Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso dell’esponente avverso il provvedimento di archiviazione adottato dal C.O.A., perché proposto da soggetto privo di legittimazione all’impugnazione ed altresì avverso un provvedimento che, pacificamente, non rientra tra gli atti impugnabili, non essendo ricompreso tra quelli a carattere decisorio richiamati dall’art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Belluno, 10 dicembre 2009).
Autore: admin
-
Avvocato – Norme deontologiche – Art. 20 c.d.f. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive – Critica della decisione impugnata – Limiti
In tema di espressioni sconvenienti ed offensive, la circostanza che le frasi contestate non individuino un destinatario persona fisica, poiché rivolte all’iter processuale o alla sentenza, non giustifica la violazione della norma deontologica, poiché il difensore deve sempre attenersi a comportamenti improntati a correttezza e lealtà nel rispetto del giudicante, inteso quest’ultimo non solo come persona ma anche come funzione.
Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione. La libertà che viene riconosciuta alla difesa della parte non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti ed il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro. (Nella specie, l’atto di appello redatto dagli incolpati sottendeva, neppure troppo velatamente, l’imparzialità del giudice di primo grado, in un contesto “aggressivo” nel quale prevaleva una ingiustificata vis polemica inutile ai fini di una efficace difesa). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 5 novembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), decisione del 21 aprile 2011, n. 74
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Sottoscrizione del ricorso da difensore privo di mandato speciale – Inammissibilità
Va dichiarato inammissibile il ricorso al C.N.F. redatto e sottoscritto dal solo difensore privo di mandato speciale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 9 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), decisione del 21 aprile 2011, n. 73
-
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà, probità e decoro – Scrittura privata – Unilaterale integrazione di riconoscimento di debito – Illecito deontologico – Sanzione – Sospensione per anni uno – Congruità
Integra grave violazione deontologica degli artt. 5 e 6 c.d., in relazione alla quale va ritenuta congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per anni uno, la condotta dell’avvocato che, dopo aver provveduto a redigere una scrittura privata di accordo sottoscritta dalle parti, aggiunga unilateralmente alla stessa, in un secondo tempo ed in assenza delle parti, un riconoscimento di debito a favore del suo assistito mai riconosciuto dalla controparte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 26 novembre 2009).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al CNF – Istruttoria – Istanza di acquisizione autentica di precedenti disciplinari di merito – Inammissibilità
E’ inammissibile, oltreché superflua ed irrilevante, l’istanza istruttoria tesa ad acquisire in via autentica precedenti disciplinari di merito riguardanti terzi soggetti, dovendo la disamina della correttezza della decisione impugnata esaurirsi nel contesto e nell’economia in senso stretto di quest’ultima, la cui tenuta non può certo valutarsi sulla scorta ed alla luce di decisioni che un diverso Organo, in situazioni comunque oggettivamente e soggettivamente diverse, ha ritenuto di assumere. Invero, alla luce dell’attuale assetto ordinamentale, ogni organo disciplinare periferico, in assenza di qualsivoglia tipizzazione dell’apparato sanzionatorio con riferimento alle singole fattispecie di illecito, perviene, in assoluta autonomia, per il caso oggetto del suo esame, a conclusioni sanzionatorie che, ritenute congrue e ragionevoli in quella fattispecie, possono risultare in antinomia con quelle assunte, in situazioni analoghe, da altri organi periferici disciplinari. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alba, 2 ottobre 2009).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Contestuale pendenza procedimento penale – Sospensione procedimento disciplinare – Presupposti – Identità dei fatti – Prescrizione dell’azione disciplinare – Dies a quo – Passaggio in giudicato della sentenza penale
In tema di procedimento disciplinare derivante da fatti costituenti reato per cui sia iniziata un’azione penale, il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Per effetto della modifica dell’art. 653 c.p.p. disposta dall’art. 1 della l. n. 97/01, qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la necessaria sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
Posto che l’art. 653 c.p.p., anche a seguito della modifica disposta dall’art. 1 della l. n. 97/01, si riferisce ai procedimenti disciplinari davanti alle “pubbliche autorità”, deve ritenersi che la pregiudizialità operi anche nella fase amministrativa del procedimento, escludendo la decorrenza del termine prescrizionale, a prescindere dall’effettiva sussistenza di un provvedimento di sospensione del provvedimento disciplinare.
(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alba, 2 ottobre 2009). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni ex art. 50 co.2, R.D.L. n. 1578/33 – Inammissibilità
Deve ritenersi inammissibile perché tardivo il ricorso avverso la decisione del COA depositato dall’interessato ben oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica della decisione impugnata, fissato dall’art. 50, comma 2, del R.D.L. n. 1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 11 gennaio 2010).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive
Pone in essere una condotta deontologicamente rilevante l’avvocato che, in una lettera spedita ad ex clienti, usi espressioni che, riferite in modo apparentemente generico alla classe forense, risultino oggettivamente offensive del collega, che dei destinatari sia il difensore, nonché sconvenienti poiché tese a rappresentare in maniera poco lusinghiera la categoria. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palmi, 15 dicembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tacchini), decisione del 21 aprile 2011, n. 69
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al CNF – Istanza di rinvio – Fissazione nuova udienza – Comunicazione al domiciliatario – Mancata conoscenza da parte del ricorrente – Irrilevanza – Istanza di rifissazione dell’udienza di trattazione – Rigetto
Va rigettata l’istanza diretta alla rifissazione della udienza destinata alla trattazione del ricorso dinanzi al CNF, qualora la procedura adottata dal Consiglio in occasione della comunicazione del rinvio del processo richiesto dal ricorrente risulti, come nella specie, esente da censure per essere stata indirizzata con telegramma al domicilio eletto, restando gli ulteriori passaggi della comunicazione totalmente estranei alla cognizione del Collegio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 31 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), decisione del 21 aprile 2011, n. 68
-
Avvocato – Tenuta degli albi – Dipendente pubblico part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Mancato esercizio opzione ex art. 2 – Cancellazione – Omessa notifica al p.m. dell’atto di avvio del procedimento – Nullità del provvedimento – Esclusione
Al Pubblico Ministero, che ha un autonomo potere di impugnazione, deve essere notificata solo la deliberazione di cancellazione e non anche quella del relativo procedimento amministrativo. Va pertanto esclusa la nullità del provvedimento di cancellazione adottato d’ufficio dal C.O.A., per asserita violazione dell’art. 37 del R.D.L. n. 1578/1933, laddove sia mancata la notifica dell’atto di avvio del procedimento di cancellazione al p.m., unico soggetto, peraltro, legittimato a sollevare la relativa eccezione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 5 marzo 2007).