Il procedimento disciplinare, concluso con condanna dell’incolpato, è riaperto se, per gli stessi fatti, l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso (art. 55 L. n. 247/2012 e art. 36 Reg. CNF n. 2/2014). Pertanto, tale istituto non trova applicazione se: 1) il procedimento disciplinare non sia già definitivo ma ancora pendente, seppur in sede di gravame; 2) il procedimento penale si sia concluso con una formula diversa da quella della assoluzione piena (Nel caso di specie, il procedimento disciplinare pendeva dinanzi al CNF mentre in sede penale era stata disposta l’archiviazione del procedimento senza neppure l’esercizio dell’azione penale).
Autore: admin
-
Sul rinvio dell’udienza disciplinare per concomitante impegno professionale dell’avvocato dell’incolpato
Nel procedimento disciplinare, il legittimo impedimento a comparire è regolato dall’art. 59 co. 1 lett. d) n. 3 L. n. 247/2012 e dall’art. 21 co. 2 lett. c) Reg. CNF n. 2/2014 del Consiglio Nazionale Forense, i quali prevedono che il procedimento disciplinare si svolga anche in assenza dell’incolpato a meno che tale assenza non sia dovuta a “legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire”. Con particolar riferimento all’avvocato difensore dell’incolpato, affinché possa ritenersi sussistente il suo legittimo impedimento a comparire in udienza per concomitante impegno professionale e quindi concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l’impegno stesso sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Infatti, non è la mera concomitanza di impegni professionali ad integrare un legittimo impedimento – altrimenti verrebbe attribuita al difensore la scelta arbitraria di quale dei due procedimenti privilegiare – quanto, piuttosto, la condizione obiettiva, scrutinata dal giudice, di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, perché compromessa da un concomitante e (in quel momento) ‘prevalente’ impegno difensivo. Conclusivamente, l’impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 130/2025. -
Il giudice disciplinare non ha l’obbligo di “presentare una propria lista testimoniale”
Il giudice disciplinare non ha l’obbligo di “presentare una propria lista testimoniale”, o comunque di disporre d’ufficio la prova testimoniale e neppure deve confutare esplicitamente le tesi non accolte, né effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, degli elementi documentali di per sé soli idonei e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di indicare prove o testimoni ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragare la condotta illegittima.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 281 del 6 ottobre 2025
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 413/2024, CNF n. 196/2024, CNF n. 170/2024. -
Illecito accompagnare da controparte il proprio cliente facendo finta di esserne solo l’amico e non pure l’avvocato
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che si rechi presso il domicilio della controparte fingendo di accompagnarvi il proprio cliente in qualità di amico e quindi dissimulando il proprio status di difensore, in violazione dell’art. 35 cdf, nonché dell’art. 41 cdf allorché la controparte sia assistita da un Collega (Nel caso di specie, l’avvocato aveva accompagnato la cliente presso l’abitazione dell’ex compagno, non presentandosi come il di lei legale, ma asserendo di esserne amico e di lavorare presso una libreria di famiglia. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 281 del 6 ottobre 2025
-
La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 281 del 6 ottobre 2025
-
Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone
Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo.
-
L’archiviazione penale non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare
Il decreto penale di archiviazione del procedimento non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare.
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 211/2025, CNF n. 429/2024, CNF n. 344/2024. -
Illecito consumare, peraltro in tribunale, rapporti sessuali con il magistrato incaricato di propri giudizi
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, peraltro all’interno dello stesso Palazzo di giustizia, consumi rapporti sessuali con il magistrato incaricato di giudizi patrocinati dall’avvocato stesso, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione.
-
Illecito prestare denaro al giudice delle proprie cause, anche senza finalità corruttive
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, anche senza finalità corruttive ma nell’ambito di un rapporto di stretta confidenzialità e affettività tra le parti, conceda un prestito di denaro al magistrato incaricato di giudizi patrocinati dall’avvocato stesso, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione giacché mina le fondamenta degli irrinunciabili principi di autonomia e indipendenza dell’avvocato, il quale deve essere libero di esercitare la propria funzione conservando, come prescrive l’art. 24 cdf, la propria indipendenza e difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
-
La relazione sentimentale con il giudice impone la rinuncia ai mandati relativi a cause pendenti avanti al medesimo
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, intrapresa una relazione sentimentale con un magistrato, non si astenga – rinunciando ai mandati in corso – dal patrocinare cause promosse innanzi al medesimo, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione giacché mina le fondamenta degli irrinunciabili principi di autonomia e indipendenza dell’avvocato, il quale deve essere libero di esercitare la propria funzione conservando, come prescrive l’art. 24 c.d.f., la propria indipendenza e difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale (Nel caso di specie, dall’istruttoria esperita in sede penale era peraltro risultato che l’incolpata aveva telefonato al magistrato di una propria causa e con cui aveva una relazione sentimentale, avanzando una “richiesta di informazione e comunque di pronuncia favorevole”).