Conforme alla sentenza resa il 19 aprile 1991, n. 29. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Ricciardi), sentenza del 19 aprile 1991, n. 30
Conforme alla sentenza resa il 19 aprile 1991, n. 29. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Ricciardi), sentenza del 19 aprile 1991, n. 30
Va rigettata la domanda di iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’Albo, avanzata dal professionista che presti la sua attività presso l’ufficio legale del Banco di Roma, poiché detto istituto bancario, per la sua struttura giuridica tipica di ente privato, come la Banca Commerciale Italiana ed il Credito Italiano, non rientra nella categoria degli istituti fondati dallo Stato, anche se riconosciuti come enti di interesse nazionale. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Ricciardi), sentenza del 19 aprile 1991, n. 29
Per ottenere l’iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’Albo ai sensi del quarto comma dell’art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, il pubblico dipendente deve svolgere la sua opera in via esclusiva presso l’ufficio legale dell’Ente pubblico dal quale dipende. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Ricciardi), sentenza del 19 aprile 1991, n. 29
Le eccezioni al principio delle incompatibilità sono state introdotte sulla base non di una specifica diversa attività svolta dai docenti o dipendenti di enti pubblici, ma per le condizioni di maggiore presunta autonomia nelle quali esse si esplicano rispetto ai dipendenti di imprenditori privati. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Ricciardi), sentenza del 19 aprile 1991, n. 29
L’articolo 3, commi primo, secondo, terzo del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 prevede ipotesi di incompatibilità delle professioni di avvocato o procuratore a tutela della libertà e sereno svolgimento della professione. à pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale articolo 3 in riferimento agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione, poiché la norma non viola i diritti fondamentali dell’uomo, né l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed il loro diritto al lavoro. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Ricciardi), sentenza del 19 aprile 1991, n. 29
L’avvocato ha il dovere di difendere il proprio cliente e di cercare di ottenere una sentenza allo stesso favorevole ma, nello svolgere questa attività, egli deve rispettare la procedura e le regole del contraddittorio anche al fine di evitare di violare le norme deontologiche e di correttezza professionale. à pertanto censurabile il professionista che cerchi di ottenere un provvedimento favorevole al proprio assistito senza rispettare maniere, forme e strumenti della procedura, nella fattispecie rendendosi responsabile di attività istruttoria fuori udienza, comunicando altresì notizie al magistrato su pretese nuove circostanze mai rese note in precedenza al collega avversario. Sanzione adeguata è l’avvertimento. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Taranto, 11 aprile 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Bellisari), sentenza del 19 aprile 1991, n. 28
Al dipendente di unità sanitaria locale che svolga attività all’interno di ufficio denominato «legale», ma riconducibile all’ambito amministrativo, con competenze legali interne, rappresentanze sindacali, controllo dei servizi e senza alcuna proiezione all’esterno in sede giudiziale, non compete il diritto all’iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’Albo. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 15 maggio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Vacirca), sentenza del 19 aprile 1991, n. 28
Il professionista che si sia reso responsabile di ben tre condanne per appropriazione indebita, anche se tutte riconducibili alla stessa matrice originaria, si rende responsabile di fatti tali da compromettere non solo la propria personale reputazione, ma anche quella dell’intera classe forense. (Nella fattispecie al colpevole, anche in considerazione di altri addebiti e del comportamento tenuto nei confronti delle parti, dei colleghi e del Consiglio dell’Ordine, è stata applicata la sanzione della radiazione dall’Albo, poi ridotta dal Consiglio nazionale forense alla sola cancellazione). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Brescia, 25 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 19 aprile 1991, n. 27
Il professionista che ometta di inoltrare regolarmente e tempestivamente alla Cassa di Previdenza il modello 5 commette illecito disciplinare. La sanzione per tale illecito va graduata, anche per rispetto al principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione, tenendo presente la sussistenza di precedenti specifici a carico del responsabile, di eventuali altre violazioni deontologiche, delle giustificazioni addotte dall’interessato, del numero degli anni in relazione ai quali si è accertata l’infrazione dell’omesso inoltro del modulo 5. (Nella fattispecie, tenuto conto dell’assenza totale di altri addebiti e precedenti a carico del professionista la sanzione è stata ridotta alla sola censura). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 2 dicembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 19 aprile 1991, n. 26
Conforme alla sentenza resa il 19 aprile 1991, n. 19. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 22 dicembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Passino), sentenza del 19 aprile 1991, n. 25