Autore: admin

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso al Consiglio nazionale forense sottoscritto da avvocato non abilitato avanti le giurisdizioni superiori – Inammissibilità.

    Il ricorso davanti al Consiglio nazionale forense è inammissibile qualora sia stato sottoscritto da un avvocato non iscritto nell’elenco dei cassazionisti e quindi non abilitato all’esercizio della professione avanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 5 dicembre 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Caranci), sentenza del 23 aprile 1991, n. 67

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Dovere di adempimenti previdenziali e fiscali – Attenuanti – Avvertimento.

    Il mancato invio, nei termini prescritti, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori delle comunicazioni previste all’art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (c.d. «modello 5») costituisce – di per sé – illecito disciplinare, per violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e solidarietà propri del professionista forense, indipendentemente dalla richiesta formulata dalla Cassa di previdenza, ex art. 24, terzo comma del proprio regolamento, che non può infirmare il principio fissato dalla legge. Pertanto, l’inizio d’ufficio e in via automatica della procedura disciplinare da parte del Consiglio deve ritenersi del tutto legittimo (peraltro, nella fattispecie, il Consiglio nazionale forense, in considerazione dell’intervenuta estinzione, a seguito di prescrizione, della quasi totalità degli addebiti disciplinari contestati e delle condizioni di salute del ricorrente, ha ritneuto eccessiva la sanzione inflitta dal Consiglio dell’Ordine – sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi quattro – e l’ha sostituita con quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 2 dicembre 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 23 aprile 1991, n. 66

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi di lealtà e correttezza – Procuratore legale che rivesta la carica di Vice Pretore Onorario – Rapporti con le parti del giudizio – Illecito deontologico – Censura.

    Un avvocato deve in ogni circostanza mantenere un comportamento assolutamente chiaro ed univoco e che non susciti perplessità alcuna in ordine alla sua assoluta linearità sugli intendimenti seguiti (nella fattispecie è stato ritenuto non in sintonia con il decoro e la dignità della professione, tanto da meritare la sanzione della censura, il comportamento del procuratore legale, che nella sua qualità di Vice Pretore Onorario, richiesto di un parere in ordine ai rapporti societari tra due coniugi, abbia indirizzato uno di questi presso il proprio collega di studio e, successivamente, dopo essersi pronunciato come Giudice sul relativo ricorso, abbia assunto il patrocinio dell’altro coniuge). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 17 novembre 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Sanino), sentenza del 23 aprile 1991, n. 65

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Censura.

    Il comportamento dell’avvocato che, in costanza di mandato ricevuto da una società, inizi a patrocinare altri soggetti contro la stessa, così da essere contemporaneamente patrocinatore e contraddittore della medesima persona giuridica, si pone in aperto contrasto con i più elementari principi della deontologia professionale (nella fattispecie, il professionista legale, rappresentante di una cooperativa in alcune controversie affidategli anteriormente al commissariamento della stessa, avrebbe potuto assumere la difesa degli amministratori destituiti, contro la cooperativa, solo dopo aver rinunciato ai mandati conferitegli da quest’ultima, non potendosi distinguere tra gestione ordinaria e gestione commissariale, trattandosi della medesima persona giuridica. L’aver assunto quindi la difesa di soggetti «terzi» contro la cooperativa, pur continuando ad esserne il patrocinatore, significa venire meno a quell’obbligo di correttezza che costituisce la regola fondamentale cui deve ispirarsi l’esercizio dell’attività professionale e fa ritenere del tutto proporzionata alla gravità dell’infrazione disciplinare commessa l’inflitta sanzione della censura). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 28 giugno 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Di Lauro), sentenza del 23 aprile 1991, n. 64

  • Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Iscrizione al Registro dei praticanti procuratori – Frequenza sostitutiva presso l’Istituto forense.

    La facoltà, attribuita al praticante, di iscriversi presso lo studio di un procuratore legale o presso un istituto post-universitario (ex art. 18 l.p.f.) non comporta la possibilità di cumulare i due periodi di pratica. La frequenza presso l’Istituto post-universitario, infatti, per il periodo di un anno, può essere sostitutiva della frequentazione di uno Studio legale ma non può essere svolta contemporaneamente: pertanto, qualora il praticante abbia ritenuto di scegliere lo studio di un procuratore legale, la pratica utile resta quella decorrente dall’ammissione presso lo studio e non può essere utilmente invocata la concorrente frequenza dell’istituto post-universitario. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bologna, 16 luglio 1990).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Vacirca), sentenza del 23 aprile 1991, n. 63

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Dovere di adempimenti previdenziali e fiscali – Violazione di obbligo di collaborazione con il Consiglio dell’Ordine – Attenuanti – Censura.

    L’inottemperanza all’obbligo di dichiarare sul proprio onore di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 3 dell’ordinamento della professione di avvocato e procuratore, nonché il mancato invio delle comunicazioni previste dall’art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza comportano violazione degli obblighi, stabiliti ex lege, di collaborazione con il Consiglio del proprio ordine e di lealtà, correttezza e solidarietà propri del professionista forense (peraltro, nella fattispecie, il Consiglio nazionale forense ha ritenuto eccessiva la sanzione della cancellazione dagli Albi, inflitta dal Consiglio dell’Ordine, e, in considerazione della comprovata grave situazione familiare e di salute del ricorrente, nonché dell’intervenuta eliminazione della situazione di incompatibilità, ha ridotto tale sanzione alla censura). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 2 dicembre 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Panuccio), sentenza del 23 aprile 1991, n. 62

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso presentato direttamente al Consiglio nazionale forense – Inammissibilità.

    Ai sensi dell’art. 59 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, coloro che intendano proporre impugnazione al Consiglio nazionale forense contro provvedimenti adottati dai Consigli dell’Ordine locali devono presentare ricorso presso gli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia. Quest’ultimo, espletati gli adempimenti del caso, trasmette gli atti al Consiglio nazionale forense. Pertanto, il ricorso presentato direttamente al Consiglio nazionale forense deve essere dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Reggio Calabria, 16 giugno 1990).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Siciliani), sentenza del 23 aprile 1991, n. 61

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà, correttezza e dignità – Indebito trattenimento di somme di spettanza del cliente per rilevante importo, assegni a vuoto, protesti ed altri addebiti – Illeciti deontologici.

    Il professionista che abbia trattenuto per oltre un anno e mezzo cinquantamilioni di spettanza del cliente, mentendo allo stesso circa il corso della procedura, che abbia rilasciato due assegni a vuoto, di cui uno protestato, si rende responsabile di condotta gravemente lesiva non solo della propria reputazione, ma anche di quella dell’intera Classe forense. (Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della cancellazione dall’Albo). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 13 aprile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 23 aprile 1991, n. 60

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense – Termine – Decorrenza – Inammissibilità.

    È inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una decisione del Consiglio dell’Ordine, depositato presso la segreteria di quest’ultimo, dopo la scadenza del termine di venti giorni stabilito dall’art. 50 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 17 luglio 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 23 aprile 1991, n. 59

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Procedimento di primo grado avanti il Consiglio Ordine – Azione penale – Decorrenza – Dal fatto o dal momento della sentenza penale definitiva.

    Il periodo prescrizionale dell’azione disciplinare decorre, secondo la norma e la sua pacifica interpretazione, dal giorno in cui si è verificata la trasgressione deontologica. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pistoia, 22 settembre 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Casalinuovo), sentenza del 23 aprile 1991, n. 58