Autore: admin

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’intervento o la chiamata di terzi in qualità di parti

    Con il procedimento disciplinare forense si persegue lo scopo di tutelare l’immagine, la dignità e il decoro della professione, accertando gli eventuali illeciti deontologici commessi dall’avvocato e irrogando le sanzioni previste. In tale sede non è pertanto configurabile un litisconsorzio necessario con terzi diversi dai soggetti legittimati (incolpato, PM e COA), poiché la funzione dell’istituto non è quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, protetti dall’inefficacia nei loro confronti di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio a cui essi siano rimasti estranei, quanto piuttosto quella di tutelare chi ha proposto la domanda e che non sarebbe in grado di conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, seppur relativa al procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 23791 del 29 luglio 2022.

  • La rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua eventuale liceità secondo l’ordinamento civile, penale, amministrativo, ecc.

    Con il procedimento disciplinare forense si persegue lo scopo di tutelare l’immagine, la dignità e il decoro della professione, accertando gli eventuali illeciti deontologici commessi dall’avvocato e irrogando le sanzioni previste. Conseguentemente, la rilevanza deontologica di un comportamento ben può sussistere pur non costituendo illecito secondo l’ordinamento civile, penale, amministrativo, ecc., giacché le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, infatti, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando anche l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti secondo le disposizioni del residuo ordinamento.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame

    La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 137 del 5 luglio 2023

  • Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto

    In sede di impugnazione davanti al CNF, i motivi di impugnazione devono essere formulati con un unico ricorso, applicandosi, anche in sede disciplinare, il principio di diritto, di carattere generale, della consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 137 del 5 luglio 2023

  • Procedimento disciplinare e rinvio dell’udienza per legittimo impedimento: il diritto di partecipare dignitosamente all’udienza va bilanciato con il principio di ragionevole durata del processo

    La partecipazione all’udienza costituisce una libera scelta dell’incolpato, mentre la mancata partecipazione comporta una lesione del suo diritto di difesa solo se determinata da un impedimento a comparire dalle caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all’udienza nella data stabilita, bensì in una situazione impeditiva di natura cogente che determini la “assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento” (art. 420 ter cpp). Sebbene tale requisito non concerna soltanto la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente ed attivamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa, cionondimeno, anche al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo, la condizione ostativa così delineata non può derivare in via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante, dovendo questa essere vagliata dal giudice di merito (con esiti certamente non rivedibili in sede di legittimità se congruamente motivati) sotto il profilo di una impossibilità effettiva ed assoluta (oltre che non ascrivibile al soggetto), perché non dominabile né contenibile secondo parametri di normale esigibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 137 del 5 luglio 2023

  • Le dichiarazioni dell’incolpato assunte dal consigliere istruttore sono utilizzabili a suo sfavore

    In tema di giudizio disciplinare nei confronti di un avvocato, le dichiarazioni rese dall’incolpato al consigliere istruttore nel corso della fase preprocedimentale, ex art. 58 della l. n. 247 del 2012, possono essere valutate quale elemento di prova contro il dichiarante, sia perché il procedimento che si svolge dinanzi al COA, ed a maggior ragione la fase dinanzi al consigliere istruttore del consiglio distrettuale di disciplina, hanno natura sostanzialmente amministrativa, escludendo, dunque, l’applicazione delle garanzie difensive approntate in sede processuale, sia perché prevale, in ogni caso, il principio di autoresponsabilità, sicché la parte deve adeguatamente valutare la portata delle proprie dichiarazioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 139 dell’11 luglio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 36660 del 14 dicembre 2022.

  • L’esposto disciplinare basato su prove (asseritamente) illecite

    Il potere disciplinare è esercitabile d’ufficio e non presuppone un esposto, né un interesse dell’esponente; di conseguenza la procedibilità dell’azione disciplinare non è in alcun modo condizionata dall’asserita illegittimità delle modalità con cui l’esponente abbia documentato le condotte denunciate che potrebbe rilevare al più in sede di ammissione o valutazione delle prove (Nella specie, l’incolpato aveva eccepito l’inutilizzabilità dell’esposto perché basato su comunicazioni whatsapp con il cliente, che l’avvocato stesso aveva tuttavia confermato in sede disciplinare, ammettendone contenuto e provenienza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 139 dell’11 luglio 2023

  • Procedimento disciplinare: l’impugnazione del COA presuppone una delibera consiliare

    Avverso ogni decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato può proporre impugnazione, stando in giudizio per mezzo del proprio Presidente, previa delibera collegiale con cui gli si dia mandato di rappresentare processualmente il COA e autorizzandolo a conferire procura alle liti ad un avvocato (o ad esso stesso trattandosi di avvocato)(1). Il difetto del predetto atto deliberativo non costituisce un difetto di autorizzazione suscettibile di regolarizzazione ex art. 182 cpc, che ammette la sanatoria unicamente nel caso di procure (esistenti) ma affette da nullità e non pure in caso di inesistenza della procura(2).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 138 dell’11 luglio 2023

    NOTE:
    (1) In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stoppani), sentenza n. 137 del 23 settembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 126 del 25 giugno 2022.
    (2) Su tale specifica questione, il CNF ha aderito alla interpretazione restrittiva data da Cass. SS.UU. n. 37434/2022, superando così il proprio precedente orientamento, espresso ad esempio nelle pronunce di cui alla nota precedente. In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 130 del 5 luglio 2023 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 132 del 5 luglio 2023.

  • Vietato commentare, in violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza, la strategia difensiva di un Collega

    Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti disciplinari a pretesa tutela del cliente, giacché l’avvocato deve sempre agire nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, che ispirano ogni più specifica previsione deontologica, come il rapporto di colleganza. Tali principi vanno rispettati anche quando si tratta di commentare, con i propri clienti, la strategia di un Collega (nella specie, ritenuto attendista).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 139 dell’11 luglio 2023

  • Procedimento disciplinare: la valutazione probatoria della confessione dell’incolpato

    Nel procedimento disciplinare – che ha natura amministrativa, ma al quale si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili (art. 59 lettera n legge 247/2012) – la confessione non ha efficacia di prova legale piena, ma deve essere apprezzata unitamente ad altri elementi raccolti e può essere valutata come prova sufficiente di responsabilità del confitente in presenza di riscontri esterni, o indipendentemente dagli stessi, quando il CDD, nel suo potere di apprezzamento delle risultanze probatorie, valuti le circostanze (obiettive e subiettive) che hanno determinato ed accompagnato la confessione, dando conto del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 139 dell’11 luglio 2023