Il professionista nei cui confronti sia stata accertata responsabilità per i reati di truffa, appropriazione indebita aggravata e peculato offende gravemente il prestigio della classe forense e la stessa reputazione dell’incolpato. Nella fattispecie appare adeguata la sanzione della cancellazione dall’albo, in parziale modifica della sanzione della radiazione inflitta dal Consiglio dell’Ordine. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 18 dicembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 2 maggio 1991, n. 75