Autore: admin

  • L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento

    In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità (posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 212 del 19 ottobre 2023

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 212 del 19 ottobre 2023

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente , non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 212 del 19 ottobre 2023

  • Le dimissioni da componente di un ente forense

    Le dimissioni da componente di un ente forense (nella specie, Consiglio dell’Ordine) costituiscono atto unilaterale e recettizio:

    • unilaterale e dunque non bisognevoli di accettazione, in quanto nessuno dovrebbe essere costretto a rimanere nella titolarità di una carica contro la propria inequivocabile volontà, di talché l’ordinamento non subordinerebbe la produzione degli effetti delle dimissioni alla eventuale accettazione o presa d’atto delle medesime;
    • recettizio, perché gli effetti tipici delle dimissioni e cioè la cessazione dalla carica, si verificherebbero allorquando la manifestazione di volontà proveniente dall’avente diritto esce dalla disponibilità della sfera giuridica di questi e diviene nota ai destinatari.

    In conseguenza, l’atto si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario e non necessita di accettazione esplicita, sicché – per un verso – le dimissioni non possono essere revocate nel momento in cui abbiano prodotto il loro effetto e – per altro verso – la produzione dell’effetto medesimo non è nella disponibilità del destinatario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 25 ottobre 2023

  • La rilevanza (anche) deontologica della truffa ai danni dell’assicurazione

    Il coinvolgimento dell’avvocato in un sodalizio criminoso stabilmente dedito alla costruzione di falsi sinistri al fine della percezione illecita del risarcimento dei danni, costituisce condotta gravemente violativa dei precetti deontologici di dignità e decoro della professione, stante altresì la lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta dei comportamenti stessi (Nel caso di specie, l’avvocato era stato condannato in sede penale per aver partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno delle compagnie di assicurazioni, patrocinando controversie giudiziarie relative a falsi sinistri).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 208 del 19 ottobre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 197 dell’11 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 198 dell’11 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 157 del 25 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 19 del 28 febbraio 2023.

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 208 del 19 ottobre 2023

  • Difesa penale e rinuncia al mandato per conflitto di interessi

    Per il difensore, specie se incaricato della difesa penale, è assolutamente preminente l’interesse del cliente a ricevere ogni opportuna assistenza tecnica di cui deve essere garantita anche la continuità, sicché anche un’eventuale rinunzia al mandato per l’emersione di profili di incompatibilità deve avvenire senza arrecare alcun pregiudizio alla posizione dell’assistito con le ulteriori conseguenza che, al riguardo, non possono pretendersi automatismi o assoluti sincronismi tra il momento in cui si abbia contezza dei profili di incompatibilità e la formale rinuncia al mandato, dovendosi invece ritenere che la comunicazione al cliente e poi all’autorità giudiziaria deve intervenire con tempi adeguati e ragionevoli in funzione dei preminenti interessi di tutela dell’assistito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 211 del 19 ottobre 2023

  • [IMPORTANTE] Elezioni forensi: il limite del doppio mandato consecutivo non può essere aggirato con dimissioni strumentali

    In tema di elezioni forensi, il divieto di terzo mandato consecutivo stabilito dall’art. 3 della L. n. 113/2017 non ricorre nel caso in cui la carica consiliare abbia avuto una durata inferiore al biennio, trattandosi di un periodo insufficiente ad attuare quel particolare consolidamento con l’elettorato (c.d. «cristallizzazione della rappresentanza»), che la ratio del divieto de quo intende appunto scongiurare. In particolare, secondo una interpretazione letterale e comunque da ritenersi preferibile avuto riguardo al bilanciamento dei diritti costituzionali in gioco, il periodo minimo previsto dalla norma per escludere dal computo della consecutività dei mandati riguarda la posizione del singolo consigliere e non già la consiliatura ovvero la durata del Consiglio nel suo complesso(*). Tale principio va tuttavia contemperato con l’esigenza di evitare un abuso del diritto, che ricorre allorché le dimissioni siano meramente strumentali ad aggirare il limite del doppio mandato consecutivo e quindi non emergano in capo al Consigliere dimissionario effettive ragioni oggettive o di forza maggiore a sostegno delle rassegnate dimissioni, ma l’opzione sia appunto il frutto di una scelta personale dovuta a ragioni di politica forense o, comunque, a valutazioni personali di opportunità, con evidente frustrazione della ratio posta a fondamento del citato divieto(**).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 25 ottobre 2023

    NOTE:
    (*) Su tale specifico aspetto, in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchieri), sentenza n. 169 del 11 settembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 120 del 12 giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 114 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 113 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 112 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 94 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 82 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 81 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 80 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 75 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 74 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Melogli), sentenza n. 65 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 64 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 63 del 26 aprile 2023, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 9 del 7 marzo 2022, la quale per prima ha motivatamente dissentito da Cass., SS.UU., n. 8566/2021, secondo cui detto periodo minimo andrebbe invece inteso in senso oggettivo e non soggettivo, sicché non riguarderebbe il «mandato» del consigliere bensì la «consiliatura» ovvero la «durata del Consiglio». Si segnala, infine, che nei predetti giudizi, le conclusioni del P.G. sono state significativamente conformi a quanto poi deciso dal CNF.
    (**) Su tale specifico aspetto, non constano precedenti editi in termini.

  • Illecito deontologico costituente anche reato: il dies a quo della prescrizione disciplinare è autonomo da quello penale

    In tema di procedimento disciplinare degli avvocati, nei casi in cui l’illecito deontologico attenga ai medesimi fatti contestati in un procedimento penale, il procedimento disciplinare deve essere definito con valutazioni autonome rispetto al processo penale (art. 54 della L. n. 247 del 2012) anche a proposito della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare, con conseguente necessità, da parte dell’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto che, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 208 del 19 ottobre 2023

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 208 del 19 ottobre 2023