Il dovere di “verità” e di “collaborazione” con le Istituzioni forensi ex art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo → (già art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →) non preclude all’avvocato, sottoposto a procedimento o ad indagine disciplinare, il diritto di difendersi “tacendo” od anche “mentendo” sulle proprie responsabilità, ossia negando l’addebito mossogli anche col silenzio o rendendo dichiarazioni non vere, perché altrimenti ne risulterebbe coartata la sua libertà di scegliere la strategia difensiva ritenuta più opportuna, che ha il suo referente costituzionale nell’art. 24 Cost. e nel più generale diritto a difendersi e non ad auto incolparsi. In particolare, non costituisce più illecito disciplinare la mancata risposta dell’incolpato alla richiesta di chiarimenti, notizie o adempimenti avanzata dal Consiglio dell’Ordine territorialmente competente, ai sensi dell’art. 71 CDF. La rilevanza di tale omissione, infatti, è stata ridimensionata in considerazione del diritto costituzionale di difesa (art. 24 Cost.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Rivellino), sentenza n. 365 del 1° dicembre 2025