Autore: admin

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi non è scriminato da asserite difficoltà economiche dell’incolpato

    L’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →), tantopiù in mancanza di resipiscenza. Tuttavia, l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, può semmai essere tenuta in considerazione ai fini della sanzione da irrogare in concreto (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 59 del 25 febbraio 2026

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi è illecito permanente

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) è illecito di natura permanente, in quanto la condotta che costituisce elemento costitutivo dell’illecito disciplinare è rappresentata non da un fatto istantaneo, quanto, piuttosto, da una situazione giuridica che si protrae nel tempo: appunto l’inadempimento che, per modalità e gravita, è tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi. In particolare, la permanenza cessa con il venir meno dell’inadempimento o con la negazione da parte del debitore dell’obbligo alla restituzione della somma ed è da tali momenti che decorre il dies a quo di prescrizione dell’azione disciplinare. In ipotesi di perdurante inadempimento e al fine di scongiurare l’ipotesi di fattispecie disciplinari potenzialmente imprescrittibili la giurisprudenza ha individuato poi il limite alternativo della notificazione della decisione del consiglio distrettuale di disciplina che segna quindi la cessazione della permanenza dell’illecito pur persistendo l’inadempimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 59 del 25 febbraio 2026

    NOTA
    In senso conforme, da ultimo, Cass. n. 14701/2025, CNF n. 245/2025, CNF n. 102/2025.

  • Inadempimento delle obbligazioni: l’ammissione alla (e l’esito della) procedura di esdebitazione non scrimina l’illecito deontologico

    Con riferimento all’obbligo deontologico dell’avvocato di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →), l’ammissione alla procedura di esdebitazione (recte, procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012), presupponendo la confessoria incapacità di fare fronte alle obbligazioni assunte, stabilizza la permanenza dell’illecito disciplinare contestato, la cui natura è insensibile alle vicende soggettive dell’obbligato e all’impossibilità, processuale o fattuale, di estinzione del debito, a prescindere dall’esito stesso della procedura concorsuale. Infatti, le difficoltà economiche o lo stato di bisogno dell’iscritto non scriminano la violazione dell’art. 64 cdf ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 59 del 25 febbraio 2026

  • La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali

    La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa; ne consegue che la modifica, ad opera del giudice, della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato, a nulla rilevando quindi il “nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione. In sostanza la verifica di correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare va eseguita non in termini formali ma sostanziali al fine di escludere che l’incolpato possa subire condanna per fatti rispetto ai quali non abbia avuto possibilità di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 59 del 25 febbraio 2026

  • La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

    Con l’entrata in vigore della L. n. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile” (secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità), poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 59 del 25 febbraio 2026

  • L’istanza di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale

    Non può essere accolta l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. qualora l’incolpato non abbia compiutamente dimostrato che il procedimento disciplinare riguarda gli stessi, identici fatti oggetto del procedimento penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 59 del 25 febbraio 2026

  • Praticanti avvocati: vietato assumere la difesa in una procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se svolta in sede di negoziazione assistita

    La difesa assunta ed esperita dal praticante avvocato in una procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se svolta in sede di negoziazione assistita, integra la violazione dell’art. 36 cdfArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo →, giacché l’art. 2 del D.L. n. 132/2014, conv. con mod. in L. n. 612/2014, prevede l’assistenza tecnica necessaria di avvocati iscritti all’albo ovvero all’elenco speciale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 58 del 25 febbraio 2026

  • Praticanti avvocati e assistenza legale stragiudiziale: limiti

    Il patrocinio al quale sono abilitati i praticanti avvocati, deve essere limitato non solo alle controversie giudiziarie -ivi comprese le attività prodromiche o comunque da esse direttamente derivanti ovvero ad esse collegate-, ma anche alle attività stragiudiziali che rientrerebbero, per valore o materia, nelle previsioni del richiamato precetto normativo. Consegue che anche l’attività stragiudiziale del praticante avvocato soffre degli stessi limiti, imposti dalla legge, all’attività giudiziale attraverso il collegamento che intercorre tra le pratiche stragiudiziali e quelle giudiziali ad esse collegate e prodromiche.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 58 del 25 febbraio 2026

  • La giovane età e l’inesperienza dell’incolpato possono mitigare la sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto

    La giovane età dell’incolpato può comportare una mitigazione della sanzione da irrogarsi in concreto, giacché la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 58 del 25 febbraio 2026

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 438/2024, CNF n. 392/2024, CNF n. 133/2023.
    Per un’ipotesi in cui, invece, la giovane età dell’incolpato ha comportato non la mitigazione ma l’aggravamento della sanzione, cfr. CNF n. 69/2013.

  • Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

    Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 58 del 25 febbraio 2026