Procura lesione alla propria reputazione professionale e alla dignità della classe forense l’avvocato difensore di interessi che, anche se non direttamente contrapposti, abbiano carattere di potenziale conflittualità e possano sfociare in concrete situazioni di contrasto, come avviene, in particolare, quando si promuovano azioni giudiziali nei confronti dei propri assistiti mentre il rapporto di clientela è ancora in atto (nella fattispecie è stata ritenuta equa la sospensione dall’esercizio della professione per mesi due). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 28 marzo 1988; rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 3 dicembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Corpaci), sentenza del 11 giugno 1992, n. 82