Autore: admin

  • Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Albo avvocati e procuratori – Domanda di iscrizione – Requisiti – Dipendente GEPI – Incompatibilità – Cancellazione.

    La ratio dell’art. 3 u.c. lett. b) della legge professionale, che stabilisce in linea generale l’incompatibilità della professione forense con attività dipendenti, va individuata nell’esigenza di tutelare l’indipendenza di dette professioni e l’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati nella difesa e patrocinio degli interessi del cliente. La mancanza di questi requisiti, infatti, incide negativamente sulla libertà di determinazione del professionista. Eccezione e tale divieto è prevista per il rapporto di impiego pubblico in ragione della condizione di presunta maggior autonomia nella quale avvocati e procuratori degli uffici legali di enti pubblici esplicano tale loro attività (è stata pertanto cancellata l’iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo di un professionista che è risultato essere dipendente della GEPI che, quale società per azioni, è strutturata privatisticamente). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 22 dicembre 1987).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. MAZZAROLLI), decisione del 10 gennaio 1989, n. 12

  • Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Elenco speciale annesso all’Albo – Diritto all’iscrizione – Incompatibilità – Cancellazione – Natura dell’atto.

    Il provvedimento di cancellazione dall’Elenco speciale annesso all’Albo per incompatibilità consiste nell’esplicazione di un potere particolare di emendazione degli Albi a seguito di un nuovo esame. In tali casi la cancellazione è un atto dovuto e non può ricondursi agli atti di annullamento di ufficio degli atti della pubblica amministrazione. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 22 dicembre 1987).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. MAZZAROLLI), decisione del 10 gennaio 1989, n. 12

  • Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Elenco speciale annesso all’Albo – Diritto all’iscrizione – Delibera del Consiglio – Composizione del collegio giudicante.

    Non vi è alcun vizio di costituzione dell’organo deliberante qualora alle sedute in cui sono state esposte le difese dell’interessato sia stato presente un numero di consiglieri superiore al quorum stabilito dall’art. 43 R.D. n. 37 del 1934 ed alla seduta conclusiva un numero inferiore, ancorché sufficiente, ma sempre formato da consiglieri che parteciparono alle precedenti sedute. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 22 dicembre 1987).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. MAZZAROLLI), decisione del 10 gennaio 1989, n. 12

  • Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Albo avvocati e procuratori – Domanda di iscrizione – Requisiti – Dipendente GEPI – Incompatibilità – Cancellazione.

    La ratio dell’art. 3 u.c. lett. b) della legge professionale, che stabilisce in linea generale l’incompatibilità della professione forense con attività dipendenti, va individuata nell’esigenza di tutelare l’indipendenza di dette professioni e l’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati nella difesa e patrocinio degli interessi del cliente. La mancanza di questi requisiti, infatti, incide negativamente sulla libertà di determinazione del. professionista. Eccezione e tale divieto è prevista per il rapporto di impiego pubblico in ragione della condizione di presunta maggior autonomia nella quale avvocati e procuratori degli uffici legali di enti pubblici esplicano tale loro attività (è stata pertanto cancellata l’iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo di un professionista che è risultato essere dipendente della GEPI che, quale società per azioni, è strutturata privatisticamente). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 22 dicembre 1987).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. MAZZAROLLI), decisione del 10 gennaio 1989, n. 11

  • Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Elenco speciale annesso all’Albo – Diritto all’iscrizione – Incompatibilità – Cancellazione – Natura dell’atto.

    Il provvedimento di cancellazione dall’Elenco speciale annesso all’Albo per incompatibilità consiste nell’esplicazione di un potere particolare di emendazione degli Albi a seguito di un nuovo esame. In tali casi la cancellazione è pertanto un atto dovuto e non può ricondursi agli atti di annullamento di ufficio degli atti della pubblica amministrazione. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 22 dicembre 1987).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. MAZZAROLLI), decisione del 10 gennaio 1989, n. 11

  • Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Elenco speciale annesso all’Albo – Diritto all’iscrizione – Delibera del Consiglio – Composizione del collegio giudicante.

    Non vi è alcun vizio di costituzione dell’organo deliberante qualora alle sedute in cui sono state esposte le difese dell’interessato sia stato presente un numero di consiglieri superiore al quorum stabilito dall’art. 43 R.D. n. 37 del 1934 ed alla seduta conclusiva un numero inferiore, ancorché sufficiente, ma sempre formato da consiglieri che parteciparono alle precedenti sedute. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 22 dicembre 1987).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. MAZZAROLLI), decisione del 10 gennaio 1989, n. 11

  • Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Albo avvocati e procuratori – Domanda di iscrizione – Requisiti – Dipendente GEPI – Incompatibilità – Cancellazione.

    La ratio dell’art. 3 u.c. lett. b) della legge professionale, che stabilisce in linea generale l’incompatibilità della professione forense con attività dipendenti, va individuata nell’esigenza di tutelare l’indipendenza di dette professioni e l’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati nella difesa e patrocinio degli interessi del cliente. La mancanza di questi requisiti, infatti, incide negativamente sulla libertà di determinazione del professionista. Eccezione e tale divieto è prevista per il rapporto di impiego pubblico in ragione della condizione di presunta maggior autonomia nella quale avvocati e procuratori degli uffici legali di enti pubblici esplicano tale loro attività (è stata pertanto cancellata l’iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo di un professionista che è risultato essere dipendente della GEPI che, quale società per azioni, è strutturata privatisticamente). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 22 dicembre 1987)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. MAZZAROLLI), decisione del 10 gennaio 1989, n. 10

  • Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Elenco speciale annesso all’Albo – Diritto all’iscrizione – Incompatibilità – Cancellazione – Natura dell’atto.

    Il provvedimento di cancellazione dall’Elenco speciale annesso all’Albo per incompatibilità consiste nell’esplicazione di un potere particolare di emendazione degli Albi a seguito di un nuovo esame. In tali casi la cancellazione è pertanto un atto dovuto e non può ricondursi agli atti di annullamento di ufficio degli atti della pubblica amministrazione. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 22 dicembre 1987)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. MAZZAROLLI), decisione del 10 gennaio 1989, n. 10

  • Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Elenco speciale annesso all’Albo – Diritto all’iscrizione – Delibera del Consiglio – Composizione del collegio giudicante.

    Non vi è alcun vizio di costituzione dell’organo deliberante qualora alle sedute in cui sono state esposte le difese dell’interessato sia stato presente un numero di consiglieri superiore al quorum stabilito dall’art. 43 R. D. n. 37 del 1934 ed alla seduta conclusiva un numero inferiore, ancorché sufficiente, ma sempre formato da consiglieri che parteciparono alle precedenti sedute. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 22 dicembre 1987)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. MAZZAROLLI), decisione del 10 gennaio 1989, n. 10

  • Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Albo avvocati e procuratori – Domanda di iscrizione – Requisiti – Dipendente GEPI – Incompatibilità – Cancellazione.

    La ratio dell’art. 3 u.c. lett. b) della legge professionale, che stabilisce ir linea generale l’incompatibilità della professione forense con attività dipendenti, va individuata nell’esigenza di tutelare l’indipendenza di detta professione e l’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati nella difesa e patrocinio degli interessi del cliente. La mancanza di questi requisiti, infatti, incide negativamente sulla libertà di determinazione del professionista. Eccezione e tale divietc è prevista per il rapporto di impiego pubblico in ragione della condizione di presunta maggior autonomia nella quale avvocati e procuratori degli uffici legali dí enti pubblici esplicano tale loro attività (è stata pertanto cancellata l’iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo di un professionista che è risultato essere dipendente della GEPI che, quale società per azioni, è strutturata privatisticamente). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 22 dicembre 1987).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. MAZZAROLLI), decisione del 10 gennaio 1989, n. 9