L’accompagnamento coattivo di un teste all’udienza fissata per la sua escussione tramite la forza pubblica è un potere riservato alla Autorità Giudiziaria (art. 255 c.p.c. e art. 132 c.p.p.), sicché -in difetto di una specifica ed espressa previsione normativa- l’istituto non opera nel procedimento disciplinare innanzi al CDD, che ha natura amministrativa giustiziale e non giurisdizionale.
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Procedimento disciplinare: il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza del giudice disciplinare
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del CNF è ammesso solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art. 36, comma 6, l. n. 247/2012); il vizio di motivazione è quindi ammesso nei limiti di cui all’art. 111 Cost., vale a dire negli stessi termini entro cui, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c. apportata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, è denunciabile in cassazione il vizio motivazione. Pertanto, la relativa censura può riguardare solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
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Illecito deontologico costituente anche reato: il dies a quo della prescrizione disciplinare è autonomo da quello penale
In tema di procedimento disciplinare degli avvocati, nei casi in cui l’illecito deontologico attenga ai medesimi fatti contestati in un procedimento penale, il procedimento disciplinare deve essere definito con valutazioni autonome rispetto al processo penale (art. 54 della L. n. 247 del 2012) anche a proposito della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare, con conseguente necessità, da parte dell’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto che, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.
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Prescrizione disciplinare: l’inammissibilità dell’impugnazione preclude l’esame dell’eccezione di parte nonché il rilievo d’ufficio
La prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, compreso quello di Cassazione qualora non comporti indagini fattuali. Tuttavia, tale declaratoria è preclusa laddove la sanzione disciplinare sia divenuta definitiva per inammissibilità della relativa impugnazione, con conseguente irretrattabilità della sanzione che rende non più utilmente spendibile (né rilevabile d’ufficio) la questione sulla prescrizione.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Falabella), SS.UU., sentenza n. 24279 del 10 settembre 2024
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Procedimento disciplinare, la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc adesso riguarda anche l’assenza originaria di procura alle liti
Ai sensi del nuovo art. 182 cpc (come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022), la sanatoria e/o ratifica del difetto di rappresentanza o di autorizzazione può riguardare anche la mancanza ab origine di procura ad litem (art. 3 co. 13 D.Lgs. cit.), ma tale novità si applica ai soli procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (art. 35 co. 1 D.Lgs. cit.).
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Falabella), SS.UU., sentenza n. 24279 del 10 settembre 2024
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Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi dell’avvocato stabilito
E’ inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto personalmente dall’incolpato che sia iscritto alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Falabella), SS.UU., sentenza n. 24279 del 10 settembre 2024
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La prescrizione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento
La prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, compreso quello di Cassazione qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità.
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La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo
Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.
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L’omessa restituzione di documenti al cliente costituisce illecito permanente
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione dell’art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo → costituisce illecito deontologico permanente.
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Procedimento disciplinare: il viaggio all’estero “per motivi familiari” non costituisce legittimo impedimento
In tema di giudizio disciplinare, l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (Nel caso di specie, proprio il giorno dell’udienza disciplinare, l’incolpato si sarebbe dovuto recare all’estero per imprecisati “motivi familiari”, e aveva acquistato il relativo biglietto aereo solo dopo aver ricevuto la comunicazione della data dell’udienza dibattimentale).