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  • Il COA di Firenze chiede di sapere “se, per un Praticante Avvocato iscritto all’Ordine, nei diciotto mesi totali di pratica forense, possa essere conteggiato anche il periodo di cinque mesi di un tirocinio retribuito, svolto presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a Lussemburgo, nell’ufficio di un giudice del Tribunale, con interpretazione estensiva dell’articolo 41, comma sesto, lettere b) e c) della Legge del 31 dicembre 2012, n. 247, stante l’impegno cospicuo e costante che detto Tirocinio implica; si chiede inoltre se sia possibile riconoscere la partecipazione alle udienze presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come valide ai fini della pratica forense”.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    “La legge n. 247/12, nell’innovare la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione forense, ha istituzionalizzato una serie di modalità alternative per lo svolgimento del tirocinio medesimo, nell’ottica di intersecare – per un verso – nuove modalità di formazione legate, in particolare, all’internazionalizzazione dei saperi e dei percorsi formativi e alla crescente necessità di combinare saperi teorici e competenze pratiche nei diversi ambiti di interpretazione e applicazione del diritto. Particolare attenzione è dedicata in quest’ottica alla frequenza degli uffici giudiziari (articolo 41, comma 6, lett. b) e allo svolgimento di periodi di pratica all’estero, presso studi legali situati in altri paesi (articolo 41, comma 6, lett. c). Viene in rilievo, ai fini della risposta al quesito, l’interpretazione dell’espressione “uffici giudiziari” contenuta all’articolo 41, comma 6, lett. b). Occorre valutare, in particolare, se in tale locuzione possa farsi rientrare – per via di interpretazione estensiva – la Corte di Giustizia dell’Unione europea. Alla luce dell’assetto consolidato dei rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento dell’Unione, e in particolare dell’intenso grado di integrazione raggiunto tra giudice nazionale e giudice euro-unitario – rivelato, esemplificativamente, da istituti come il rinvio pregiudiziale e dalla stessa efficacia diretta delle decisioni della Corte di Giustizia nel nostro ordinamento – si ritiene che la Corte di Giustizia possa pacificamente rientrare tra gli “uffici giudiziari” cui fa riferimento l’articolo 41, comma 6, lett. b) e che pertanto il periodo di tirocinio ivi svolto possa essere considerato ai fini del compimento della pratica forense, ovviamente per il periodo corrispondente a quello effettivamente svolto presso la Corte. Pertanto, anche le udienze cui il praticante abbia assistito dinanzi alla medesima Corte possono essere considerate ai fini del compimento della pratica.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 12 luglio 2023

  • I Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Torino, Brindisi, Bari, Massa Carrara, Padova, Bologna e Pisa formulano una serie di quesiti – parzialmente sovrapponibili – relativi all’ambito di applicazione della disciplina recata dalla legge n. 49/2023, nonché all’interpretazione di specifiche disposizione della medesima.

    Si chiede di sapere, in particolare:
    1) se la disposizione di cui all’articolo 7 della legge – a mente del quale “il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista” – si applichi unicamente al caso in cui l’Avvocato abbia richiesto l’opinamento nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 2 della medesima legge n. 49/2023 o se la stessa possa applicarsi in relazione a qualunque parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’Ordine;
    2) se, alla luce del rinvio – contenuto nel medesimo articolo 7 della legge n. 49/2023 – alla legge n. 241/90 – il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati debba adempiere nella redazione del parere ad uno specifico obbligo motivazionale;
    3) se, nel caso in cui il parere abbia ad oggetto prestazioni rese a favore della Pubblica Amministrazione, sia necessario che l’avvocato proceda – prima di avviare l’azione esecutiva – a una nuova notifica dello stesso;
    4) se la disposizione di cui all’articolo 7 si applichi anche a pareri di congruità resi in relazione ad attività avviate e/o concluse prima dell’entrata in vigore della legge n. 49/2023;
    5) se la disposizione di cui all’articolo 7 si applichi ai compensi richiesti in assenza di pattuizione preventiva tra le parti e ai compensi richiesti sulla base di convenzioni e/o sulla base di “ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista”;
    6) se, nel parere di congruità reso ai fini dell’articolo 7 della legge n. 49/2023, sia corretto riprodurre, come avviso alle parti, il disposto dell’articolo 7, comma 1 della medesima legge. Con riferimento al quesito n. 1), si osserva che la risposta deve necessariamente tenere conto della previsione di carattere generale recata dall’art. 2 della legge n. 49/2023. Tale disposizione prevede che “la presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3”. Tale disposizione pertanto, nel fissare l’ “ambito di applicazione” dell’intera legge – e dunque anche del suo articolo 7 – indica pertanto non tutti i contratti d’opera professionale, ma solo quelli stipulati con i “clienti forti”. Con riferimento al quesito n. 2), si osserva che l’articolo 7 rinvia alla legge n. 241/1990 per precisare la procedura che deve essere seguita nell’adozione del parere di congruità. Tale richiamo è comprensivo evidentemente anche dell’obbligo motivazionale, che è peraltro coessenziale alla funzione di garanzia ascritta al rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo.
    Con riferimento al quesito n. 3) deve anzitutto ribadirsi che l’articolo 7 della legge n. 49/2023 introduce un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa (art. 474, comma 2, n.1 c.p.c.). Il titolo così formato soddisfa appieno i requisiti previsti dal codice di rito, ossia l’esistenza di diritto certo, liquido ed esigibile, senza che vi osti la natura stragiudiziale del titolo, atteso che per l’art. 474 cod. proc. civ. i titoli esecutivi sono anche stragiudiziali purché previsti dalla legge. Ne consegue che, una volta decorsi i quaranta giorni senza che la controparte debitrice abbia proposto opposizione al giudice competente (che è quello del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine che ha reso il parere di congruità), il titolo esecutivo può ritenersi validamente formato senza necessità di ulteriori adempimenti, e il creditore può – pertanto – procedere alle conseguenti azioni esecutive. Ciò comporta, evidentemente, la notifica del titolo in forma esecutiva secondo le forme ordinarie.
    Con riferimento al quesito n. 4) si osserva che, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 49/2023, le disposizioni della legge non si applicano “alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge”. Da ciò discende che la disposizione di cui all’articolo 7 potrà applicarsi soltanto alle prestazioni rese sulla base di convenzioni stipulate dopo l’entrata in vigore della legge.
    Con riferimento al quesito n. 5) si osserva che l’articolo 7 si applica alle prestazioni rese nell’ambito di applicazione delineato dall’articolo 2 della legge. Pertanto, è pacifica l’applicazione alle prestazioni rese nell’ambito di convenzioni così come “a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista”. Proprio la disposizione da ultimo richiamata consente peraltro di ritenere che le disposizioni in materia di equo compenso si applichino anche in assenza di pattuizione preventiva tra le parti. Se infatti per pattuizione preventiva si intende – come pare corretto – il perfezionamento di un accordo sul compenso, è giocoforza ritenere che il riferimento, di cui all’articolo 2, agli accordi preparatori anticipi l’applicabilità della legge anche alla fase preparatoria e, dunque, antecedente alla pattuizione. Con la conseguenza che la “pattuizione preventiva” non è a rigore necessaria ai fini dell’applicabilità della legge.
    Con riferimento al quesito n. 6), si osserva che è senz’altro corretto – ovviamente con riferimento ai soli pareri che ricadono nell’ambito di applicazione della legge n. 49/2023 – riportare la previsione di cui all’articolo 7, comma 1, quantomeno nella parte in cui afferma che: “il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 23 giugno 2023

  • Il COA di Monza formula due quesiti relativi alla sussistenza dell’obbligo di frequenza dei corsi di formazione per i tirocinanti di cui all’articolo 43 della legge n. 247/12 per i tirocinanti che svolgano o abbiano svolto lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del d.l. n. 69/2013.

    Chiede di sapere, in particolare:
    1) se i tirocinanti che svolgano o abbiano svolto il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/13 presso gli
    Uffici Giudiziari e che si siano iscritti al Registro dei praticanti dopo il 1 aprile 2022 abbiano l’obbligo di frequentare i corsi di cui all’art. 43 L. 247/12 per il periodo di 18 mesi previsto dalla medesima disposizione, oppure per Il solo periodo di sei mesi del tirocinio obbligatorio presso lo Studio di un Avvocato (sempre sul presupposto, ovviamente, che il tirocinio presso l’Ufficio Giudiziario sia stato convalidato);
    2) Se la risposta al quesito di cui sopra sia diversa a seconda del fatto che il tirocinio ex art.
    73 D.L. 69/13 abbia avuto inizio prima o dopo il 1 aprile 2022 (ferma restando l’iscrizione al
    Registro dei Praticanti dopo tale data).
    Anche il COA di Bologna formula quesito in merito all’obbligo di frequentazione della Scuola Forense per i tirocinanti ex art. 73 del DL n. 69/2013 e chiede di sapere, in particolare, se coloro che si sono iscritti nel registro dei praticanti a far data dal 1 aprile 2022, siano soggetti alla frequentazione obbligatoria per tre semestri della Scuola Forense (art. 7 DM n. 17/2018) oppure se sia sufficiente la frequentazione di un solo semestre in concomitanza con il periodo di svolgimento della pratica forense presso uno studio legale.
    La risposta ai quesiti è resa nei termini seguenti.
    Chi abbia svolto con esito positivo il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari può, ai sensi dell’articolo 73, comma 13 del d.l. n. 69/2013, convalidare detto periodo ai fini del compimento di un anno di tirocinio. Il residuo semestre, ai sensi dell’articolo 41, comma 7 della legge professionale, deve necessariamente essere svolto presso lo studio di un avvocato. Tale previsione è ulteriormente rafforzata dall’articolo 3, comma 2 del d.m. n. 70/2016, il quale esplicitamente prevede che – in caso di svolgimento del tirocinio in una delle forme alternative previste dalla legge (ivi compreso, pertanto, lo stage presso gli uffici giudiziari ex art. 73) – il residuo semestre debba necessariamente essere svolto presso un avvocato o presso l’Avvocatura dello Stato. Ciò, evidentemente, al fine di assicurare che il tirocinio per l’accesso alla professione consista effettivamente nella frequenza dello studio professionale e nella maturazione – per così dire sul campo – delle relative competenze. Tanto considerato, appare ragionevole escludere, per il residuo semestre di iscrizione nel Registro dei Praticanti, l’obbligo di frequentare il corso di formazione obbligatorio di cui all’articolo 43 della legge n. 247/12 e del d.m. n. 17/2018. Tale conclusione appare ulteriormente avvalorata, sul piano pratico e operativo, dalla circostanza che i predetti corsi sono fisiologicamente strutturati – in termini di articolazione dell’attività didattica e delle relative verifiche intermedie e finale – su tre semestri e, pertanto, la frequenza del corso stesso per un solo semestre non si inserirebbe armoniosamente in tale complessiva strutturazione. Resta ovviamente fermo l’obbligo di formazione collegato alla frequenza del tirocinio presso l’ufficio giudiziario, come disciplinato dal comma 5-bis dell’articolo 73 del d.l. n. 69/2013, la cui attuazione è affidata alla collaborazione tra Consigli dell’Ordine e uffici giudiziari. Con riferimento al secondo quesito si osserva che la convalida del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari può essere domandata all’atto dell’iscrizione nel Registro dei Praticanti (o successivamente) indipendentemente dal momento in cui è stato svolto il tirocinio presso gli uffici giudiziari. Ne consegue che – fermo restando che l’obbligo di frequenza del corso di formazione per i tirocinanti è esigibile unicamente agli iscritti a seguito del 1°aprile 2022 – la risposta al primo quesito non muta qualora il tirocinio formativo presso l’ufficio giudiziario sia stato svolto prima di tale data.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 23 giugno 2023

  • Il COA di Siena chiede di sapere: 1) “Se il tirocinio professionale possa considerarsi ridotto da 18 a 16 mesi anche per i Praticanti che abbiano conseguito il titolo di Laurea nell’anno 2022 e ciò ove la seduta di laurea si sia svolta entro l’ultima sessione delle prove finali, prorogata sino al 15 giugno 2022; 2) Se il tirocinio professionale possa considerarsi ridotto da 18 a 16 mesi anche per i Praticanti che abbiano conseguito il titolo di Laurea nell’anno 2023 e ciò ove la seduta di laurea si sia svolta entro l’ultima sessione delle prove finali, prorogata sino al 15 giugno 2023”.

    Il quesito è formulato alla luce delle recenti disposizioni di proroga contenuta nell’articolo 6, commi 8-bis e 8-ter del d.l. n. 198/2022. In particolare, il comma 8-bis dell’articolo 6 proroga al 31 dicembre 2023 il termine di cui all’articolo 6, comma 4, del d.l. n. 228/2021. Tale ultima disposizione rinvia, a sua volta, all’articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 22/2020, relativi agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di diverse professioni, tra le quali non rientra quella di avvocato. Il comma 8-ter, invece, proroga 15 giugno 2023 l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2021/2022. Con riferimento all’oggetto del quesito – vale a dire la riduzione della durata del tirocinio da 18 a 16 mesi – deve osservarsi che la disposizione di riferimento è quella contenuta all’articolo 6, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 22/2020. Tale disposizione riguarda esclusivamente la durata del tirocinio per coloro che si siano laureati nelle sessioni di laurea prorogate ai sensi dell’articolo 101, comma 1, primo periodo del d.l. n. 18/2020 (e dunque l’ultima sessione relativa all’anno accademico 2018/2019) e dell’articolo 6, comma 7-bis del d.l. n. 183/2020 (e dunque l’ultima sessione relativa all’anno accademico 2019/2020). La corretta interpretazione del combinato operare delle disposizioni sin qui richiamate conduce ad escludere la riduzione della durata del tirocinio nelle ipotesi di cui al quesito. Per un verso, infatti, l’articolo 6, comma 3 del d.l. n. 22/2020 non è oggetto della proroga di cui all’articolo 6, comma 8-bis del d.l. n. 198/22. Per altro verso, la proroga dell’ultima sessione di laurea per l’anno accademico 2021/2022 è previsione che opera in via autonoma e sono peraltro assenti disposizioni di coordinamento con la riduzione della durata del tirocinio, che rimane pertanto circoscritta alle sole sessioni di laurea indicate nell’articolo 6, comma 3, secondo periodo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 23 del 23 giugno 2023

  • Il COA di Civitavecchia formula quesito in merito alla richiesta, pervenuta da un numero qualificato di iscritti, volta alla convocazione di una assemblea degli iscritti al fine di ottenere – da parte dei Consiglieri dell’Ordine – specifica motivazione sulla mancata elezione del primo degli eletti alla carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine.

    L’oggetto della richiesta Assemblea degli iscritti non rientra tra le competenze enumerate dall’articolo 27, comma 1, della legge n. 247/12. Purtuttavia, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, della medesima legge, l’assemblea è altresì convocata “qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell’albo”. Se il richiamato comma 5 non esplicita gli argomenti per la trattazione dei quali un decimo degli iscritti possono chiedere la convocazione dell’assemblea, ciò non significa che l’assemblea possa o debba essere convocata per qualsiasi motivo. Il DM 13 luglio 2016, n. 156 stabilisce, in attuazione dell’art. 27, co. 3, ord. prof., la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’ordine circondariale forense. Uno specifico articolo, il n. 6, disciplina la “Convocazione dell’assemblea su richiesta”, e precisa, al comma 1, la necessaria forma scritta della domanda avanzata dalle minoranze qualificate (1/3 dei membri del Consiglio; 1/10 degli iscritti) e la necessità che la stessa rechi “gli argomenti da trattare”. Il successivo comma 3 del medesimo articolo precisa che “gli argomenti per i quali può essere richiesta la convocazione devono avere per oggetto l’attività del consiglio stesso ovvero ogni altro argomento ritenuto di interesse, gravità ed urgenza per il circondario”. Considerato che, secondo il tenore del quesito, l’assemblea sarebbe stata richiesta per valutare la “motivazione da parte di ciascun Consigliere della mancata nomina del primo degli eletti alla carica di Presidente”, non pare che tale motivo possa essere ricompreso tra quelli che, ai sensi del richiamato art. 6, comma 3, DM cit. consentono appunto la convocazione dell’assemblea. Le motivazioni che hanno indotto ciascun consigliere a votare alla presidenza un candidato piuttosto che un altro, oltre ad essere coperte dal diritto alla libertà ed alla segretezza del voto, non sembrano integrare né la fattispecie della “attività del Consiglio”, né quella di altri argomenti ritenuti di interesse, gravità ed urgenza per il circondario”. L’elezione del Presidente del Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’articolo 28, comma 9, della legge n. 247/12 è infatti prerogativa dei Consiglieri eletti, che la esercitano in piena autonomia senza alcun collegamento con i risultati delle elezioni forensi. Diversamente da quanto previsto presso altri Ordini professionali – si pensi, a mero titolo di esempio, alla disciplina delle elezioni del Presidente e dei Consigli dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili, di cui al d. lgs. n. 139/2005, che contempla l’elezione diretta del Presidente, in collegamento a una lista di candidati al Consiglio – nell’ordinamento professionale forense le elezioni per il rinnovo del Consiglio avvengono mediante l’espressione di un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, sulla base di candidature individuali e con esclusione dell’espressione di candidature alla Presidenza. Ne consegue che la scelta del Presidente – operata dai Consiglieri dell’Ordine ai sensi dell’articolo 28, comma 9 – non è sindacabile sotto il profilo del mancato rispetto del risultato elettorale, essendo sufficiente allo scopo che – come ovvio – il Presidente sia scelto tra i Consiglieri eletti. Con riferimento all’ipotesi prospettata dal quesito, dunque, si ritiene che il Presidente del Consiglio dell’ordine non sia tenuto a dare corso alla convocazione dell’assemblea.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 23 giugno 2023

  • Elezioni forensi: il reclamo elettorale può essere proposto da qualsiasi iscritto nell’albo

    Il reclamo proponibile, ai sensi dell’art. 28, co. 12 l. n. 247 del 2012, avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine degli avvocati si caratterizza, quale azione popolare, per la legittimazione diffusa, sia pure riferita agli iscritti all’albo, ed a carattere neutro –siccome riconosciuta indipendentemente dalla configurazione di una ulteriore, specifica situazione sostanziale qualificata in favore dell’istante– prevista dal legislatore allo scopo di tutelare l’interesse (pubblico) al corretto funzionamento del sistema democratico-rappresentativo dei consigli degli ordini degli avvocati.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 84 del 6 maggio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020.

  • Elezioni forensi: la delibera del COA che designa le cariche consiliari si impugna al TAR (non al CNF)

    Le delibere del C.O.A. che attengono alle cariche consiliari non sono inquadrabili tra gli atti del procedimento elettorale con la conseguenza che sussiste, in caso di impugnazione delle stesse, la giurisdizione amministrativa con esclusione di quella del CNF.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Giovanni), sentenza n. 79 del 4 maggio 2023

  • Elezioni forensi e ineleggibilità degli ex commissari d’esame

    Ai sensi dell’art. 47, co. 6, L. n. 247/2012 (già art. 22, co. 6, RDL n. 1578/1933), ciò che conta, ai fini della previsione d’ineleggibilità (già incandidabilità), è la tornata elettorale, non già l’immediatezza delle elezioni: sicché è nella tornata elettorale immediatamente successiva alla data di cessazione del suddetto incarico (già nella tornata elettorale immediatamente successiva allo svolgimento dell’incarico di componente delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato) che rileva la causa d’ineleggibilità (già d’incandidabilità).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Giovanni), sentenza n. 79 del 4 maggio 2023

  • Sospensione disciplinare inflitta per un periodo inferiore a due mesi

    Il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi uno, inferiore al minimo edittale (ex art. 52 L. n. 247/2012 e art. 29 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare), è invalido per errore di diritto, ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria. Tale nullità può essere rilevata d’ufficio dal C.N.F. non essendo possibile legittimare una sanzione inesistente nell’ordinamento professionale. Ne consegue che, per il divieto della reformatio in pejus, deve essere inflitta la pena inferiore prevista dall’ordinamento, e cioè la censura.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 100 del 23 maggio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 163 del 3 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 224 del 22 novembre 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Savi, rel. Corona), sentenza n. 76 del 24 giugno 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Gazzara), sentenza del 17 settembre 1999, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Danovi), sentenza del 20 gennaio 1997, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. D’Arle), sentenza del 20 marzo 1995, n. 35. In senso parzialmente difforme, l’isolata Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Testa), sentenza del 17 settembre 2003, n. 259, secondo cui “per il divieto della reformatio in peius e l’impossibilità di sostituire la sanzione errata con una più lieve prevista dall’ordinamento, deve essere dichiarata nullità della sanzione disciplinare”.

  • Elezioni COA: le dimissioni del candidato eletto non comportano la cessazione della materia del contendere del giudizio instaurato con il relativo reclamo elettorale

    L’accertamento in sede di gravame della sussistenza della causa di ineleggibilità del candidato eletto ha effetti ex tunc, travolgendo la candidatura del soggetto ineleggibile e il voto che gli è stato dato, con la conseguente invalidità originaria della sua elezione, da considerarsi “tamquam non esset”. Ne consegue che, in pendenza del reclamo avente ad oggetto quella elezione, le eventuali “dimissioni” successivamente rassegnate dal consigliere, invalidamente eletto, risultano prive di alcun effetto e non ostano a che ne sia dichiarata la nullità, non comportando quindi estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Giovanni), sentenza n. 79 del 4 maggio 2023