Fermo restando che, trattandosi di materia deontologica, è dirimente la valutazione del caso concreto, sul punto si può rinviare – per una migliore disamina della fattispecie da parte del COA – ad alcune decisioni che precisano la portata del principio di cui all’art. 38 co. 2 cdfArt. 38 cdf – Rapporto di colleganzaL’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso p…Leggi il testo completo → in base al quale la registrazione delle conversazioni con il collega è vietata.
Un primo risalente orientamento del CNF – cfr. la sent. n. 118/1995, secondo cui “non tutte le registrazioni magnetiche, effettuate da un avvocato all’insaputa dell’interlocutore, rappresentano una condotta scorretta e riprovevole sul piano deontologico; devono, infatti, ritenersi legittime quelle effettuate al fine di evitare un danno ingiusto al proprio cliente” – è stato successivamente meglio precisato dalla giurisprudenza.
Così, ad esempio e più di recente, CNF sent. n. 142/2024 ha chiarito che “pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che registri clandestinamente un colloquio o una conversazione telefonica con un collega (art. 38 cdf)” precisando altresì che “tale illecito […] può ritenersi scriminato solo in presenza di un pericolo concreto di commissione di un reato ovvero affinché non sia portato a compimento, e non certo allorché la registrazione stessa abbia -ex ante- meri fini perlustrativi”.
Consiglio nazionale forense, parere n. 12 del 27 gennaio 2026