Autore: admin

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 93 del 24 marzo 2026

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite nel procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 92 del 24 marzo 2026

  • Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

    Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 92 del 24 marzo 2026

  • La rilevanza istruttoria in sede deontologica delle prove raccolte nel processo penale

    Il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 92 del 24 marzo 2026

  • La sentenza penale di prescrizione del reato non rileva in sede disciplinare ai fini della colpevolezza dell’incolpato né della sua innocenza

    In sede disciplinare, la sentenza penale che dichiari la intervenuta prescrizione del reato non può essere equiparata ad un giudizio di pieno accertamento della responsabilità per il sol fatto che nel corso del procedimento non sia emersa l’evidenza della innocenza dell’imputato (art. 129 c.p.p.): infatti, la formula di proscioglimento investe un diverso ambito valutativo di competenza del Giudice penale che, nel caso in cui rilevi una causa immediata di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, al fine di pervenire ad un eventuale proscioglimento nel merito, deve verificare se dagli atti processuali in suo possesso e senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti, emerga la estraneità dell’imputato a quanto oggetto di contestazione, nel senso che si evidenzi la assoluta assenza della prova di colpevolezza, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando la eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato fra opposte risultanze.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 92 del 24 marzo 2026

  • La sentenza penale di prescrizione del reato non impone il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare

    La sentenza penale di condanna divenuta definitiva ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile. Di contro, privo di corrispondenti effetti è il proscioglimento dell’imputato per prescrizione del reato, ovvero per impossibilità di assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p., giacché un fatto commesso dall’imputato, ma ciononostante ritenuto privo di conseguenze penali può comunque mantenere rilievo disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 92 del 24 marzo 2026

  • La necessità di riserva di maggiorare l’importo della parcella in caso di mancato spontaneo pagamento vale anche nei rapporti amicali tra avvocato e cliente

    In caso di mancato spontaneo pagamento da parte del cliente, l’avvocato può richiedere un compenso maggiore di quello previamente indicatogli solo ove ne abbia fatto espressa riserva (art. 29 co. 5 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →), la quale, per poter valere come tale, deve contenere la chiara ed espressa previsione di una maggiorazione dell’importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma richiesta(1). Peraltro, l’eventuale rapporto di amicizia tra avvocato e cliente – per quanto possa aver motivato una quantificazione iniziale più favorevole – non elimina, né attenua, l’obbligo deontologico di formulare tale riserva(2). (Nel caso di specie il professionista aveva inviato al cliente una parcella di un certo importo e successivamente, non avendo ricevuto il pagamento di quanto richiesto, aveva trasmesso una nuova nota di importo maggiore pur in assenza di previa espressa riserva, ritenendo che l’art. 29 co. 5 cdf non sarebbe applicabile quando tra avvocato e cliente ci fosse un rapporto personale di amicizia -poi venuto meno- che determinasse l’iniziale sconto sui compensi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso, confermando la sanzione disciplinare irrogata dal CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 91 del 24 marzo 2026

    NOTE
    (1) In senso conforme, CNF n. 42/2023, CNF n. 36/2023, CNF n. 129/2021.
    (2) A quanto consta, con riferimento a questo secondo specifico aspetto, non vi sono precedenti editi in termini.

  • Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 91 del 24 marzo 2026

  • Prescrizione dell’azione disciplinare: la formazione e l’uso di un falso testamento costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)

    La formazione e l’uso di un atto falso sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell’azione criminosa. Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza (Nel caso di specie trattavasi di testamento falso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 90 del 24 marzo 2026

    NOTA
    In senso conforme, Cass. n. 32824/2025, Cass. n. 26473/2025, CNF n. 256/2025, CNF n. 67/2025, CNF n. 370/2024, CNF n. 315/2024, CNF n. 250/2022, Cass. n. 24378/2020, CNF n. 142/2019.

  • Sospeso l’avvocato che formi e utilizzi un testamento falso per appropriarsi dell’eredità del de cuius

    Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che, utilizzi un testamento che sappia essere falso per appropriarsi di un’eredità, in quanto tale condotta mina alla radice l’affidamento che la collettività deve poter riporre nella figura del legale quale garante della legalità (Nel caso di specie, l’incolpato era stato condannato in sede penale, ritenendo provata la falsificazione del testamento e la conseguente appropriazione indebita del patrimonio del defunto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per tre anni).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 90 del 24 marzo 2026