Autore: admin

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 156 del 30 settembre 2022

  • La tipizzazione delle norme deontologiche è solo “tendenziale”

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 156 del 30 settembre 2022

  • La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 156 del 30 settembre 2022

  • Partecipazione a trasmissioni televisive: sospensione per l’avvocato che assecondi istanze populiste di stampo colpevolista

    Presenziare ad una trasmissione televisiva in qualità di avvocato deve essere occasione per porsi come presidio di equilibrio e misura, senza cioè avallare istanze populiste di stampo colpevolista e quindi esprimendo un giudizio anticipato di responsabilità nei confronti di semplici indagati, violando così i principi fondamentali della professione forense, il cui cardine si sostanzia nell’essere deputata a difendere il diritto ad un processo giusto, celebrato nel pieno rispetto del dettato normativo (Nel caso di specie, durante una trasmissione televisiva l’avvocato aveva dichiarato che non avrebbe mai assunto la difesa dell’indagato a cui era dedicata la puntata, in quanto accusato di un reato contro le donne, ed esprimendo così anche implicito disprezzo per l’avvocato che ne aveva invece assunto la difesa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio della professione per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 156 del 30 settembre 2022

  • Per la funzione sociale che svolge, all’avvocato è richiesto un codice di condotta più severo di quello del comune cittadino

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 156 del 30 settembre 2022

    NOTA:
    In senso conforme Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Losurdo), sentenza del 27 settembre 2018, n. 113 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 72 del 24 giugno 2020.

  • Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare nel caso di resipiscenza solo “formale”

    L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato può essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l’incolpato non mostri alcuna resipiscenza sostanziale ed effettiva, ma solo meramente formale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 156 del 30 settembre 2022

  • Non può essere sanzionato deontologicamente dal CDD un comportamento commesso prima o dopo l’iscrizione all’albo (ma solo valutato dal COA ai fini della condotta irreprensibile necessaria per l’iscrizione e la permanenza nell’albo)

    L’esercizio dell’azione disciplinare presuppone che le condotte deontologicamente rilevanti siano commesse da appartenenti all’Ordine Forense. Conseguentemente non può procedersi disciplinarmente nei confronti di un Avvocato, condannato per reati commessi quando era studente universitario, rientrando nelle competenze del COA la verifica della sussistenza dei requisiti, previsti dagli artt. 37 comma 1, 17 e 42 RDL n. 1578/1933, applicabile ratione temporis, per l’iscrizione e la permanenza nell’Albo professionale.
    (Nel caso di specie il COA, preso atto della pendenza di due procedimenti penali a carico del richiedente, ne aveva deliberato l’iscrizione nel Registro dei Praticanti, aprendo contestualmente un procedimento disciplinare transitato al CDD. In applicazione del principio di cui in massima, la Sezione ha pronunciato decisione di non luogo a procedimento disciplinare).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Ciannella), decisione n. 120 del 21 novembre 2022

  • ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE PER INFONDATEZZA DELLA NOTIZIA DI REATO – EFFICACIA NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

    L’archiviazione del procedimento penale ex artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p. non esplica i suoi effetti nell’ambito del procedimento disciplinare avente ad oggetto i medesimi fatti, stante la sua inidoneità ad escludere in radice la configurabilità delle violazioni contestate.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Fimiani, rel. Cuomo), decisione n. 85 del 6 luglio 2022

  • OMESSO ESPLETAMENTO DELL’INCARICO – RICHIESTA COMPENSI

    L’Avvocato che non dà esecuzione all’incarico conferitogli e non aderisce alla richiesta di restituzione dell’anticipo ricevuto, provvedendo solo successivamente alla segnalazione dell’illecito disciplinare, si rende responsabile della violazione degli artt. 26 comma 3 e 29 comma 3 CDF.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Barone, rel. Fabrizio), decisione n. 83 del 5 luglio 2022

  • VIOLAZIONE DELL’ART. 9 CDF

    L’avvocato che accetta l’incarico nella consapevolezza, celata al cliente, della carenza delle condizioni minime per il suo utile espletamento si rende responsabile della violazione dei doveri sanciti dall’art. 9 CDFArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →.
    (Nel caso di specie l’incolpato aveva accettato incarico, teso all’ottenimento da parte dell’assistito del permesso di soggiorno temporaneo, nonostante avesse contezza della non titolarità, da parte di costui, dei requisiti utili all’avvio della relativa pratica amministrativa).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Barone, rel. Fabrizio), decisione n. 83 del 5 luglio 2022