Autore: admin

  • Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare non va detratto dal CDD al momento della quantificazione della sanzione (ma dal COA in sede di sua esecuzione)

    Nella quantificazione della sanzione da irrogare, il CDD non deve tener conto dell’eventuale periodo di sospensione cautelare già sofferto per il medesimo fatto sottraendolo dalla durata della sospensione disciplinare, giacché tale detrazione spetta all’organo competente per l’esecuzione della sanzione medesima, dunque al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ove è iscritto l’avvocato sanzionato, come previsto dagli artt. 62 L. n. 247/2012 e 35 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione dell’incolpato circa l’asserita illegittimità della sospensione disciplinare irrogatagli dal CDD, in quanto la stessa -correttamente- non decurtava il periodo di sospensione cautelare già scontata dal medesimo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 243 del 14 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, sul computo, da parte del COA di appartenenza, del c.d. “presofferto” in sede di esecuzione della sanzione disciplinare cfr. da ultimo Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Sacco), sentenza n. 87 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 19 del 28 febbraio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 266 del 30 dicembre 2022.
    Inoltre, sulla necessità che il COA proceda alla detrazione del presofferto anche in assenza – nella decisione che abbia irrogato la sanzione definitiva – di specifiche indicazioni in merito ovvero del computo del residuo periodo di sospensione da scontare, cfr. Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 8 (reso su quesito del COA di Roma).
    Infine, per la previgente disciplina (art. 43 RDL n. 1578/1933), cfr. invece Consiglio Nazionale sentenze nn. 50/2001, 128/2003, 156/2004, n. 94/2010 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. Orlando), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 171, secondo cui l’eventuale “presofferto” mitiga(va) direttamente la sanzione così rideterminata “in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p.”.

  • La rilevanza (anche) deontologica della truffa ai danni dell’assicurazione

    Il coinvolgimento dell’avvocato in un sodalizio criminoso stabilmente dedito alla costruzione di falsi sinistri al fine della percezione illecita del risarcimento dei danni, costituisce condotta gravemente violativa dei precetti deontologici di dignità e decoro della professione, stante altresì la lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta dei comportamenti stessi (Nel caso di specie, l’avvocato era stato condannato in sede penale per aver partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno delle compagnie di assicurazioni, patrocinando controversie giudiziarie relative a falsi sinistri).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 243 del 14 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Gagliano), sentenza n. 240 dell’8 novembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 208 del 19 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 197 dell’11 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 198 dell’11 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 157 del 25 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 19 del 28 febbraio 2023.

  • Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa

    La difformità tra contestato e pronunziato (nella specie, esclusa) si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorché la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, di talché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 243 del 14 novembre 2023

  • Illecito condizionare la transazione al fatto che controparte rinunci all’esposto disciplinare

    È deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che subordini l’accordo transattivo del proprio cliente alla rinuncia dell’esposto disciplinare ricevuto dalla controparte, trattandosi di accordo che non porterebbe alcun vantaggio alla sua cliente, ma solo all’avvocato, il quale nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale (art. 24 co. 2 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 242 dell’8 novembre 2023

  • La cancellazione o radiazione dell’interessato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF

    Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione dinanzi al CNF, l’interessato sia cancellato dall’albo, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas judicandi dei CDD è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli Albi o nei suoi Registri allegati.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 242 dell’8 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 186 del 25 settembre 2023.
    In arg. si segnalano altresì Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022 e Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022, secondo cui “In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro”.

  • Fase pre-procedimentale: il mancato rispetto del termine semestrale per completare l’istruttoria disciplinare

    Il termine di sei mesi, previsto dall’art. 14 co. 5 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare e decorrente dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro riservato di cui all’art. 12 Reg. CNF n. 2/2014 cit., entro cui il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, completa l’istruttoria stessa non ha natura perentoria ma solo ordinatoria dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si possa ripercuotere sulla validità della deliberazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserita invalidità del procedimento disciplinare sollevata dall’incolpato per mancato rispetto del termine semestrale in parola da parte del CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 241 dell’8 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Di Campli), sentenza n. 206 del 9 novembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 160 del 17 luglio 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza n. 80 del 24 giugno 2020.

  • Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio

    Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 241 dell’8 novembre 2023

  • La rilevanza (anche) deontologica della truffa ai danni dell’assicurazione

    Il coinvolgimento dell’avvocato in un sodalizio criminoso stabilmente dedito alla costruzione di falsi sinistri al fine della percezione illecita del risarcimento dei danni, costituisce condotta gravemente violativa dei precetti deontologici di dignità e decoro della professione, stante altresì la lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta dei comportamenti stessi (Nel caso di specie, l’avvocato era stato condannato in sede penale per aver partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno delle compagnie di assicurazioni, patrocinando controversie giudiziarie relative a falsi sinistri).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Gagliano), sentenza n. 240 dell’8 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 208 del 19 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 197 dell’11 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 198 dell’11 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 157 del 25 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 19 del 28 febbraio 2023.

  • Concorso di illeciti deontologici: la sanzione disciplinare non è frutto di un cumulo delle singole sanzioni

    Gli istituti del cumulo giuridico e materiale, propri del diritto penale, che prevedono ben precisi canoni di applicazione sanzionatoria, sono del tutto estranei all’ambito normativo del procedimento disciplinare, tanto da escludersi ogni possibilità di applicazione analogica. Infatti, in ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Gagliano), sentenza n. 240 dell’8 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 34 del 26 febbraio 2021.

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Gagliano), sentenza n. 240 dell’8 novembre 2023