La risposta al quesito è negativa, alla luce della chiara formulazione dell’articolo 23 della legge n. 247/12, a mente del quale l’avvocato dipendente di ente pubblico deve essere adibito alla trattazione “in via esclusiva” degli affari legali dell’ente. Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 3