La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.
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L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente
L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentmenete, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista metta a disposizione del cliente integralmente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
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Illecito allegare agli atti di causa un esposto al CSM, ultroneo per pertinenza e continenza
La libertà di difesa, nella scelta dei mezzi, deve trovare contemperamento nel rispetto necessario verso la funzione del giudice e della parte. Conseguentemente, costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che ad un proprio atto giudiziario alleghi un esposto disciplinare al CSM nei confronti del precedente giudice, di cui vìola la necessaria riservatezza e comunque ultroneo rispetto all’oggetto del contendere oltreché evidentemente intimidatorio nei confronti del nuovo giudicante, quale implicito invito a stare ben attento nelle decisioni da assumere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 378 del 3 dicembre 2025
NOTA
Sul necessario presupposto di pertinenza e continenza dell’allegazione, cfr. CNF n. 310/2024 e CNF n. 116/2002 (esposto contro il giudice), CNF n. 171/2015 (esposto contro il collega di controparte). -
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 378 del 3 dicembre 2025
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La risalenza dell’illecito può mitigare la sanzione disciplinare
Ai fini della determinazione della sanzione da irrogare in concreto, può aversi riguardo al tempo trascorso dai fatti, in quanto la distanza temporale tra pronuncia e deposito della decisione depotenzia l’efficacia della sanzione della sospensione inflitta, la quale non appare più dotata della forza persuasiva diretta alla tutela, tra gli altri, degli interessi della collettività dei consociati, oltre che dell’immagine dell’avvocatura (Nel caso di specie, il procedimento disciplinare era stato a suo tempo sospeso in attesa di quello penale, che si era alfine concluso con una condanna dell’incolpato).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025
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Il COA di Salerno formula quesito in materia di tenuta dell’elenco dei difensori d’ufficio.
In particolare, chiede di sapere se:
1. è obbligo assoluto – o mera facoltà – per il Coa di dotarsi di un elenco di “sostituti volontari” che sostituiscano il turnista impedito già nominato, anziché ricorrere, in caso di indisponibilità dello stesso, alle liste liberi già elaborate dal gestionale;
2. nell’ipotesi di scelta di adozione della suddetta lista, quali adempimenti formali e materiali debbano essere adottati dal Coa;
3. nell’ipotesi in cui la lista non venga predisposta, quale criterio debba essere adottato in caso di turnista impedito già nominato;
4. il turnista impedito possa delegare il turno di udienza assegnatogli ex art. 102 c.p.p.Al quesito n. 1, come pure ricordato dal COA richiedente, è stata già data risposta con parere n. 47 del 28.11.2023 cui si rinvia. Merita, tuttavia, sottolineare che le uniche liste delle quali il COA deve obbligatoriamente dotarsi sono quelle indicate nell’art. 15 del vigente Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio.
Il quesito n. 2 ha ad oggetto adempimenti di competenza esclusiva degli Ordini territoriali in considerazione della circostanza che le liste sono dagli stessi direttamente gestite (come pure sottolineato nel 2° cpv del parere n. 47 del 28.11.2023).
La riposta ai quesiti n. 3 e 4 pure è già stata data nel parere anzi richiamato nella parte in cui si è affermato che (in caso di non istituzione della lista) non è preclusa al difensore “turnista” impedito la possibilità di nominare un sostituto processuale di sua scelta ex art. 102 c.p.p.Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 27 marzo 2026
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Il COA di Livorno formula quesito in merito al termine per la presentazione della domanda di permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio tramite il portale GDU, con particolare riguardo alla configurabilità di una deroga nei casi di dimostrato malfunzionamento della piattaforma o comunque di problemi tecnici che non abbiano consentito all’iscritto di rispettare detto termine. Chiede di sapere, in particolare “se al COA sia consentito, almeno entro il primo trimestre dell’anno successivo, di confermare la permanenza ora per allora in caso di dimostrazione di impedimenti tecnici o personali non imputabili che non abbiano permesso all’iscritto di rispettare il termine del 31 Dicembre, sulla base dell’indicazione da parte dell’iscritto di 10 udienze dell’anno precedente o comunque di uno degli altri titoli indicati dal Regolamento 12.07.2019.”.
L’art. 6 (Domanda per la permanenza nell’elenco) del vigente Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio al comma 2 stabilisce testualmente che “2. Il COA di appartenenza dell’istante, ricevuta la istanza di inserimento: a) verifica l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; b) ove necessario, potrà richiedere l’integrazione di tale documentazione con riferimento all’anno a cui si riferisce la domanda, ovvero all’oggetto dell’autocertificazione prodotta dal richiedente; c) entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, in assenza di eventuali richieste di integrazioni istruttorie, la trasmette, per il tramite della piattaforma informatica gestionale dedicata, al CNF con parere con parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell’elenco.”.
Il Consiglio Nazionale Forense, che tiene e cura l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio, delibera la permanenza nell’elenco.
Al quesito, dunque, deve essere data risposta negativa non rientrando nelle competenze dei Consigli dell’Ordine quella di “confermare” o meno la permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio, residuando in capo ad essi la redazione del parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per la permanenza.Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 27 marzo 2026
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Fatti costituenti anche reato: la punizione penale non mitiga né tantomeno esclude quella disciplinare
L’ambito penale e quello disciplinare sono distinti e sono posti a presidio di distinti beni giuridici, oltre ad assolvere a funzioni diverse. Conseguentemente, la circostanza che i fatti addebitati all’incolpato, costituendo ipotesi di reato, siano stati puniti dal giudice penale non determina una sorta di preclusione in forza di un preteso ne bis in idem, né il diritto a un più mite trattamento in sede disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025
NOTA
In senso conforme, per tutte, Cass., SS.UU., sentenza n. 6548 del 12 marzo 2025. -
Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025
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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste richiede se “è compatibile con l’iscrizione all’Albo degli Avvocati la posizione di colui che eserciti all’interno di una STP di cui è socio di minoranza attività di consulenza, essendo abilitato a svolgere attività di consulente in forza della prescritta comunicazione di cui all’art. 1 della legge 12 dell’11 gennaio 1979”. In particolare, il COA specifica che, nel caso concreto oggetto della propria analisi, l’avvocato riferisce di voler fornire all’interno della STP esclusivamente attività di consulente del lavoro.
Come è noto, l’art. 18, comma 1, lett. a) della Legge n. 247/2012, reputa compatibile l’iscrizione di un avvocato nell’albo dei consulenti del lavoro; nello stesso senso, d’altronde, milita anche l’art. 1 della legge n. 12/1979.
Ciò posto, se è vero che la professione forense in forma societaria va esercitata a mezzo di una STA, è altrettanto vero che un avvocato può esercitare attività professionale di consulente del lavoro e può, dunque, anche partecipare, specie in tale veste, come socio di una STP.
Ne deriva che è compatibile l’iscrizione all’albo degli avvocati da parte dell’avvocato che eserciti attività di consulenza del lavoro come socio di una STP.Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 27 marzo 2026