarsi, oltre a violare quei doveri di colleganza (art. 19 CDFArt. 19 cdf – Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensiL’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.Leggi il testo completo →), fedeltà (art. 10 CDFArt. 10 cdf – Dovere di fedeltàL’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della dif…Leggi il testo completo →.) e fiducia (art. 11 CDFArt. 11 cdf – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incaricoL’avvocato è libero di accettare l’incarico. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non…Leggi il testo completo →.) che sono i capisaldi per il corretto esercizio della professione forense.

    Deve ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito (Nel caso concreto, la Sezione rilevato la responsabilità dell’incolpato ha irrogato la sanzione della sospensione di mesi quattro).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Pedroni Menconi, rel. De Santis), decisione n. 33 del 16 novembre 2021

  • CODICE deontologico forense – eccezioni processuali infondate e inconsistenti – valutazione disciplinare – criterio del “ne bis in idem” – procedimento disciplinare – applicazione – esclusione.

    L’incolpato ha sicuramente diritto di svolgere, in fatto ed in diritto, con la massima ampiezza, tutte le proprie tesi difensive, senza tuttavia abusare del processo con reiterate proposizione di eccezioni infondate ed inconsistenti ribadite in ogni fase procedimentale, di per sé potrebbe costituire autonomo illecito disciplinare.

    Il “ne bis in idem” è un principio di ordine pubblico processuale che non è “esportabile” nei procedimenti amministrativi, ontologicamente diversi, sicché non trova applicazione nei procedimenti disciplinari avanti ai Consigli territoriali forensi” (Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021).

    Eventuali e presunti vizi nella fase predibattimentale, non determinano né la nullità dei provvedimenti successivamente adottati, quale la successiva formulazione del capo d’incolpazione (l’apertura del procedimento) né determinerebbero eventuali vizi nel successivo procedimento disciplinare poi instaurato, non essendovi correlata alcuna sanzione che possa incidere sulla validità dello stesso procedimento.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Simeone, rel. De Santis), decisione n. 17 del 9 agosto 2021

  • CODICE deontologico forense – sanzione – calcolo – criteri.

    L’ammissione della propria responsabilità per i fatti compiuti e le “presunte giustificazioni” al comportamento tenuto per anni, il dispiacere dichiarato in sede di dibattimento da parte dell’incolpato, non possono essere valorizzate dalla sezione, nell’ambito del complessivo giudizio al fine della determinazione in concreto della sanzione da applicare e ciò non solo perché ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta, ma soprattutto perché i comportamenti reiterati, continuati e sistemaci posti in essere nei confronti di una pluralità di soggetti incapaci (compiuti dall’incolpato nel corso degli anni), aggravati dalla funzione di amministratore di sostegno, tutore e curatore, ricoperta dall’incolpato, delineano un elevatissimo grado di disvalore tale da rendere incompatibile e inconciliabile la sua permanenza nell’albo professionale. (Nel caso concreto, la Sezione ha irrogato la sanzione della radiazione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Tropini, rel. De Santis), decisione n. 11 del 16 febbraio 2021

  • CODICE deontologico forense – sanzione – prescrizione – limiti.

    Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione. (così Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021). (Nel caso concreto, la Sezione rilevato che il primo atto interruttivo della prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti dell’incolpato era intervenuto decorso il termine quinquennale dal fatto dichiarava la prescrizione dell’azione disciplinare ai sensi dell’art.51 Regio Decreto Legge n.1578/1933).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 18 del 6 agosto 2021

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Non può essere sindacata dalla Corte suprema di Cassazione, in sede di legittimità, l’entità della sanzione inflitta, in un procedimento disciplinare, dal Consiglio Nazionale Forense, in quanto rientra nei poteri degli organi disciplinari lo stabilire quali tra le sanzioni previste dalla legge meglio risponda alla gravità ed alla natura della trasgressione, tenuto conto dei procedimenti morali e disciplinari dell’incolpato, senza che, nell’applicazione di una, anziché di un’altra, delle sanzioni previste possa riscontrarsi una violazione di legge.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Rossetti), SS.UU, sentenza n. 10446 del 31 marzo 2022