La partecipazione all’udienza costituisce una libera scelta dell’incolpato, mentre la mancata partecipazione comporta una lesione del suo diritto di difesa solo se determinata da un impedimento a comparire dalle caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all’udienza nella data stabilita, bensì in una situazione impeditiva di natura cogente che determini la “assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento” (art. 420 ter cpp). Sebbene tale requisito non concerna soltanto la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente ed attivamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa, cionondimeno, anche al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo, la condizione ostativa così delineata non può derivare in via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante, dovendo questa essere vagliata dal giudice di merito (con esiti certamente non rivedibili in sede di legittimità se congruamente motivati) sotto il profilo di una impossibilità effettiva ed assoluta (oltre che non ascrivibile al soggetto), perché non dominabile né contenibile secondo parametri di normale esigibilità.
Autore: admin
-
Le dichiarazioni dell’incolpato assunte dal consigliere istruttore sono utilizzabili a suo sfavore
In tema di giudizio disciplinare nei confronti di un avvocato, le dichiarazioni rese dall’incolpato al consigliere istruttore nel corso della fase preprocedimentale, ex art. 58 della l. n. 247 del 2012, possono essere valutate quale elemento di prova contro il dichiarante, sia perché il procedimento che si svolge dinanzi al COA, ed a maggior ragione la fase dinanzi al consigliere istruttore del consiglio distrettuale di disciplina, hanno natura sostanzialmente amministrativa, escludendo, dunque, l’applicazione delle garanzie difensive approntate in sede processuale, sia perché prevale, in ogni caso, il principio di autoresponsabilità, sicché la parte deve adeguatamente valutare la portata delle proprie dichiarazioni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 139 dell’11 luglio 2023
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 36660 del 14 dicembre 2022. -
L’esposto disciplinare basato su prove (asseritamente) illecite
Il potere disciplinare è esercitabile d’ufficio e non presuppone un esposto, né un interesse dell’esponente; di conseguenza la procedibilità dell’azione disciplinare non è in alcun modo condizionata dall’asserita illegittimità delle modalità con cui l’esponente abbia documentato le condotte denunciate che potrebbe rilevare al più in sede di ammissione o valutazione delle prove (Nella specie, l’incolpato aveva eccepito l’inutilizzabilità dell’esposto perché basato su comunicazioni whatsapp con il cliente, che l’avvocato stesso aveva tuttavia confermato in sede disciplinare, ammettendone contenuto e provenienza).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 139 dell’11 luglio 2023
-
Procedimento disciplinare: l’impugnazione del COA presuppone una delibera consiliare
Avverso ogni decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato può proporre impugnazione, stando in giudizio per mezzo del proprio Presidente, previa delibera collegiale con cui gli si dia mandato di rappresentare processualmente il COA e autorizzandolo a conferire procura alle liti ad un avvocato (o ad esso stesso trattandosi di avvocato)(1). Il difetto del predetto atto deliberativo non costituisce un difetto di autorizzazione suscettibile di regolarizzazione ex art. 182 cpc, che ammette la sanatoria unicamente nel caso di procure (esistenti) ma affette da nullità e non pure in caso di inesistenza della procura(2).
NOTE:
(1) In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stoppani), sentenza n. 137 del 23 settembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 126 del 25 giugno 2022.
(2) Su tale specifica questione, il CNF ha aderito alla interpretazione restrittiva data da Cass. SS.UU. n. 37434/2022, superando così il proprio precedente orientamento, espresso ad esempio nelle pronunce di cui alla nota precedente. In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 130 del 5 luglio 2023 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 132 del 5 luglio 2023. -
Vietato commentare, in violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza, la strategia difensiva di un Collega
Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti disciplinari a pretesa tutela del cliente, giacché l’avvocato deve sempre agire nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, che ispirano ogni più specifica previsione deontologica, come il rapporto di colleganza. Tali principi vanno rispettati anche quando si tratta di commentare, con i propri clienti, la strategia di un Collega (nella specie, ritenuto attendista).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 139 dell’11 luglio 2023
-
Procedimento disciplinare: la valutazione probatoria della confessione dell’incolpato
Nel procedimento disciplinare – che ha natura amministrativa, ma al quale si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili (art. 59 lettera n legge 247/2012) – la confessione non ha efficacia di prova legale piena, ma deve essere apprezzata unitamente ad altri elementi raccolti e può essere valutata come prova sufficiente di responsabilità del confitente in presenza di riscontri esterni, o indipendentemente dagli stessi, quando il CDD, nel suo potere di apprezzamento delle risultanze probatorie, valuti le circostanze (obiettive e subiettive) che hanno determinato ed accompagnato la confessione, dando conto del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 139 dell’11 luglio 2023
-
Procedimento disciplinare: il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento
L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.
-
La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo
Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 136 del 5 luglio 2023
-
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 134 del 5 luglio 2023
-
Procedimento disciplinare: inammissibile la domanda di rideterminazione della (abrogata) cancellazione in via di “incidente di esecuzione”
Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali, ed il relativo procedimento, hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale. A tale stregua, essi non hanno il potere di conoscere dell’esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti degli iscritti, né in contrario può invocarsi l’art. 35 Regolamento C.N.F. n. 2 del 2104 (recante “Esecuzione della decisione disciplinare”), giacché la disciplina ivi dettata attiene (salva l’ipotesi della sospensione) agli aspetti meramente amministrativi dell’esecuzione (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesto al CDD di commutare in altra sanzione disciplinare la cancellazione dall’albo irrogatagli e nelle more divenuta definitiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso il relativo rigetto della domanda).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 135 del 5 luglio 2023
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 19652 del 24 luglio 2018, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baffa), sentenza n. 158 del 5 agosto 2020.