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  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara chiede un parere circa l’applicabilità agli Ordini degli avvocati della normativa in materia di “Whistleblowing”.

    Come correttamente rilevato dal Consiglio dell’Ordine richiedente, la legge n. 112 del 2023, di conversione del d. l. 75 del 2023, ha introdotto nel comma 2-bis dell’art. 2 del d. l. 101 del 2013 il seguente inciso “Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente”.
    Altrettanto correttamente, viene rilevato che il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, entrato in vigore il 30 marzo 2023 stabilisce che l’obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava sui seguenti soggetti del settore pubblico:

    • le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    • le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
    • gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    • i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

    Ne deriva la piena applicabilità al caso di specie della clausola normativa sopra riportata, giacché appunto la normativa in questione richiama gli enti di cui all’art. 1, co. 2, TU pubbl. imp., ma non menziona espressamente ordini e collegi professionali.
    È altrettanto vero che l’Autorità Nazionale Anticorruzione nella delibera 311 del 2013 recante Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, afferma quanto segue: “Con riferimento agli enti pubblici non economici è comunque necessario considerare le disposizioni normative e statutarie, nonché gli indici elaborati dalla giurisprudenza (ad esempio gli ordini professionali ove qualificati come tali a livello legislativo” (cfr. pagina 11 della delibera cit.).
    Il tenore letterale di quanto riportato, diversamente da quanto ritiene il Consiglio dell’Ordine di Pescara, non porta a ritenere che l’Autorità abbia esteso agli Ordini ed ai collegi professionali gli obblighi in materia di tutela del cd. whistleblower.
    Se, dunque, in linea di principio deve ritenersi che la normativa in materia di “Whistleblowing” non si applichi di per sé agli ordini professionali, ciò non significa che il segnalante non abbia diritto ad una adeguata tutela della propria posizione. Invero, l’obbligo di tutelare il soggetto segnalante (anche in capo agli Ordini ed ai Collegi professionali) era già preesistente. Deve rammentarsi, difatti, che la tutela del soggetto segnalante (whistleblower) era prevista dall’art. 54-bis del d. lgs. 165/2001. È stata riaffermata, poi, dalla legge 190 del 2012 e, fino alla entrata in vigore del d.lgs. 24 del 2023 (che per l’appunto ha abrogato l’art. 54-bis cit.), ha trovato albergo in diverse fonti sia di rango primario (cfr. l. 179 del 2017) che non (delibera ANAC n. 836 del 2016).
    Ciò detto, è difficilmente negabile che la tutela del soggetto segnalante costituisca un principio di carattere generale pienamente compatibile con la natura giuridica degli Ordini e Collegi professionali che devono, ora, semplicemente valutare di porre in essere gli adeguamenti necessari a garantire in modo effettivo la tutela dei soggetti segnalanti nel quadro dei principi enunciati dalla nuova disciplina prevista dal d. lgs. 24/2023, atteso che, come sopra evidenziato, la normativa previgente (art. 54-bis D.Lgs. 165/2001, abrogato dal nuovo d.l.) già prescriveva l’adozione di sistemi di whistleblowing quali misure per il trattamento del rischio corruttivo e che tali misure sono state, nel tempo, fatto oggetto di diverse delibere dell’Autorità anche riferibili agli Ordini ed ai Collegi professionali (cfr. la delibera 836 del 2016 già cit.).
    Tali adempimenti, tuttavia – posto che non è possibile predicare una diretta applicabilità agli Ordini professionali degli obblighi puntualmente previsti dalla nuova disciplina –, rimangono affidati alla discrezionalità dei Consigli dell’Ordine sulla base della normativa ad essi già applicabile in materia e degli ulteriori dispositivi che l’ordinamento già prevede in relazione alla tutela della riservatezza del personale.”

    Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 21 giugno 2024

  • Il COA di Milano formula quesito circa il corretto trattamento di dati dell’avvocato stabilito e integrato chiedendo di sapere, in particolare, se sia tenuto a modificare nel proprio gestionale l’indicazione del titolo professionale d’origine così che il pubblico possa ricevere informazioni complete.

    Sul punto, occorre ricordare che il Consiglio Nazionale Forense è il titolare del trattamento dei dati personali ricompresi nell’elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell’art. 15, comma 5, della legge n. 247/2012.
    Tale titolarità è confermata dal D.M. 16 agosto 2016 n. 178 per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, il quale nel perseguimento della finalità di efficiente informazione del pubblico, disciplina la realizzazione del c.d. sistema informatico centrale (c.d. SIC), sviluppato e gestito dal Consiglio Nazionale Forense (cfr. art. 5, comma 8). Nello specifico, ai sensi dell’art. 5, co. 7 e 8, D.M. 178/2016, il CNF ricopre il ruolo di titolare del trattamento dei soli «dati necessari per la gestione del sistema informatico centrale secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché ai fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e della redazione dell’elenco nazionale degli avvocati», mentre ciascun COA è «il titolare dei dati presenti negli albi, nei registri e negli elenchi tenuti, secondo le modalità di cui al comma 1, dal medesimo consiglio dell’ordine».
    A seguito del parere favorevole reso dal Garante per la protezione dei dati personali con provv. n. 233 del 10 giugno 2021, il CNF ha adottato, in data 18 giugno 2021, la delibera n. 428 recante “Determinazione delle specifiche tecniche del sistema informatico centrale adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero della Giustizia 16 agosto 2016, n. 178”.
    Premesso quanto sopra, si osserva come la questione posta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano riguardi la messa a disposizione del pubblico attraverso la pubblicazione sui propri albi delle informazioni attinenti al titolo di origine del c.d. avvocato stabilito e integrato di cui al d.lgs. n. 96/2001.
    Sotto un primo angolo visuale, tali informazioni rientrano nella categoria dei dati personali la cui pubblicazione è prevista per legge come obbligatoria da parte del Consiglio Nazionale Forense(1) e non in quella, diversa e ulteriore, delle c.d. informazioni accessorie di cui al comma 3 della menzionata norma(2).
    In tal senso, la base giuridica del trattamento effettuato dal CNF per tutti gli avvocati c.d. stabiliti che hanno successivamente ottenuto l’integrazione, da cui l’iscrizione all’albo degli avvocati ai sensi del d.lgs. 96/2001, risiede nell’adempimento di un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), in particolare rinvenibile nel combinato disposto tra l’art. 1, comma 5 e l’art. 2, comma 2 del D.M. 176/2018.
    Da una parte, infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.M. 178/2016, “Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione del pubblico le funzioni per la consultazione dei dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi a norma del presente regolamento, fatta eccezione per i dati presenti negli elenchi di cui all’art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge, in relazione ai quali il sistema informatico centrale assicura l’accesso ai consigli dell’ordine territoriali e al Consiglio nazionale forense”(3).
    Dall’altra parte, l’art. 2 elenca tutti i dati contenuti nell’albo degli avvocati e al successivo comma 2, specifica che “Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresì il titolo professionale di origine e i dati di cui all’art. 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e successive modificazioni, nonché gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali è abilitato a patrocinare nel Paese di origine. È inserito il dato relativo all’avvenuta integrazione nella professione di avvocato tenendo ferma l’indicazione del titolo professionale di origine, a norma del decreto legislativo di cui al periodo precedente”.
    Quanto alla posizione dell’Ordine territoriale richiedente il presente parere, si osserva come l’art. 1, comma 4 del D.M. 178/2016 stabilisce che “Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione dei soggetti e dei consigli dell’ordine territoriali di cui all’art. 6, comma 1, le funzioni per l’inserimento dei dati e dei documenti informatici con le modalità stabilite dalle specifiche tecniche di cui all’art. 14. Le funzioni per l’inserimento di dati e documenti informatici negli elenchi di cui all’art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge sono messe a disposizione esclusivamente del consiglio dell’ordine territoriale dal quale l’elenco è tenuto”. Ancora, il comma 6 del medesimo articolo dispone che “Il sistema informatico centrale è interconnesso con i sistemi informatici di cui i medesimi consigli dell’ordine possono avvalersi in conformità al presente regolamento.”.
    L’art. 5, ai commi 1 e 4 del citato D.M. specifica poi che “Gli albi, il registro e gli elenchi sono tenuti esclusivamente con modalità informatiche. Per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi i consigli dell’ordine utilizzano il sistema informatico centrale. I consigli dell’ordine che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi possono continuare ad avvalersene, a condizione che, alla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 14, comma 2, tali sistemi siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal presente regolamento con riguardo al sistema informatico centrale e che abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del predetto sistema informatico centrale. I consigli dell’ordine che, alla data di cui al periodo precedente, non dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi si avvalgono esclusivamente del sistema informatico centrale. (…).
    Il sistema informatico centrale esegue, con modalità telematiche ed automatizzate, le comunicazioni dei dati contenuti nell’albo, nei registri e negli elenchi previste dalla legge”.
    Stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta, nonché per tutelare l’affidamento della collettività e della clientela, l’art. 15, comma 3, primo periodo della l. 247/2012, stabilisce che “L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell’ordine. (…)”.
    Il richiamato quadro normativo consente dunque agli Ordini territoriali come il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano di continuare ad avvalersi di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi diversi da quello messo a disposizione dal CNF ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.M. 178/2016, a condizione che tali sistemi:
    • siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal regolamento con riguardo al sistema informatico centrale (art. 5, comma 1, D.M. 178/2016);
    • mettano a disposizione del pubblico sul sito Internet dell’ordine le informazioni contenute negli albi, nei registri e negli elenchi di cui al combinato disposto degli artt. 15, comma 2, l. 247/2012 e 2, 3 e 4 del D.M. 178/2016 (art. 15, comma 3, l. 247/2012);
    • abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del sistema informatico centrale (artt. 1, comma 6 e 5, comma 1, D.M. 178/2016).
    Nel rispetto degli ambiti di competenza nonché delle autonome titolarità in ordine al trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, commi 7 e 8, D.M. 178/2016, codesto Consiglio Nazionale Forense pertanto osserva come il gestionale dell’Ordine forense di Milano dovrebbe essere dotato delle medesime funzionalità del SIC in ordine alle tipologie di dati da conservare, rendere accessibili al pubblico nonché comunicare al CNF attraverso il canale di interconnessione costituito in seno al sistema informatico centrale, ai sensi del D.M. 178/2016 nonché dell’art. 2-ter, co. 4, lett. a) d.lgs. 196/2003 (c.d. Codice privacy).
    In conclusione, conformemente alla disciplina vigente e in ossequio ai principi di adeguatezza, pertinenza, esattezza e aggiornamento dei dati personali (art. 5, par. 1, lett. c) e d) del GDPR), il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano – come d’altronde ogni altro Ordine forense territoriale – dovrebbe mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative al titolo originario dell’avvocato stabilito e integrato, per le medesime finalità perseguite dal CNF e in virtù della stessa base giuridica del trattamento (adempimento di un obbligo di legge), costituita in questa ipotesi dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, D.M. 176/2018 e 15, comma 3, primo periodo l. 247/2012.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 32 del 20 giugno 2024

    NOTE:
    (1) Nel parere reso il 28 luglio 2016 dal GPDP sulla bozza di D.M. Giustizia [doc. web 5385546], si conferma come “L´art. 2 delle schema, individua ed elenca ai commi 1 e 2, le informazioni che devono essere contenute nell´albo avvocati (…)”.
    (2) Secondo cui “Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Consiglio nazionale forense, può essere previsto che gli albi, i registri e gli elenchi contengano informazioni accessorie che siano pertinenti ai dati previsti dal presente regolamento e non eccedenti in relazione all’attività professionale, in conformità a quanto previsto dall’art. 61, commi 3 e 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196”.
    (3) Conformemente a quanto disposto dal Regolamento, il SIC non mette a disposizione del pubblico le (sole) informazioni relative agli avvocati:
    • “sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione” (art. 15, comma 1, lett. e), l. 247/2012);
    • “che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione” ((art. 15, comma 1, lett. f), l. 247/2012).

  • La sospensione cautelare non presuppone l’applicazione necessariamente contestuale della misura cautelare penale

    Ai sensi dell’art. 60 L. n. 247/2012, la sospensione cautelare può essere disposta in caso di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello, ma l’attualità di questa non condiziona necessariamente quella, giacché la stabilità della misura è l’unico elemento di diritto del provvedimento penale che costituisce presupposto di adozione della sospensione cautelare disciplinare, non anche l’attualità (Nel caso di specie, il GIP applicava la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione forense al professionista, che dapprima impugnava l’ordinanza e poi rinunciava al gravame. Successivamente, il CDD deliberava, a carico del medesimo, l’applicazione della sospensione cautelare, che l’avvocato impugnava. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 128 del 8 aprile 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza n. 241 del 31 dicembre 2018, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 130.

  • Il COA di Patti chiede di sapere se lo svolgimento della pratica forense sia compatibile – alla luce dell’articolo 41, comma 4 della legge n. 247/12 – con l’attività di dipendente di ente locale, distaccato presso un ufficio giudiziario sito nel medesimo circondario nel quale verrebbe svolta la pratica forense.

    Preso atto del carattere di urgenza del quesito, la risposta è resa nei termini seguenti.
    Alla luce della formulazione del quesito sembrerebbero sussistere, in astratto, le ragioni di conflitto di interesse che impediscono di considerare lo svolgimento di attività di lavoro subordinato compatibile con l’iscrizione nel registro dei praticanti alla luce dell’articolo 41, comma 4, della legge professionale.
    La disposizione richiamata fa, tuttavia, riferimento a “specifiche” ragioni di conflitto di interesse. Pertanto, è solo il Consiglio dell’Ordine a poter valutare – apprezzate le concrete circostanze del caso (e segnatamente il tipo di attività svolta presso l’ufficio giudiziario e, correlativamente, i concreti caratteri della pratica forense che si intende esercitare) – il grado di specificità delle ragioni di conflitto di interesse pure astrattamente prospettabili e, dunque, la loro effettiva sussistenza ai fini dell’eventuale applicazione dell’articolo 41, comma 4.
    Resta fermo che la tutela dell’interesse dell’aspirante avvocato allo svolgimento della pratica forense potrà essere in ogni caso utilmente assicurata mediante l’iscrizione presso altro Ordine circondariale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 20 giugno 2024

  • Il COA di Venezia formula quesito in merito all’esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione nei confronti di un iscritto che risulti già sospeso a tempo indeterminato per mancato pagamento del contributo di iscrizione ai sensi dell’articolo 29 della legge n. 247/12. Chiede di sapere, in particolare, se l’esecuzione della sospensione disciplinare possa essere sospesa fino alla cessazione degli effetti della sospensione amministrativa.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Come correttamente osservato dal COA rimettente, presupposto per l’esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione è che l’iscritto eserciti la professione: ne consegue che, fino al perdurare della sospensione amministrativa la sanzione disciplinare non possa essere messa in esecuzione, ciò che dovrà invece avvenire non appena cessi la sospensione amministrativa.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 30 del 12 giugno 2024

  • Sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare motivatamente lo strepitus fori

    Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto e motivatamente l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 128 del 8 aprile 2024

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 141 del 17 luglio 2021.

  • Il COA di Sulmona formula quesito in merito alla posizione di un iscritto che sia stato sospeso dall’esercizio della professione in quanto assunto alle dipendenze dell’ufficio del processo in altro circondario e che, prima dell’assunzione alle dipendenze dell’ufficio per il processo, avesse assunto – nel proprio circondario – incarichi come curatore, gestore della ristrutturazione dei debiti del consumatore e delegato alle vendite. Il COA chiede di sapere, in particolare, se una volta sospeso l’avvocato possa continuare a svolgere tali incarichi ovvero debba rinunciarvi.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    La sospensione dall’esercizio della professione investe tutte le attività professionali dell’avvocato, ivi comprese quelle derivanti da incarichi giudiziari conferiti all’avvocato in virtù dell’iscrizione nell’albo. Ne consegue che l’avvocato sospeso non possa proseguire nello svolgimento degli incarichi giudiziari di cui al quesito.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 12 giugno 2024

  • Il COA di Firenze formula quesito chiedendo di chiarire quale debba essere la durata massima del patrocinio sostitutivo per un praticante Avvocato iscritto all’Ordine, il cui sessennio di tirocinio andrà a scadere a luglio 2024, nel caso in cui chieda, oggi (primavera 2024), di essere abilitato al patrocinio sostitutivo. Richiama in particolare un asserito contrasto tra il parere CNF n. 16 [recte: 66] /2017 che ha ritenuto che la durata massima del patrocinio sostitutivo non possa comunque protrarsi oltre il sessennio massimo di iscrizione nel Registro dei praticanti e l’orientamento maturato nella giurisprudenza domestica e di legittimità (sentt. nn. 107/2017 e 150/2020) anche sulla base di Cass. 26704/2018).

    I richiamati precedenti di giurisprudenza si riferiscono al regime applicabile ai praticanti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 247/12. Come ritenuto anche – da ultimo – dal parere n. 42 del 17 ottobre 2022 “i praticanti già iscritti e non assoggettati alla nuova disciplina poss[o]no rimanere iscritti oltre il sessennio, potendo richiedere senza termine il certificato di compiuta pratica” (nello stesso senso si v. anche CNF, sent. n. 205/2019).
    Nel caso di cui al quesito, si tratta invece di praticante iscritto – verosimilmente – nel 2018 e dunque nel vigore della nuova disciplina la quale prevede, come noto, che il certificato di compiuta pratica non possa essere richiesto “trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica” e che “l’iscrizione possa però permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo” (art. 17, comma 10, lett. b) della legge n. 247/12).
    Premesso che, pertanto, non sussiste alcun contrasto tra il parere (n. 66/2017) e la giurisprudenza richiamata nel quesito (relativa al regime previgente) si osserva quanto segue, indipendentemente dall’interpretazione del parere n. 66/2017 richiamato nel quesito.
    L’articolo 17, comma 10, lett. b) prevede che la cancellazione del praticante dal registro venga deliberata dal COA “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica”. La disposizione aggiunge che detto certificato non può essere richiesto una volta trascorsi sei anni dall’inizio del periodo di tirocinio e precisa che l’iscrizione possa tuttavia permanere fino al decorso del periodo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo (e dunque fino al quinquennio di cui all’articolo 41, comma 12 della medesima legge). Il successivo art. 17, comma 11 modula gli effetti della cancellazione distinguendo tra la cancellazione disposta d’ufficio nei casi di cui al comma 10 – caso in cui gli effetti decorrono dalla data della delibera (che ha pertanto efficacia costitutiva) – e il diverso caso della cancellazione conseguente alla scadenza del quinquennio di patrocinio sostitutivo, in cui gli effetti si producono invece automaticamente.
    Dal combinato operare delle disposizioni richiamate si desume che:
    1) a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, il COA debba avviare il procedimento di cancellazione salvo che il praticante sia abilitato al patrocinio sostitutivo e non sia ancora decorso il quinquennio di cui all’articolo 41, comma 12: in questo caso, infatti, l’iscrizione permane fino al decorso del quinquennio;
    2) qualora il praticante non abbia richiesto il certificato di compiuta pratica entro i sei anni di cui all’articolo 17, comma 10, lett. b), la norma prescrive che detto certificato non possa più essere rilasciato: ne consegue, logicamente, che ove intenda ottenere un certificato di compiuta pratica l’interessato debba svolgere integralmente un nuovo periodo di tirocinio, con tutto ciò che ne consegue anche in relazione alla possibilità essere abilitato al patrocinio sostitutivo.
    Nel caso di specie, a luglio 2024 scadranno i sei anni in cui il praticante può richiedere il certificato di compiuta pratica. Se il certificato è stato già richiesto e ottenuto, il COA deve avviare il procedimento di cancellazione, salvo che il praticante abbia nel frattempo richiesto l’abilitazione al patrocinio: in quel caso la cancellazione non può essere disposta fino al decorso del quinquennio che – come previsto dall’articolo 41, comma 12 – decorre dalla data di iscrizione nell’apposito registro.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 28 del 12 giugno 2024

  • Il dovere di verità dell’avvocato sussiste anche fuori dal processo

    Stante la c.d. “tendenziale” tipicità dell’illecito deontologico, l’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → (che disciplina il dovere di verità dell’avvocato nel processo stabilendo il divieto di ivi introdurre elementi di prova o documenti che egli sappia essere falsi) può costituire valido criterio e quindi parametro per la repressione di illeciti disciplinari atipici aventi analoghe caratteristiche, come nel caso in cui i falsi riguardino atti e documenti estranei al processo, e ciò alla luce dei principi generali di cui agli artt. 1 co. 3, 9 e 11 del CDF, i quali evocano la funzione sociale, nonché i doveri di lealtà, probità, correttezza e decoro dell’avvocato (Nel caso di specie, l’avvocato aveva consegnato al cliente un verbale di udienza e ben due assegni falsi).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 9 del 15 aprile 2019

  • Il COA di Milano formula quesito in merito alla possibilità di iscrivere nell’Elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici (art. 23 legge n. 247/12), sussistendone tutti gli ulteriori requisiti, avvocati dipendenti di persone giuridiche di diritto privato (originariamente enti pubblici) partecipate in via maggioritaria da enti pubblici, laddove tale “quota di maggioranza” sia determinata dalla partecipazione di soggetti privati a loro volta partecipati da enti pubblici, ed in particolare da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. Il quesito fa riferimento, in particolare, agli avvocati assunti negli uffici legali di Poste Italiane, ENI, TERNA, SNAM, ITALGAS, FINCANTIERI, SAIPEM, SIMEST.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    L’articolo 23 della legge n. 247/12 consente l’iscrizione in un elenco speciale degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, a condizione che la loro attività assuma le caratteristiche specificamente dettate dal medesimo articolo 23. In tale nozione sono inclusi – ai limitati fini dell’applicazione della disposizione in esame – gli enti pubblici trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici. Tale limitata estensione riguarda, a stretto rigore, gli avvocati già dipendenti di enti pubblici, successivamente alla trasformazione dei medesimi in enti di diritto privato e sempre a condizione della prevalente partecipazione da parte di “enti pubblici”.
    La fattispecie di cui al quesito non rientra, pertanto, in quella di cui all’articolo 23, comma 1 della legge professionale. Da un lato, infatti, le persone giuridiche di cui trattasi non sono – a rigore – partecipate da “enti pubblici” bensì da una società di diritto privato (Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.) a sua volta partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze.
    D’altro canto, come esplicitato dal COA nel quesito, la fattispecie riguarda nuove iscrizioni di avvocati assunti alle dipendenze di tali persone giuridiche di diritto privato successivamente alla trasformazione del precedente ente pubblico.
    Orbene, come ricordato, la limitata estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in parole mira esclusivamente a fare salvi i diritti di avvocati già iscritti in quanto dipendenti di enti pubblici, successivamente alla privatizzazione e solo fino a quando il capitale pubblico sia prevalente.
    La risposta al quesito è pertanto di segno negativo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 27 del 12 giugno 2024