La potestas judicandi nei confronti dell’incolpato è strettamente ed indissolubilmente collegata alla permanenza della sua iscrizione nell’Albo o Registro allegato fino alla definizione del giudizio. Conseguentemente, il procedimento disciplinare si estingue allorché, nelle more, sia disposta la cancellazione dell’incolpato, la quale, se da un lato è sempre consentita (cfr. Corte Cost. n. 70/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto previsto dall’art. 57 L. n. 247/2012), dall’altro lato ha effetti differenti a seconda che si verifichi in pendenza del giudizio di impugnazione ovvero innanzi al CDD: 1) nel primo caso, l’estinzione comporta la definitiva stabilizzazione della sanzione disciplinare inflitta dal CDD nei confronti dell’(allora) iscritto, la quale potrà e dovrà essere eseguita in caso di reiscrizione; nel secondo caso, l’estinzione non fa venir meno «la pretesa sanzionatoria nascente dal fatto contestato, con la conseguenza che nel caso in cui il professionista, successivamente alla cancellazione, chieda di essere reiscritto, la stessa azione disciplinare, ove non ancora prescritta, può- e anzi deve- essere esercitata dai competenti organi in relazione agli stessi fatti che avevano determinato l’attivazione dell’originario procedimento disciplinare» (Corte Cost. n. 70/2025 cit.).
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Procedimento disciplinare: la cancellazione o radiazione dell’interessato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF
Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione dinanzi al CNF, l’interessato sia cancellato dall’albo, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas judicandi del CDD è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli Albi o nei suoi Registri allegati.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 314 del 3 novembre 2025
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Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame
La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 312 del 3 novembre 2025
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L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)
L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, in sede disciplinare costituisce illecito permanente. Conseguentmenete, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
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Azione disciplinare – Prescrizione – Ius superveniens più favorevole all’incolpato – Inapplicabilità – Momento rilevante per l’individuazione della legge applicabile – Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza.
Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile.
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Omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti: il punto sull’individuazione del dies a quo prescrizionale
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato (anche) in sede disciplinare dagli artt. 16 e 29 cdf, di emettere fattura fiscale entro dodici giorni dal pagamento della prestazione (art. 6 co. 3 e art. 21 co. 4 del DPR n. 633/1972) e, quindi, di registrare il documento stesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della sua emissione (art. 23 DPR n. 633/1972). In sede disciplinare, la violazione di tale dovere costituisce illecito permanente, che tuttavia si protrae non oltre lo spirare del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui il compenso non fatturato è stato percepito (art. 1 DPR n. 600/1973 e DPR n. 322/1998), quindi il 31 dicembre dell’anno successivo. Conseguentemente, al più tardi in tale data va collocato il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare.
NOTA:
La sentenza di cui in massima dà continuità ai principi di recente espressi da CNF n. 182/2025, CNF n. 162/2025 e CNF n. 65/2025. Devono quindi ritenersi superati i precedenti orientamenti, secondo cui il dies a quo prescrizionale andrebbe al più tardi collegato:
1) alla cessazione della condotta omissiva o comunque alla decisione del CDD (CNF n. 68/2025, CNF n. 453/2024, CNF n. 411/2024, CNF n. 219/2024, Cass. n. 10085/2023);
2) per la conservazione delle scritture contabili, ovvero anni 4 per i documenti contabili relativi agli anni fino al 2015, e anni 5 per i documenti contabili concernenti gli anni successivi ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (CNF n. 340/2024);
3) alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA (30/4 dell’anno successivo all’incasso). -
L’inadempimento al mandato professionale costituisce illecito deontologico di carattere permanente
In tema di prescrizione, occorre distinguere tra le violazioni deontologiche aventi carattere istantaneo da quelle che si concretizzano in una condotta protratta nel tempo, poiché per le prime il dies a quo del termine prescrizionale è rappresentato dalla commissione del fatto, mentre per le seconde esso va individuato nella data di cessazione della condotta medesima ovvero di altro atto o fatto all’uopo ritenuto idoneo (nella specie, trattavasi di inadempimento al mandato professionale e la cessazione della permanenza è stata individuata nel momento in cui il cliente ha avuto consapevolezza del fatto che il legale non avesse mai espletato l’incarico).
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Procedimento disciplinare, la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc nel caso di assenza originaria di procura alle liti
Ai sensi del nuovo art. 182 cpc (come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022), la sanatoria e/o ratifica del difetto di rappresentanza o di autorizzazione può riguardare anche la mancanza ab origine di procura ad litem (art. 3 co. 13 D.Lgs. cit.), ma tale novità si applica ai soli procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (art. 35 co. 1 D.Lgs. cit.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 307 del 3 novembre 2025
NOTA
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Falabella), SS.UU., sentenza n. 24279 del 10 settembre 2024. -
Come stabilire se il compenso è sproporzionato ed eccessivo
Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 29 codice deontologico solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 305 del 3 novembre 2025
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Gli effetti, in ambito disciplinare, della sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, comporta l’esclusione del verificarsi del fatto storico di cui alla fattispecie incriminatrice: da tale pronuncia consegue il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare solo allorché anche questo verta su quei medesimi fatti, ditalché debba escludersi l’ontologica esistenza delle condotte deontologicamente rilevanti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 305 del 3 novembre 2025