Sul punto, si richiama il parere n. 53/2001, alla luce del quale è possibile concludere che il COA possa, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa e considerata la natura pretensiva dell’interesse invocato dall’iscritto (in uno con gli effetti favorevoli che la retroazione degli effetti dell’iscrizione produrrebbe nei suoi confronti), revocare in autotutela la delibera di iscrizione, […]