Costituisce violazione delle norme deontologiche poste a fondamento di un corretto esercizio della professione forense la pretesa del professionista di ottenere il pagamento di emolumenti non previsti dalle tariffe forensi, o del tutto esagerati rispetto all’entità delle prestazioni e al vantaggio conseguito dal cliente. Sanzione adeguata è l’avvertimento. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Benevento, 22 giugno 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 20 gennaio 1992, n. 18