Il professionista che trattenga somme di rilevante entità ricevute dalla controparte e di spettanza del cliente viola il dovere di lealtà e correttezza e commette un illecito disciplinare (nella fattispecie il professionista è stato prosciolto dall’addebito contestatogli per avere più volte tentato di versare agli aventi diritto le somme loro spettanti senza riuscirvi). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trapani, 28 maggio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Morlino), sentenza del 2 dicembre 1991, n. 114