L’avvocato ha il dovere di evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo o comunque con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense (art. 6 cdf). Ogniqualvolta sussista una tale situazione di incompatibilità è compito dei COA avviare la procedura amministrativa di cancellazione dall’albo o registro, senza necessità di avviare contestualmente il […]