Autore: admin

  • DISTINTE INFRAZIONI DISCIPLINARI- UNICITA’ DELLA SANZIONE – CRITERI

    Allorquando il comportamento dell’avvocato violi distinte norme del CDF con azioni specifiche, anche distanziate nel tempo, ma, pur tuttavia, riconducibili ad un disegno illecito unitario, la sanzione disciplinare, oltre a dover essere unica, non può essere la conseguenza di una sommatoria delle varie sanzioni previste per le singole violazioni, ma il frutto di una valutazione complessiva della condotta, desumibile dalla sussistenza del dolo e dalla sua intensità, dal grado della colpa, dal comportamento precedente e successivo al fatto, dalle circostanze in cui sono avvenute le violazioni, dall’assenza di precedenti disciplinari, dal pregiudizio subito dal cliente.
    (Nel caso di specie, l’avvocato aveva assunto l’incarico di patrocinare una causa dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, pur non essendo iscritto nel relativo Albo, aveva predisposto un ricorso nel quale aveva costituito come codifensore altro avvocato abilitato, senza avvertire il cliente, non aveva iscritto a ruolo la causa, lasciando intendere al cliente che il giudizio fosse pendente, aveva omesso qualsiasi ulteriore, corretta informativa)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 10 del 5 febbraio 2020

  • Successione nel tempo di norme deontologiche: la valutazione in concreto della norma più favorevole all’incolpato

    La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario valutare la condotta costituente illecito disciplinare prima alla luce delle norme deontologiche, così come previste dal Codice in vigore al tempo del compimento dell’illecito; successivamente, di valutare la medesima condotta alla luce del Nuovo Codice attualmente vigente, per poi applicare la norma che, in concreto, risulta più favorevole all’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 196 del 5 novembre 2021

  • PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER GLI STESSI FATTI PENALMENTE SANZIONATI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM – INCONFIGURABILITA’

    In caso di procedimento disciplinare per i medesimi fatti sanzionati penalmente non è configurabile la violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in relazione al principio del ne bis in idem stanti le diverse natura e finalità della sanzione disciplinare e di quella penale (cfr. Sent. CEDU Italia/Grande Stevens + altri).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione del 17 febbrai0 2021

  • INAPPLICABILITA’ DEL PRINCIPIO DI FUNGIBILITA’ DELLA PENA AL DI FUORI DELL’IPOTESI DISCIPLINATA DALL’ART. 62 L.P..

    L’art. 62 L.P. delinea l’ambito di operatività, in sede disciplinare, del principio di fungibilità della pena di cui all’art. 647 c.p.p., di tal che non è possibile ritenere fungibili tra loro la misura cautelare della detenzione domiciliare e la sospensione cautelare adottata in sede disciplinare ostandovi, peraltro, anche la diversa natura delle due misure (la prima di tipo penale e la seconda di tipo amministrativo seppur giustiziale).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione del 17 febbrai0 2021

  • SOSTITUZIONE DELLA MISURA CAUTELARE DETENTIVA CON ALTRA OBBLIGATORIA – INAMMISSIBILITA’ IN SEDE DISCIPLINARE DELLA ISTANZA REVOCA DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE

    La richiesta di revoca della sospensione cautelare motivata dall’avvenuta sostituzione, in sede penale, della misura cautelare detentiva con altra meno afflittiva non è accoglibile stante l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione del 17 febbrai0 2021

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 196 del 5 novembre 2021

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di retribuire il proprio difensore).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 196 del 5 novembre 2021

  • Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto

    In sede di impugnazione davanti al CNF, i motivi di impugnazione devono essere formulati con un unico ricorso, applicandosi, anche in sede disciplinare, il principio di diritto, di carattere generale, della consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 196 del 5 novembre 2021

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 196 del 5 novembre 2021

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 196 del 5 novembre 2021