Autore: admin

  • Il COA di Perugia formula quesito in merito alla compatibilità, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 247/2012 dell’esercizio della professione di avvocato con l’esercizio dell’attività libero professionale di grafologo.

    La professione di grafologo rientra tra quelle disciplinate dalla legge n. 4/2013; essa è, dunque, una professione non organizzata in ordini o collegi.
    Come ritenuto dal Consiglio Nazionale Forense con il proprio parere n. 36/2017:

    “La legge n. 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, con ciò intendendosi “l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative” (art. 1, comma 2).
    Ai sensi del successivo art. 3, i soggetti esercenti tali attività possono costituire “associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”.
    Dal dettato normativo si evince chiaramente che l’eventuale iscrizione ad una di dette associazioni non integra la fattispecie di iscrizione ad altro Albo, contemplata dall’art. 18, lett. a) della legge professionale forense tra le ipotesi di incompatibilità con l’iscrizione nell’Albo, rientrando piuttosto nella libertà associativa dell’avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l’attività di cui all’oggetto della associazione anche senza esservi iscritto (essendo la costituzione dell’associazione meramente eventuale e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva).
    Al quesito, pertanto, deve essere data risposta positiva. Restano ferme, come ovvio, le rimanenti cause di incompatibilità di cui all’art. 18 della legge n. 247/12.”.

    Nei medesimi termini è resa la risposta al quesito.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 9 ottobre 2024

  • Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso: l’obbligo di rinunciare agli incarichi è inderogabile

    Ai sensi dell’art. 34 cdfArt. 34 cdf – Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compensoL’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti. La viol…Leggi il testo completo →, l’avvocato per poter agire nei confronti del cliente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve previamente rinunciare a tutti gli incarichi da quel cliente conferitigli. Tale regola non lascia spazio alcuno alla possibilità di derogarvi attraverso il consenso della parte assistita, trattandosi di norma deontologica sottratta alla disponibilità delle parti (Nel caso di specie, al fine di garantirsi il pagamento del proprio compenso, l’avvocato -d’accordo con il cliente- aveva iscritto ipoteca giudiziale su un immobile di quest’ultimo, in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto sulla scorta di un riconoscimento di debito del cliente stesso, nei cui confronti non aveva tuttavia dismesso i mandati in corso, con il consenso dell’interessato medesimo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 290 del 5 luglio 2024

  • Le norme deontologiche sono sottratte alle disponibilità delle parti

    Le regole dettate dal codice deontologico hanno natura pubblicistica, derivante dal recepimento delle stesse operato dall’art. 3 L. n. 247/2012 che, appunto, le ha elevate da norme regolamentari di natura amministrativa a canoni deontologici che vincolano l’avvocato a determinati comportamenti a pena di sanzioni disciplinari, con la conseguenza che le norme deontologiche sono sottratte alle disponibilità delle parti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 290 del 5 luglio 2024

  • Iscrizione all’albo e al registro: (ora) inammissibile l’impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello

    A differenza della previgente disciplina (art. 31 RDL n. 1578/1933), il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello non è più legittimato ad impugnare la delibera di iscrizione all’albo o al registro (arg. ex art. 17 L. n. 247/2012) ma esclusivamente quella di iscrizione alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (art. 6 del D. Lgs. n. 96/2001).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 289 del 5 luglio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 48/2023, CNF n. 118/2022, CNF n. 225/2017, CNF n. 1/2017, CNF n. 3/2016.

  • Il COA di Crotone chiede di sapere se, ai fini dell’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione, possano essere stipulate convenzioni con università che non abbiano sede nel circondario dell’ordine nel territorio regionale.

    Con i propri pareri nn. 26/2020 e 12/2019 – tutti reperibili e consultabili sulla Banca dati deontologica all’indirizzo www.codicedeontologico-cnf.it , il Consiglio nazionale forense ha già ritenuto inderogabile il criterio della prossimità territoriale, come disciplinato dall’articolo 1, comma 2, della Convenzione quadro del 24 febbraio 2017 stipulata tra il Consiglio Nazionale forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 40 del 9 ottobre 2024

  • Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi (del praticante avvocato)

    Il ricorso al CNF è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’impugnazione al CNF era stata sottoscritta personalmente dal solo ricorrente e riguardava la delibera con la quale il COA aveva revocato in autotutela il provvedimento di iscrizione al registro dei praticanti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Atzori), sentenza n. 288 del 5 luglio 2024

  • L’estinzione del giudizio d’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Atzori), sentenza n. 287 del 5 luglio 2024

  • Patto di quota lite: sempre illecito l’accordo che preveda compensi manifestamente sproporzionati

    Quand’anche stipulato durante la finestra temporale di liceità civilistica del patto di quota lite, l’accordo sul compenso professionale non può derogare al divieto deontologico di cui all’art. 29 co. 4 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, con conseguente sindacabilità in sede disciplinare dell’accordo stesso allorché preveda compensi manifestamente sproporzionati in relazione all’attività svolta (Nel caso di specie, la cliente conferiva mandato all’avvocato al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa del decesso del marito in un sinistro stradale, all’uopo sottoscrivendo nell’anno 2009 un accordo con cui riconosceva al professionista un compenso pari al 50% del risultato ottenuto, ovvero la somma di € 329.000. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per anni uno).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 286 del 28 giugno 2024

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 1/2023, CNF n. 206/2022, Cass. n. 6002/2021, CNF n. 153/2020, Cass. n. 25012/2014.
    In arg. cfr. CNF n. 15/2023, nonché Cass. n. 6002/2021, secondo cui la liceità civilistica del patto di quota lite dipende dal momento in cui esso è stato stipulato dalle parti, ovvero:
    1) vietato in modo assoluto dall’art. 2233 co. 3 c.c., nella sua originaria formulazione;
    2) successivamente, lecito in base alla modifica dell’art. 2233 c.c. cit. da parte dell’art. 2 D.L. n. 223/2006, conv. nella L. n. 248/2006 (c.d. “Lenzuolate Bersani”), che ne ha stabilito l’obbligo di forma scritta, sotto pena di nullità;
    3) infine, nuovamente e tuttora vietato in base all’art. 13 L. n. 247/2012.

  • Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 286 del 28 giugno 2024

  • Anche l’accordo sul compenso deve rispettare il criterio di proporzionalità

    L’avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante (art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →) perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. Peraltro, l’illecito in parola non è escluso dal fatto che vi sia un accordo sul compenso (art. 25 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo →) ovvero che il cliente accetti di provvedere al relativo pagamento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 286 del 28 giugno 2024

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 15/2023, CNF n. 1/2023, CNF n. 66/2022, CNF n. 153/2020, CNF n. 146/2019, CNF n. 57/2017, CNF n. 56/2017, CNF n. 44/2016, CNF n. 181/2014, CNF n. 9/2013.