Art. 34 cdf – Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso

  1. L’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
  2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.