Autore: admin

  • L’autentica ed uso di procura alle liti con firma apocrifa

    Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che falsamente attesti l’autenticità della sottoscrizione del proprio asserito cliente, in realtà apocrifa, a nulla rilevando che l’avvocato stesso sia stato l’autore dell’apocrifo ovvero che si sia avvalso di un atto sempre apocrifo omettendo di accertare l’identità della persona che risultava aver rilasciato il mandato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 284 del 20 ottobre 2025

    NOTA
    In senso conforme, per tutte, CNF 269/2024.

  • La procura alle liti può essere contestata solo con querela di falso

    L’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato -senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come “per autentica”, o “vera”), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell’atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell’espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 284 del 20 ottobre 2025

    NOTA
    In senso conforme, per tutte, CNF n. 97/2022.

  • Espressioni sconvenienti od offensive: i limiti di continenza e pertinenza

    Nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto altrui al decoro e all’onore prevale il primo, salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose (Nel caso di specie, per sostenere l’inattendibilità della controparte, l’incolpato utilizzava espressioni le quali nulla hanno a che vedere con l’oggetto del giudizio né con la prova orale da espletare, definendola “antipatica e brutta (oltre che invisa ai figli aggiungiamo noi!)”, nonché “amica di prostitute rumene”, oltreché “mentitrice seriale”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 282 del 6 ottobre 2025

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 282 del 6 ottobre 2025

  • L’archiviazione penale non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare

    Il decreto penale di archiviazione non esplica i suoi effetti nell’ambito del procedimento disciplinare, stante la sua inidoneità ad escludere in radice la configurabilità delle violazioni deontologiche contestate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 282 del 6 ottobre 2025

  • La riapertura del procedimento disciplinare dopo l’assoluzione in sede penale con formula piena (per tutti o alcuni fatti)

    Il procedimento disciplinare, concluso con condanna dell’incolpato, è riaperto se, per gli stessi fatti, l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso (art. 55 L. n. 247/2012 e art. 36 Reg. CNF n. 2/2014). Pertanto, tale istituto non trova applicazione se: 1) il procedimento disciplinare non sia già definitivo ma ancora pendente, seppur in sede di gravame; 2) il procedimento penale si sia concluso con una formula diversa da quella della assoluzione piena (Nel caso di specie, il procedimento disciplinare pendeva dinanzi al CNF mentre in sede penale era stata disposta l’archiviazione del procedimento senza neppure l’esercizio dell’azione penale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 282 del 6 ottobre 2025

  • Sul rinvio dell’udienza disciplinare per concomitante impegno professionale dell’avvocato dell’incolpato

    Nel procedimento disciplinare, il legittimo impedimento a comparire è regolato dall’art. 59 co. 1 lett. d) n. 3 L. n. 247/2012 e dall’art. 21 co. 2 lett. c) Reg. CNF n. 2/2014 del Consiglio Nazionale Forense, i quali prevedono che il procedimento disciplinare si svolga anche in assenza dell’incolpato a meno che tale assenza non sia dovuta a “legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire”. Con particolar riferimento all’avvocato difensore dell’incolpato, affinché possa ritenersi sussistente il suo legittimo impedimento a comparire in udienza per concomitante impegno professionale e quindi concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l’impegno stesso sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Infatti, non è la mera concomitanza di impegni professionali ad integrare un legittimo impedimento – altrimenti verrebbe attribuita al difensore la scelta arbitraria di quale dei due procedimenti privilegiare – quanto, piuttosto, la condizione obiettiva, scrutinata dal giudice, di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, perché compromessa da un concomitante e (in quel momento) ‘prevalente’ impegno difensivo. Conclusivamente, l’impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 282 del 6 ottobre 2025

    NOTA
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 130/2025.

  • Il giudice disciplinare non ha l’obbligo di “presentare una propria lista testimoniale”

    Il giudice disciplinare non ha l’obbligo di “presentare una propria lista testimoniale”, o comunque di disporre d’ufficio la prova testimoniale e neppure deve confutare esplicitamente le tesi non accolte, né effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, degli elementi documentali di per sé soli idonei e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di indicare prove o testimoni ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragare la condotta illegittima.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 281 del 6 ottobre 2025

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 413/2024, CNF n. 196/2024, CNF n. 170/2024.

  • Illecito accompagnare da controparte il proprio cliente facendo finta di esserne solo l’amico e non pure l’avvocato

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che si rechi presso il domicilio della controparte fingendo di accompagnarvi il proprio cliente in qualità di amico e quindi dissimulando il proprio status di difensore, in violazione dell’art. 35 cdf, nonché dell’art. 41 cdf allorché la controparte sia assistita da un Collega (Nel caso di specie, l’avvocato aveva accompagnato la cliente presso l’abitazione dell’ex compagno, non presentandosi come il di lei legale, ma asserendo di esserne amico e di lavorare presso una libreria di famiglia. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 281 del 6 ottobre 2025

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 281 del 6 ottobre 2025