Autore: admin

  • Il provvedimento di archiviazione della notizia dell’illecito disciplinare da parte del CDD

    Il provvedimento di archiviazione della notizia dell’illecito disciplinare da parte del CDD può intervenire: a) in seduta plenaria prima dell’avvio del procedimento, anche in difetto di svolgimento di qualsivoglia attività istruttoria, su richiesta del presidente e senza formalità, nel caso di manifesta infondatezza; b) nella fase istruttoria preliminare, ad iniziativa del consigliere istruttore, con delibera della sezione competente; c) successivamente, in qualsiasi fase del procedimento, sempre con delibera della sezione competente, qualora emerga la manifesta infondatezza dell’addebito. In ogni caso, ai fini della sua impugnabilità, detta pronuncia si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento, sicché tra i vizi che possono comportarne l’annullamento vi è il vizio di motivazione, considerato che l’art. 58 L. 247/12 richiede appunto che l’archiviazione sia disposta con delibera motivata, in qualunque fase del procedimento disciplinare essa intervenga (art. 19 Reg. CNF n. 2/2014).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 126 del 25 giugno 2022

  • Procedimento disciplinare: l’impugnazione del COA presuppone una delibera collegiale

    Avverso ogni decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato può proporre impugnazione, stando in giudizio per mezzo del proprio Presidente, previa delibera collegiale con cui gli si dia mandato di rappresentare processualmente il COA e autorizzandolo a conferire procura alle liti ad un avvocato (o ad esso stesso trattandosi di avvocato). Il difetto del predetto atto deliberativo – o, comunque, il mancato deposito dello stesso – costituisce un difetto di autorizzazione suscettibile di regolarizzazione ex art. 182 cpc.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 126 del 25 giugno 2022

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato (nel caso di affermazione di sua responsabilità), nonché per ogni decisione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 legge 247/12), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Standoli), sentenza n. 125 del 25 giugno 2022

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato (nel caso di affermazione di sua responsabilità), nonché per ogni decisione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 legge 247/12), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Standoli), sentenza n. 124 del 25 giugno 2022

  • Procura speciale alle liti: al procedimento dinanzi al CNF si applica la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc

    L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 123 del 25 giugno 2022

  • Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi (del praticante avvocato)

    Il ricorso al CNF è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’impugnazione al CNF era stata sottoscritta personalmente dal solo ricorrente e riguardava la delibera con la quale il COA non aveva convalidato il semestre di pratica. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 123 del 25 giugno 2022

  • Comportamento negligente – amministratore di sostegno- trascuratezza- affidamento terzi – responsabilità disciplinare – sussiste

    Il comportamento negligente dell’Avvocato/Amministratore di sostegno, si pone in grave contrasto con quei principi di diligenza, probità, dignità, e decoro della professionale forense cui lo stesso incolpato appartiene, con grave lesione non solo della propria reputazione personale, ma anche dell’affidamento dei terzi e della stessa magistratura che gli ha dato fiducia. (Nel caso concreto, la Sezione ha irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 69 del 5 luglio 2022

  • Proscioglimento per tenuità del fatto in sede penale – furto – valutazione disciplinare – determinazione in concreto sanzione

    Il furto commesso dall’Avvocato è un grave illecito disciplinare, contrario ai doveri di probità, dignità, decoro e correttezza. L’esigua entità delle somme sottratte, valutata in sede penale ai fini del proscioglimento dell’Avvocato per tenuità del fatto, non rileva nella valutazione autonoma del giudice disciplinare e nella determinazione della sanzione disciplinare da irrogare in quanto tale condotta è da ritenersi deontologicamente grave ed idonea a ledere non solo il prestigio personale dell’incolpato, ma anche l’immagine dell’intera classe forense. Tale condotta merita l’applicazione di una sanzione sostanziale, non sussistendo i presupposti per l’applicazione di una sanzione formale. (Nel caso concreto, l’avvocato prelevava dalla cassa di un esercizio pubblico la somma di Euro 50,00. Veniva irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 64 del 7 giugno 2022

  • IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – CONSEGUENZE

    La irragionevole durata del procedimento disciplinare, pur non potendo avvalersi delle norme che sanzionano il ritardo in sede giudiziaria, avendo natura amministrativa, tuttavia va censurata in considerazione del fatto che la sanzione perde efficacia se non è irrogata in tempi congrui, in quanto finalizzata anche alla duplice esigenza di consentire la resipiscenza dell’incolpato e di costituire un deterrente per future condotte illecite.
    (Nel caso di specie, l’illecito si era consumato nel 2006, l’azione penale era stata incardinata nel 2008 e definita nel 2015, la Sezione, valutando nel 2002 tale circostanza in uno alle altre che concorrono a determinare la sanzione, ha deliberato il richiamo verbale in luogo di una sanzione più grave).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Somma), decisione n. 78 del 29 giugno 2022

  • VALUTAZIONE DELLE PROVE – DICHIARAZIONI PROVENIENTI DALL’INCOLPATO

    Nel procedimento disciplinare le prove valutabili, ai fini della decisione, possono essere costituite anche dalle dichiarazioni, dalle ammissioni e dai documenti provenienti dall’incolpato, oltre che dagli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e dibattimentale.
    (Nel caso di specie sono state ritenute prove della consumazione dell’illecito, oltre al dato documentale, anche l’ammissione da parte degli incolpati dell’invio e della ricezione di due SMS contenenti massime della Cassazione pertinenti al contenuto della prova pratica di diritto civile, in sede di sessione di esami per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di avvocato).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Somma), decisione n. 78 del 29 giugno 2022