La funzione svolta dai C.O.A. nell’ambito del giudizio disciplinare ha natura amministrativa, e non giurisdizionale. Nell’esercizio dei suoi poteri, invero, il Consiglio dell’Ordine esercita un’attività istituzionale non solo per la tutela della dignità della categoria e degli interessi dei propri membri, ma anche, e soprattutto, degli interessi del “pubblico”, cioè “un’attività esterna che si conclude con la formazione di un atto soggettivamente ed oggettivamente autoritativo che non sempre modifica la situazione giuridica precedente, potendo non avere effetti costitutivi per il richiedente”. Ne consegue che la comunicazione con la quale si avvisa il professionista dell’assunzione della delibera di apertura di procedimento disciplinare rientra nella funzione amministrativa del Consiglio e che, per la natura amministrativa del procedimento disciplinare, allo stesso non debbono e non possono applicarsi i principi di cui all’art. 111 Cost., riferibili alla sola attività giurisdizionale, ma piuttosto quelli di cui all’art. 97, comma 1, Cost., dal momento che la funzione disciplinare, tutelando interessi pubblici, deve essere considerata esercizio di una pubblica funzione e che la legislazione in materia deve assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 11 giugno 2010).
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Avvocato – Norme deontologiche – Difensore d’ufficio – Dovere di difesa – Obblighi informativi – Violazione
Viola dell’art. 11 C.D.F.Art. 11 cod. prev. – Dovere di difesa.L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti. I. L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quan…Leggi il testo completo → il professionista che, nominato difensore d’ufficio, ometta di comunicare all’indagato sia la facoltà, per quest’ultimo, di scegliersi un difensore di fiducia sia l’obbligo di retribuire l’opera professionale svolta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 94
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Termine deposito – Natura – Ordinatoria – Violazione – Nullità del provvedimento – Esclusione
Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 L.P. per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 94
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase preliminare indagini conoscitive – Mancata audizione interessato – Nullità decisione C.d.O. – Esclusione
Il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non viene compromesso dalla mancata audizione dell’interessato nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare, atteso che la fase istruttoria delle indagini conoscitive non è indispensabile e la comunicazione e l’audizione dell’interessato vanno pertanto ritenute auspicabili, ma non obbligatorie. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 94
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Applicazione norme processuali civili – Esclusione
Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O., a differenza di quello che si svolge dinanzi al C.N.F., non ha natura giurisdizionale ma amministrativa, con conseguente impossibilità giuridica, oltre che logica, di trasferire in tale sede le regole dettate dal codice di rito con riguardo alle nullità degli atti del processo, non potendosi così applicare, in particolare, né il precetto di cui all’art. 158 c.p.c. concernente la nullità derivante dalla costituzione del giudice, né quello del successivo art. 161 c.p.c. relativo alla nullità delle sentenze soggette ad appello, atteso che la decisione del Collegio territoriale è un provvedimento amministrativo. Ne consegue che il Collegio disciplinare, con tale connotazione giuridica, può essere validamente composto anche dal Consigliere o dai Consiglieri che si siano occupati della preliminare ed eventuale attività istruttoria, non apparendo comunque ammissibile la distinzione, all’interno del procedimento, tra le varie fasi in cui esso può articolarsi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 94
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Ricusazione intero C.d.O. – Inammissibilità – Proposizione singole istanze di identico contenuto per ciascun consigliere – Irrilevanza
La ricusazione non è consentita nei confronti dell’intero Consiglio dell’ordine ma soltanto dei singoli componenti, per i motivi indicati dagli artt. 51 e 52 c.p.c., anche nel caso in cui il professionista abbia proposto istanze separate, se pur di identico contenuto per ciascun componente, manifestandosi palese la volontà del ricorrente di ricusare per tal via non il singolo consigliere ma, di fatto, l’intero collegio giudicante quale organo unitario davanti al quale doveva essere celebrato il procedimento.
In mancanza di una rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non si converte in un motivo di nullità della decisione e non può essere dedotto quale motivo di impugnazione, la ricusazione costituendo, nel sistema processuale vigente, lo strumento per resistere alla eventuale violazione dell’obbligo di astensione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 94
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Avvocato – Norme deontologiche – Informazione sull’attività professionale – Limiti – Captazione di clientela – Predeterminazione dei costi – Proporzionalità e adeguatezza – Fattispecie
Configura impropria attività di captazione della clientela, come tale disciplinarmente rilevante, il messaggio pubblicitario il cui contenuto si presenti equivoco, suggestivo ed eccedente il carattere informativo consentito. (Nel caso di specie, le espressioni “L’angolo dei diritti” e “negozio”, utilizzate nel messaggio pubblicitario, sono state ritenute di natura prettamente commerciale, in quanto volte a persuadere il possibile cliente attraverso un motto pieno di capacità evocativa emozionale, eccedendo in tal modo l’ambito informativo razionale previsto dalla norma deontologica).
Ancorché il Codice deontologico forense, lungi dal consentire una pubblicità indiscriminata, permetta la diffusione di specifiche informazioni sull’attività professionale al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza nella libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo, tuttavia la peculiarità e la specificità della professione forense giustificano, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni derivanti dalla necessità di proteggere i beni della dignità e del decoro della professione, ed una tale verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale,
La proposta commerciale che offra servizi professionali a costi predeterminati molto bassi lede il decoro della professione legale, a prescindere dalla corrispondenza con i minimi tariffari, dovendo piuttosto considerarsi l’adeguatezza del compenso al valore ed all’importanza della singola pratica trattata in quanto proporzionato all’attività svolta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Varese, 15 dicembre 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), decisione del 7 luglio 2011, n. 93
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Avvocato – Tenuta degli albi – Albo degli avvocati – Iscrizione – Requisiti soggettivi – Condotta specchiatissima ed illibata – Valutazione negativa – Oggetto – Diniego – Provvedimento amministrativo – Misura afflittiva violativa del principio del ne bis in idem – Esclusione – Fattispecie – Praticante avvocato – Gestione studio legale con organizzazione complessa – Divieto
Il diniego dell’iscrizione all’Albo Avvocati per difetto del requisito soggettivo della condotta specchiatissima ed illibata non costituisce un’autonoma misura afflittiva tale da violare il principio del ne bis in idem, ma un provvedimento amministrativo, di natura non sanzionatoria, che viene adottato dal C.O.A. in esito ad una valutazione complessiva della personalità del richiedente cui concorre ogni precedente.
In sede di valutazione del requisito soggettivo della condotta specchiatissima ed illibata ai fini della iscrizione all’Albo degli Avvocati, la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva non osta a che vengano valutati negativamente comportamenti tali da far dubitare, comunque, dell’affidabilità e dei requisiti attitudinali per lo svolgimento della professione forense.
Al praticante avvocato non è consentita la gestione di fatto di uno studio con organizzazione complessa e coordinamento di altri avvocati, potendo la circostanza tramutarsi in un esercizio a pieno titolo della professione forense da parte di un soggetto dotato, invece, di uno status abilitativo provvisorio meramente finalizzato all’acquisizione del titolo di avvocato. Costituisce inoltre comportamento deontologicamente non corretto l’utilizzazione della dicitura “Studio Legale” da parte di soggetti che, non essendo iscritti all’albo avvocati, non sono legittimati all’esercizio della professione forense.
L’esistenza o meno dei requisiti attitudinali e di affidabilità del soggetto interessato va verificata sulla base della sua condotta complessiva anche in presenza di comportamenti che, pur non aventi rilievo penale, sono significativi in rapporto alla funzione da svolgere. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 8 luglio 2010). -
Avvocato – Tenuta degli albi – Iscrizione nella Sezione Speciale Avvocati stabiliti – Diniego – Impugnazione – Sopravvenuta iscrizione presso altro Ordine – Carenza di interesse – Inammissibilità ricorso
Il venir meno dell’interesse del ricorrente al provvedimento richiesto con la impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso. (Nella specie, la ricorrente, la quale aveva impugnato il rigetto della domanda di iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti, aveva ottenuto, nelle more del procedimento, la richiesta iscrizione, sia pure da parte di un Ordine diverso da quello che aveva emanato il provvedimento di diniego oggetto della impugnazione, onde non aveva più interesse alla pronunzia del C.N.F. sulla legittimità o meno della delibera impugnata). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 20 aprile 2007).
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Avvocato – Tenuta degli albi – Iscrizione nella Sezione Speciale Avvocati stabiliti – Diniego – Impugnazione – Sopravvenuta iscrizione presso altro Ordine – Carenza di interesse – Inammissibilità ricorso
Il sopravvenuto venir meno dell’interesse del ricorrente al provvedimento richiesto con la impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso. (Nella specie, il professionista, il quale aveva impugnato il rigetto della sua domanda di iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo degli Avvocati, aveva ottenuto nelle more del procedimento la chiesta iscrizione, ancorché da parte di un Ordine diverso da quello che aveva emanato il provvedimento oggetto della impugnazione, onde non aveva più interesse alla pronunzia del C.N.F. sulla legittimità o meno della delibera impugnata). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 20 aprile 2007).