Autore: admin

  • Responsabilità disciplinare: ansia e sintomi depressivi non scriminano l’illecito

    Ansia e sintomi depressivi non escludono, di per sé soli, la responsabilità derivante da illecito disciplinare, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può eventualmente tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 118 del 3 aprile 2024

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 22 novembre 2018, n. 138; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 133; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 27 luglio 2016, n. 252; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 26 luglio 2016, n. 242

  • Sospensione per l’avvocato che non paghi il canone dell’immobile condotto in locazione

    Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (Nel caso di specie, trattavasi di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, con bollette di utenze e canoni impagati per oltre 50mila euro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi quattro).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 118 del 3 aprile 2024

  • Prescrizione dell’azione disciplinare e illecito permanente

    In tema di prescrizione dell’azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente (nella specie, appropriazione indebita di somme spettanti al cliente), il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 472 del 30 dicembre 2024

  • Consiglieri dell’Ordine: il divieto di assumere l’incarico di delegato alle vendite non è superato dalle modalità di nomina tramite sistema informatizzato a rotazione

    Dopo l’assunzione della carica consiliare e per tutta la vigenza del relativo mandato, i Consiglieri dell’Ordine non possono accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario (art. 28, co. 10, L. n. 247/2012 e art. 53, co. 5, cdf). Tale divieto -che impone una netta distanza tra la figura del Consigliere dell’Ordine ed il Giudice del circondario, oggi resa anche più rigorosa dal ruolo svolto dai COA nei Consigli Giudiziari- riguarda tuttora le nomine a delegato alle vendite all’asta nelle procedure d’esecuzione immobiliare (art. 591 bis cpc), a nulla rilevando in contrario l’introduzione di un sistema informatizzato delle nomine stesse secondo criteri predeterminati (ordine alfabetico e rotazione automatica) di talché i relativi incarichi non potrebbero considerarsi conferiti ad personam giacché, per il suo alto ruolo, l’avvocato -specie se Consigliere dell’Ordine- deve non solo essere, ma anche apparire integerrimo agli occhi della comunità dei cittadini, nei cui confronti svolge la funzione determinante di garantire l’effettività della tutela dei diritti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Carello), sentenza n. 122 del 8 aprile 2024

    NOTA:
    A quanto consta, non vi sono precedenti giurisprudenziali editi in termini. Ad oggi, infatti, il CNF si era esclusivamente espresso soltanto in sede amministrativa (consultiva), con i pareri 19 novembre 2014, n. 96 (quesito COA Biella); 28 aprile 2017, n. 24 (quesito COA Cagliari); n. 42 del 17 ottobre 2023 (quesito COA Pesaro e Urbino).
    Infine, in senso conforme sulla necessità che l’avvocato non solo sia ma pure appaia integerrimo, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 170 del 23 settembre 2020.

  • La rilevanza (anche) deontologica del coinvolgimento dell’avvocato in reati fiscali

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo della dignità e decoro propri della classe forense, l’avvocato che, partecipando ad un sodalizio criminoso, si renda corresponsabile di illeciti attraverso la sua attività professionale e l’asservimento del suo studio a tali scopi (Nella specie, l’avvocato aveva posto in essere, quale socio e/o amministratore di fatto o di diritto, un sistema organico di società all’interno del quale realizzava una serie di operazioni volte all’elusione e all’evasione fiscale e all’acquisizione di linee di credito, emettendo e ricevendo fatture oggettivamente false che erano incorporate in bilanci fittizi e utilizzate per vantaggi fiscali e per avere anticipazioni bancarie, concorrendo nella gestione e nel riutilizzo di denaro frutto delle dette operazioni illecite. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione disciplinare dall’esercizio della professione forense per anni tre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 112 del 3 aprile 2024

  • Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente

    L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria. In ogni caso, nulla vieta all’organo disciplinare di affermare la responsabilità per illecito deontologico sulla scorta delle sole dichiarazioni testimoniali del soggetto nei cui confronti quegli illeciti sono stati posti in essere, purchè queste appaiano coerenti, congrue, credibili e non siano contraddette da altre acquisizioni ovvero da argomenti logici di rilievo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 112 del 3 aprile 2024

  • La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici)

    Nel nuovo ordinamento professionale forense (L. n. 247/2012), che sotto questo profilo segue criteri di matrice penalistica, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto (art. 56, co. 1) e in nessun caso, quindi al di là degli effetti della sospensione e dell’interruzione, il termine stesso può essere prolungato di oltre un quarto (art. 56, co. 3), cioè sette anni e mezzo dal fatto di rilevanza deontologica; ciò, a differenza della disciplina previgente (art. 51 RDL n. 1578/1933), la quale era invece ispirata a un criterio di natura civilistica, secondo cui la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 470 del 30 dicembre 2024

  • Principio del libero convincimento in sede disciplinare: il Giudice della deontologia valuta discrezionalmente la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 112 del 3 aprile 2024

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento penale – Autonomia – Reato – Estinzione per prescrizione del procedimento penale – Irrilevanza relativamente alla responsabilità disciplinare.

    Il procedimento penale è autonomo rispetto al disciplinare e l’eventuale estinzione del reato per intervenuta prescrizione non svolge alcuna incidenza sulla affermazione di responsabilità di natura disciplinare che si collega alla violazione delle regole di comportamento del professionista forense poste a garanzia e tutela della dignità e decoro dell’intera classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 112 del 3 aprile 2024

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

    In tema di prescrizione dell’azione disciplinare, il regime più favorevole introdotto dall’art. 56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore. In particolare, le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo jus superveniens, ove più favorevole all’incolpato, restando limitata l’operatività del principio di retroattività della lex mitior alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 112 del 3 aprile 2024