Autore: admin

  • L’impugnazione tardiva è inammissibile

    E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge, giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione avverso richiamo verbale, proposta oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, e quindi tardivamente ex art. 61 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 40 del 16 febbraio 2026

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 39 del 16 febbraio 2026

  • I “precedenti disciplinari” sono esclusivamente le condanne divenute definitive

    In ossequio al principio costituzionale della c.d. presunzione di innocenza (art. 27 Cost.), applicabile anche al procedimento disciplinare che -sebbene sia un procedimento amministrativo- riveste natura giustiziale, per “precedenti disciplinari” di cui all’art. 21 co. 4 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → ovvero ai fini della dosimetria della sanzione devono intendersi le decisioni di condanna in sede disciplinare divenute definitive.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 39 del 16 febbraio 2026

    NOTA
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 389/2025, CNF n. 256/2025 e CNF n. 211/2025.

  • L’invio tardivo del Mod. 5 fa venir meno la sospensione amministrativa ma non scrimina l’illecito deontologico

    Il mancato invio del Mod. 5 a Cassa forense comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso (art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 39 del 16 febbraio 2026

  • Il mancato invio del Mod. 5 costituisce illecito deontologico permanente

    L’omesso invio del Mod. 5 a Cassa forense costituisce condotta illecita di natura permanente, sicché il dies a quo prescrizionale inizia a decorrere dalla data in cui cessa la condotta omissiva e cioè dalla data in cui l’avvocato provvede ad inviare la prevista dichiarazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 39 del 16 febbraio 2026

  • Inapplicabilità ratione temporis dell’art. 182, comma 2, c.p.c. (testo novellato dalla riforma Cartabia) ai ricorsi proposti anteriormente al 28 febbraio 2023

    L’art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo novellato dalla c.d. riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, conv. L. 197/2022), che estende il meccanismo della sanatoria anche all’ipotesi di mancanza (e non solo di nullità) della procura alla lite, non è applicabile ai ricorsi proposti anteriormente al 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore delle relative modifiche. Pertanto, l’art. 182 c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma Cartabia — che fa espresso riferimento a “un vizio che determina la nullità della procura” — non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 38 del 16 febbraio 2026

    NOTA
    In senso conforme, Cass. SS.UU. n. 24279/2024.

  • Procedimento disciplinare: il Consigliere istruttore non partecipa alla fase decisoria del CDD

    Nel rispetto dei principi di terzietà ed imparzialità che hanno animato la riforma del procedimento disciplinare e imposto specifiche garanzie di incompatibilità per i consiglieri di disciplina, l’art. 58 L. n. 247/2012 conferisce al consigliere istruttore ogni accertamento di natura istruttoria, ma lo esclude da ogni attività decisionale, in conseguenza della netta distinzione dettata tra funzione istruttoria e funzione decisoria (Nel caso di specie, alla Sezione giudicante aveva partecipato il Consigliere che aveva svolto le funzioni di istruttore in uno dei procedimenti riuniti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 34 del 16 febbraio 2026

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 30/2025.
    In arg. cfr. pure CNF n. 140/2024, secondo cui “Tale principio ha portata generale e si applica, pertanto, sia alla fase decisoria del CDD (Titolo II, Capo VI Reg. CNF n. 2/2014) sia all’eventuale delibera di sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012 e art. 32 Reg. CNF n. 2/2014), la quale ultima non è una decisione disciplinare ma è comunque adottata dal CDD all’esito di un procedimento di indubbia natura disciplinare.”

  • Procedimento disciplinare: alla Sezione CDD possono partecipare al massimo due Consiglieri provenienti da uno stesso COA

    Al fine di garantire l’imparzialità e l’indipendenza del giudice disciplinare, nessuno dei componenti titolari (5) e supplenti (3) della sezione CDD può essere iscritto allo stesso COA dell’incolpato (art. 50 co. 3 L. n. 247/2012); inoltre, al fine di assicurare che le decisioni siano assunte da un organo collegiale imparziale e composto in modo da riflettere un’ampia rappresentanza dei fori del distretto, i consiglieri di sezione provenienti da uno stesso COA possono essere al massimo due ove non ostino ragioni di composizione numerica (art. 2, co. 2, Reg. CNF n. 2/2014), da indicarsi al momento stesso della designazione della sezione competente ex art. 58 L. n. 247/2012.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 34 del 16 febbraio 2026

    NOTA
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 400/2024.

  • La funzione disciplinare dei Consigli territoriali

    Con la riforma professionale forense del 2012, il potere disciplinare è stato devoluto ai Consigli distrettuali di disciplina forense, composti da membri eletti su base capitaria e democratica (art. 50 Legge n. 247/2012) e costituiti presso ciascun Ordine distrettuale (art. 1 Reg. CNF n.1/14). Il Consiglio Distrettuale, insediato col sistema elettorale introdotto dal regolamento C.N.F. 31 gennaio 2014, n. 1, agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa e operativa (art. 2 Reg. CNF n.2/14), così costituendo un organo avente compiti suoi propri. Ciò che marca la diversità dell’assetto disciplinare e processuale dettato dalla legge n. 247/2012 è proprio l’alterità organica tra il Consiglio distrettuale di disciplina, detentore del potere disciplinare, e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA), portatore dell’interesse collettivo dell’ordine locale. Terzietà ed imparzialità caratterizzano i Consigli Distrettuali di Disciplina, cui viene riconosciuta una funzione sicuramente amministrativa, ma di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d’incompatibilità, astensione e ricusazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 34 del 16 febbraio 2026

    NOTA
    In arg. cfr. pure, da ultimo, CNF n. 140/2024.

  • Procedimento disciplinare: l’incolpato non può essere giudicato da un consigliere CDD iscritto al suo stesso Ordine

    In tema di procedimento disciplinare, la violazione dell’art. 50 co. 3 L. n. 247/2012 (secondo cui “Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”) comporta la nullità della decisione assunta dal Consiglio territoriale (Nel caso di specie, alla sezione CDD aveva partecipato un Consigliere iscritto allo stesso Ordine degli Avvocati dell’incolpato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e quindi annullato la decisione impugnata).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 34 del 16 febbraio 2026

    NOTA
    In senso conforme, per tutte, CNF n. 371/2025.
    In arg. cfr. altresì:

    • CNF n. 143/2025, secondo cui l’incompatibilità in parola non si applica alla sezione che decide la ricusazione;
    • CNF n. 365/2024, secondo cui l’incompatibilità in parola non riguarda il Foro in cui l’incolpato eserciti le funzioni di magistrato onorario;
    • CNF n. 66/2024, secondo cui l’incompatibilità in parola va individuata con riferimento al luogo di iscrizione all’albo (e non a quello, eventualmente diverso, di esercizio della professione);
    • CNF n. 209/2021, secondo cui l’incompatibilità in parola non si applica al Presidente CDD nella fase di formulazione dell’eventuale proposta di definizione anticipata del giudizio con l’archiviazione immediata o il richiamo verbale (art. 58 co. 1 L. n. 247/2012, art. 12 Reg. CNF n. 2/2014);
    • CNF n. 80/2020, secondo cui l’incompatibilità in parola va valutata al momento della composizione della Sezione CDD, sicché non rileva il trasferimento dell’incolpato, nel corso del procedimento disciplinare, presso altro COA, di cui faccia parte un Consigliere della Sezione stessa.