La mancata partecipazione dell’incolpato al procedimento disciplinare non costituisce circostanza aggravante bensì attenuante, in quanto -pur non costituendo di per sè ammissione di responsabilità- denota assenza di opposizione, sicché può mitigare la sanzione ove appaia plausibile che sia dipesa dalla consapevolezza di non poter addurre alcun valido argomento a propria discolpa (Nel caso di specie trattavasi di violazione dell’obbligo formativo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 121 del 3 aprile 2024