L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione.
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La tardiva o mancata notifica del provvedimento di rigetto dell’istanza di iscrizione all’albo o registro
Il provvedimento di rigetto dell’istanza di iscrizione all’albo o registro va notificato all’interessato entro 15 giorni (art. 17 co. 7 L. n. 247/2012, già art. 37, co. 3, RDL n. 1578/1933). Detto termine, tuttavia, ha natura ordinatoria, sicché la tardiva o addirittura mancata notifica del provvedimento stesso non ne comporta la nullità ma ha esclusivamente ricadute sulla tempestività del ricorso, prolungando eventualmente i termini per la sua proponibilità.
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 100/2016, CNF n. 82/2004, CNF n. 122/1996, CNF n. 79/1996. -
Dichiarazioni mendaci o reticenti in sede di istanza di iscrizione all’albo o registro: l’omessa attestazione di precedenti penali può pregiudicare il requisito della condotta irreprensibile
Costituisce violazione del dovere di verità nei confronti delle istituzioni forensi (art. 71 co. 1 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →), con conseguente possibile rilievo anche ai fini della valutazione circa il requisito della condotta irreprensibile (art. 17 co. 1 lett. h L. n. 241/2012) l’aver sottaciuto, in sede di domanda di iscrizione all’albo o registro, la sussistenza di condanne penali (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva disposto la cancellazione del ricorrente dal registro dei praticanti semplici giacché, in sede di domanda per ottenere l’iscrizione al Registro Speciale dei praticanti abilitati, non dichiarava un proprio precedente penale nonché di intrattenere un rapporto di lavoro subordinato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto il ricorso confermando la legittimità del provvedimento impugnato).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 165 del 11 ottobre 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), decisione del 21 aprile 2011, n. 58. -
La radiazione del ricorrente nelle more del giudizio di impugnazione del provvedimento di cancellazione amministrativa dall’albo
Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione del provvedimento di cancellazione amministrativa dall’albo disposta dal COA (nella specie, per il venire meno del requisito della condotta irreprensibile), il ricorrente sia radiato dall’albo in forza di provvedimento disciplinare definitivo, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Brienza), sentenza n. 348 del 27 settembre 2024
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Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato.
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L’esponente non è legittimato ad impugnare al CNF l’archiviazione dell’esposto
Avverso il provvedimento di archiviazione del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. nonché del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, dovendo invece escludersi la legittimazione attiva di altri soggetti, tra cui l’esponente nonché lo stesso incolpato prosciolto.
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 346 del 27 settembre 2024
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Inadempimento al mandato: l’omessa partecipazione all’udienza
In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista. Inoltre, con particolar riferimento alla prescrizione dell’azione disciplinare, l’illecito deontologico in parola ha natura istantanea e non permanente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 346 del 27 settembre 2024
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L’archiviazione penale non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare
Il decreto penale di archiviazione non esplica i suoi effetti nell’ambito del procedimento disciplinare, stante la sua inidoneità ad escludere in radice la configurabilità delle violazioni deontologiche contestate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 346 del 27 settembre 2024
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Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 346 del 27 settembre 2024