Autore: admin

  • Praticanti avvocati: la formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari

    Il periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari, disciplinato dall’art. 73 D.L. 69/2013 costituisce un percorso non dedicato specificamente all’accesso alla professione forense, il quale può essere svolto o meno in concomitanza con la pratica forense, fatto salvo dall’art. 3, n. 5 del D.M. n. 70/2016. In particolare:
    1) l’attività di formazione per chi svolge contestualmente anche il tirocinio forense è condotta in collaborazione con il COA “secondo le modalità individuate dal Capo dell’Ufficio” (comma 5-bis art. 73 cit.);
    2) “gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l’ufficio ove lo stesso si svolge, ne’ possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale” (comma 7 art. 73 cit.);
    3) è consentito lo svolgimento dello stage contestualmente al tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o notaio (comma 10 art. 73 cit.);
    4) l’esito positivo del tirocinio viene valutato ai fini del compimento della pratica forense o di notaio per il periodo di un anno (comma 13 art. 73 cit.).
    Infine, il praticante può iscriversi al Registro una volta terminato lo stage con esito positivo, e chiedere la convalida alla fine del primo semestre di tirocinio ovvero, qualora risulti già iscritto nel Registro, intraprendere lo svolgimento dello stage: in tale caso dovrà rimanere iscritto, e si applicheranno le disposizioni in tema di collaborazione tra uffici giudiziari e Consigli dell’Ordine, nonché ai fini dell’equipollenza per il periodo di un anno, e l’art. 3, comma 5 del D.M. n. 70/2016, che mantiene ferme le opportune garanzie di effettività del contestuale svolgimento del tirocinio presso lo studio; in tal senso, il COA è tenuto a vigilare affinché non venga disattesa la previsione recata dall’art. 1, comma 3, del DPR 101/1990, secondo la quale la frequenza dello studio (legale) non può essere sostituita per più di un anno, per cui non viene meno l’obbligo di frequentare lo Studio legale, ai fini del compimento della pratica, per ulteriori sei mesi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Pardi), sentenza n. 143 del 26 settembre 2022

  • L’avvocato non Cassazionista può adire in proprio il CNF solo in sede disciplinare

    L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato in proprio la delibera con la quale il Comitato per la tenuta dell’Albo dei Cassazionisti aveva rigettato la sua istanza di iscrizione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 146 del 26 settembre 2022
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 3 luglio 2015, n. 94.

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente. La ratio è quella di consentire (ex art. 35 c. 2 Reg.to n. 2/2014 CNF) all’organo disciplinare (CDD) ed a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata o dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 145 del 26 settembre 2022

  • Procura speciale alle liti: al procedimento dinanzi al CNF si applica la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc

    L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale). (Nel caso di specie trattavasi di ricorso, non pure sottoscritto dall’incolpato, proposto a mezzo difensonre non cassazionista. Solo successivamente, l’incolpato depositava nomina a difensore cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, ilo CNF ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Bertollini), sentenza n. 144 del 26 settembre 2022

  • Ricorso al CNF e jus postulandi

    Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente da soggetto munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie trattavasi di ricorso, non pure sottoscritto dall’incolpato, proposto a mezzo difensonre non cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Bertollini), sentenza n. 144 del 26 settembre 2022

  • Illecito disciplinare: la resipiscenza e la confessione dell’incolpato possono mitigare la sanzione

    La sanzione irrogata dal Consiglio territoriale ben può essere ridotta nella misura qualora l’incolpato dimostri pentimento e consapevolezza del proprio errore, ovvero il suo comportamento successivo al fatto indichi un riallineamento alla correttezza della condotta (Nel caso di specie, l’incolpato aveva confessato l’addebito).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 142 del 23 settembre 2022

  • Amministratore di sostegno: l’indebita appropriazione di somme del beneficiario

    Costituisce gravissima violazione deontologica (oltreché di precise norme penali) il comportamento dell’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno, prelevi dal libretto intestato al beneficiario somme ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 142 del 23 settembre 2022

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 142 del 23 settembre 2022

  • Procedimento disciplinare: la valutazione probatoria della confessione dell’incolpato

    Nel procedimento disciplinare – che ha natura amministrativa, ma al quale si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili (art. 59 lettera n legge 247/2012) – la confessione non ha efficacia di prova legale piena, ma deve essere apprezzata unitamente ad altri elementi raccolti e può essere valutata come prova sufficiente di responsabilità del confitente in presenza di riscontri esterni, o indipendentemente dagli stessi, quando il CDD, nel suo potere di apprezzamento delle risultanze probatorie, valuti le circostanze (obiettive e subiettive) che hanno determinato ed accompagnato la confessione, dando conto del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 142 del 23 settembre 2022

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente , non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 142 del 23 settembre 2022