La sospensione cautelare -che non ha natura di sanzione disciplinare- è immediatamente esecutiva sin dalla data di sua notifica e l’eventuale impugnazione al CNF non ha effetti sospensivi dell’esecuzione, giacché sarebbe altrimenti vanificata la ratio stessa dell’istituto in parola. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 126 del 25 giugno 2021