La responsabilità disciplinare dell’incolpato ben può essere provata anche tramite i messaggi scambiati su whatsapp, che hanno valore probatorio anche nel caso in cui vengano contestati dalla parte nei confronti della quale sono prodotti, anche alla luce del principio del libero convincimento del giudice, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove acquisite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 228 del 18 maggio 2026
NOTA
In senso conforme, n. 140/2025.