L’eccezione di nullità del capo di incolpazione deve essere proposta tempestivamente dinanzi all’organo disciplinare di primo grado; ove sollevata per la prima volta soltanto nel ricorso al Consiglio Nazionale Forense, essa è tardiva e va rigettata. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 362 del 27 novembre 2025