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  • La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 128 del 5 settembre 2022

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 128 del 5 settembre 2022

  • Il COA di Pordenone formula quesito in merito “alla sussistenza o meno dell’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno per un avvocato iscritto in un Albo italiano con domicilio professionale in Italia, ma residente all’estero in nazione UE, che ha accettato un incarico da ricercatore universitario a tempo pieno in diritto internazionale presso l’Università di Copenaghen, con la qualifica di Assistant Professor”.

    Dal quesito si evince trattarsi di un avvocato iscritto in Italia e ivi avente domicilio professionale, ma residente all’estero. A tali avvocati, che pure possono rimanere iscritti nell’Albo, continuano ad applicarsi le cause di incompatibilità, ivi prevista quella derivante dallo svolgimento di attività di lavoro subordinato (cfr. pareri nn. 59/2018 e 63/2014).
    Se è vero che a tale regime di incompatibilità è possibile derogare – in virtù dell’articolo 19 della medesima legge – quando l’attività di lavoro subordinato consista nello “’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università”, occorre ricordare che – a mente del parere n. 11/2021 – “l’eccezionale possibilità di iscrivere nell’Albo il docente universitario in materie giuridiche si lega alla presunzione ope legis di una particolare conoscenza del diritto italiano, tale da consentire di derogare al requisito ordinario consistente nel superamento dell’esame di Stato. Pacifico, dunque, che l’insegnamento debba essere esercitato presso Università italiane”. Di analogo tenore, e in fattispecie pressoché identica a quella dedotta nel quesito, il parere n. 25/2016.
    Alla luce di quanto osservato, al quesito deve essere data risposta negativa. Spetta poi al COA, nell’esercizio prudente della propria discrezionalità in materia di tenuta degli albi, verificare se l’iscritto versi – a seguito dell’assunzione della qualifica di assistant professor – in una situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 18 tale da pregiudicare la permanenza della sua iscrizione nell’Albo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 46 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Torre Annunziata formula quesito in merito all’interpretazione dell’articolo 1, comma 7-ter del d.l. n. 80/2021, in relazione agli iscritti assunti all’esito del superamento del concorso concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.800 unità di personale non dirigenziale di Area III – F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 27 del 6 aprile 2021. Assume il COA che si tratti di assunzioni rientranti nel regime di compatibilità di cui all’art. 1 co 7 ter D.L. 80/2021, in quanto legate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Chiede pertanto di sapere se possa ritenersi derogata, in tali fattispecie, la previsione in materia di incompatibilità, fermo restando l’impegno degli iscritti assunti a non assumere incarichi in conflitto con l’Ente presso cui svolgono l’attività.

    La risposta deve essere resa avuto riguardo alla chiara previsione di cu i all’articolo 1, comma 7-ter del d.l. n. 80/2021, a mente del quale “per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio”. Ove, pertanto, il bando di cui al quesito rientri nella fattispecie di cui all’articolo 1, commi 4 e 5 del d.l. n. 80/2021 l’avvocato assunto potrà rimanere iscritto nell’Albo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 45 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Bergamo formula due quesiti.

    Con il primo, si interroga sulla sussistenza dell’incompatibilità di cui all’articolo 18, lett. c) in relazione alla posizione del “presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione” quando la sussistenza o meno di tali poteri non risulti dallo statuto della società.
    Sul punto, si richiama anzitutto il parere n. 45 del 2017, nel quale si legge che: “non è incompatibile con la professione di avvocato la funzione di Presidente del C.d.A. dotato, per statuto, di poteri meramente amministrativi e rappresentativi della società”. Fermo restando pertanto il rilievo delle previsioni statutarie in materia, nel silenzio dello statuto e in assenza di deleghe non potrà che essere il COA, nel prudente esercizio della propria discrezionalità in materia di tenuta degli albi, a valutare le circostanze del caso concreto onde trarne una decisione in merito alla sussistenza dell’incompatibilità, laddove vengano rilevati in concreto poteri gestori.
    Con il secondo quesito, il COA di Bergamo chiede di sapere “se debba ravvisarsi una situazione di incompatibilità nel caso in cui l’avvocato rivesta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società individuata quale socio accomandatario nella S.a.s. e al socio accomandatario sia attribuita, senza specificazione alcuna, la gestione e la rappresentanza della società in accomandita medesima”. Anche in questo caso, occorre verificare – in concreto – quali siano gli effettivi poteri attribuiti all’avvocato Presidente del C.d.A. della società accomandataria: ove infatti, per statuto, per deleghe o comunque all’esito di una valutazione in concreto spettante al COA, risulti l’attribuzione di poteri gestori, dovrà essere esclusa la compatibilità con l’esercizio della professione.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 44 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Siracusa formula quesito in merito agli effetti del mancato invio del modello 5. Chiede di sapere, in particolare, quale sia la natura – e cioè amministrativa ovvero disciplinare – della sospensione di cui all’articolo 17, comma 5, della legge n. 576/1980 (come modificato dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 141/1992) e, nel caso in cui se ne ritenga la natura disciplinare, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati abbia il potere di deliberare la sospensione dell’iscritto a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, o debba limitarsi all’avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 50 c. 4 della sopraggiunta L. 247/2012.

    L’articolo 17, comma 5, della legge n. 576/1980 prevede che “l’omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell’ordine per la valutazione del comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell’ordine ai fini della sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell’ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell’articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l’interessato dimostra di aver provveduto all’invio della comunicazione dovuta”.
    Dalla lettura della disposizione si evince che i due profili – quello amministrativo e quello disciplinare – procedono in parallelo. Anzitutto, a seguito della segnalazione da parte della Cassa, infatti, il COA è tenuto a valutare il comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare: a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 247/12 e del nuovo procedimento disciplinare, tale adempimento non potrà che consistere nella segnalazione al competente CDD. La disposizione prosegue poi affermando che “in ogni caso” la perdurante omissione – così come la mancata rettifica – trascorsi 60 giorni dalla diffida vengano autonomamente comunicate al COA ai fini della sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato.
    Il riferimento, contenuto nella disposizione in parola, alle “forme del procedimento disciplinare” non esclude, secondo la giurisprudenza, la natura amministrativa del provvedimento e resta ferma l’autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo → (già art. 15 codice previgente), il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina (cfr. Consiglio Nazionale, sentenza n. 177 del 25 ottobre 2021 e sentenza del 11 giugno 2016, n. 153).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 43 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Santa Maria Capua Vetere chiede di sapere se la disposizione di cui all’articolo 17, comma 10, lett. b) a mente della quale la cancellazione d’ufficio del praticante può essere disposta “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo” si applichi anche ai tirocini iniziati prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione.

    A quesito analogo aveva dato risposta il parere n. 42/2021, in risposta a quesito del COA di Palermo relativo alla possibilità di rilasciare il certificato di compiuta pratica ai tirocinanti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 247/12, anche una volta decorso il termine di sei anni di cui all’articolo 17, comma 10, lett. b). Nel parere si legge che: “ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del d.m. n. 70/2016, ai tirocini in corso alla data di entrata in vigore del regolamento “continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio”. Pertanto, non si applica a detti tirocinanti il termine di sei anni per la richiesta del certificato, di cui all’articolo 17, comma 10, lett. b) della legge professionale, riferito unicamente ai tirocini soggetti alla nuova disciplina”.
    Se ne desume che i praticanti già iscritti e non assoggettati alla nuova disciplina possano rimanere iscritti oltre il sessennio, potendo richiedere senza termine il certificato di compiuta pratica.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Chieti chiede di sapere se possa essere retroattivamente rettificata la data di decorrenza di un provvedimento di cancellazione, per renderla conforme alle richieste dell’istante.

    Rileva, nella specie, il contenuto del parere n. 53/2001, nel quale si legge:

    “Gli effetti del provvedimento di cancellazione operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della delibera di cancellazione da parte del Consiglio dell’ordine, in base al principio generale del diritto amministrativo per cui, salva in ogni caso diversa previsione di legge, gli effetti tipici di una sequenza procedimentale complessa decorrono dal momento del suo perfezionamento (cfr. A. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, XIII ed., Napoli, 1982, 637, e, più recentemente, R. Villata, L’atto amministrativo – sez. III-efficacia e validità-, in L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca, Diritto amministrativo, I, Bologna, 1993, 1452).
    Il principio descritto può essere applicato al caso della cancellazione dall’Albo degli avvocati, con la conseguenza che l’efficacia della cancellazione decorre dall’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine competente; è però necessario operare la seguente precisazione che tiene conto della distinzione tra provvedimenti favorevoli e provvedimenti negativi.
    Il principio della decorrenza ex nunc degli effetti dell’atto può assistere l’interprete allorquando si tratti di definire la decorrenza degli effetti del provvedimento di cancellazione in tutti i casi in cui la cancellazione medesima si ponga come provvedimento negativo rispetto all’iscritto (es.: cancellazione per causa di incompatibilità), provvedimento nei confronti del quale la situazione giuridica soggettiva dell’interessato si atteggi in termini oppositivi; non così con riguardo alla cancellazione che consegua ad un’istanza dell’iscritto, laddove si consideri che rispetto ad essa la posizione giuridica soggettiva dell’istante assume carattere pretensivo. Se nel primo caso la delibera di cancellazione, incidendo negativamente sulla sfera giuridica dei destinatari, non può assumere efficacia retroattiva (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 10 settembre 1991, n. 705, in Cons. Stato 1991, I, 1301), nel secondo caso, derivando dalla cancellazione un effetto favorevole per l’interessato, quale il mancato assoggettamento al pagamento della quota annuale, ben può l’amministrazione disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione: “l’amministrazione può discrezionalmente fissare la decorrenza degli effetti dei propri atti, ove non osti uno specifico vincolo normativo” (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 1993, n. 835, in Cons. Stato 1993, I, 1471).
    E’ peraltro evidente che nel caso di specie il potere discrezionale dell’organo competente debba essere esercitato con particolare prudenza; l’efficacia retroattiva del provvedimento di cancellazione deve essere disposta secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista. Sarebbe pertanto viziato da eccesso di potere sotto il profilo dell’assoluta irragionevolezza un provvedimento che, anche accogliendo un’istanza in tal senso dell’iscritto, ne disponesse la cancellazione con decorrenza da un momento eccessivamente risalente nel tempo, con conseguenze negative evidenti in ordine alla tutela dei soggetti che avessero fatto ricorso alle prestazioni professionali dell’avvocato iscritto. Per altro verso sarebbe anche incongruo che una richiesta di cancellazione magari esaminata con ritardo dal Consiglio dell’ordine competente venisse accolta con decorrenza successiva a quella della data della presentazione della domanda, con conseguente indebito protrarsi dell’assoggettamento del professionista agli obblighi inerenti l’iscrizione.
    A titolo orientativo, senza peraltro limitare in alcun modo la sfera di discrezionalità (e di responsabilità) del Consiglio dell’ordine, può essere ritenuto un criterio coerente con la disciplina normativa dell’istituto della cancellazione e con l’esigenza di contemperamento degli interessi coinvolti nella fattispecie quello di fare riferimento alla manifestazione di volontà dell’iscritto, nel senso di disporre una cancellazione con effetti a decorrere dalla richiesta in tal senso dell’iscritto.
    Ciò che qui conta in ogni caso sottolineare è che la delibera di cancellazione con effetti retroattivi è comunque efficace fino all’eventuale declaratoria di illegittimità a seguito dell’esperimento delle vie giudiziarie, e che pertanto i relativi presunti vizi non possono che essere fatti valere da chi ne abbia interesse attivando la cognizione e la prudente valutazione caso per caso del giudice competente.

    Dalla lettura del parere richiamato consegue che – nel caso di provvedimento di cancellazione adottato su istanza dell’interessato – il COA possa, nel prudente esercizio della propria discrezionalità in materia, accogliere la richiesta di far retroagire gli effetti del provvedimento medesimo al momento dell’istanza.
    Un tanto può avvenire pertanto, sulla base dei principi generali che regolano l’azione amministrativa, anche in sede di autotutela. Ben potrà dunque il COA adottare un provvedimento in autotutela che, ferma restando la cancellazione dell’iscritto, corregga il provvedimento quanto alla data di decorrenza dei suoi effetti.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Chieti chiede di sapere se l’avvocato sospesosi volontariamente dall’esercizio della professione possa continuare ad assumere incarichi di gestione e vigilanza in qualità di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale, Commissario Liquidatore, Custode giudiziario e delegato alla vendita nelle procedure esecutive immobiliari.

    La sospensione volontaria dall’esercizio della professione impedisce l’esercizio di tutte le attività tipiche della professione forense. Tra queste, rientra anche lo svolgimento degli incarichi giudiziari richiamati nel quesito.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 40 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Torino chiede di sapere se sia possibile sospendere in via amministrativa gli iscritti che non ottemperino all’obbligo di presentazione del “Modello 5”, fermo restando il rilievo disciplinare di tale mancato adempimento.

    La fattispecie è disciplinata dall’articolo 17, comma 5, della legge n. 576/1980, a mente del quale: “L’omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell’ordine per la valutazione del comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell’ordine ai fini della sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell’ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell’articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l’interessato dimostra di aver provveduto all’invio della comunicazione dovuta”.
    Il riferimento, contenuto nella disposizione in parola, alle “forme del procedimento disciplinare” non esclude, secondo la giurisprudenza, la natura amministrativa del provvedimento e resta ferma l’autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo → (già art. 15 codice previgente), il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina (cfr. Consiglio Nazionale, sentenza n. 177 del 25 ottobre 2021 e sentenza del 11 giugno 2016, n. 153).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 17 ottobre 2022