La violazione dell’art. 43 cdf (secondo cui l’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente) è un illecito omissivo di natura permanente, per il quale, finché perdura, non decorre prescrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 17 del 3 febbraio 2026