Sebbene non espressamente previsto dalla legge n. 247/2012, l’istituto della ricusazione e dell’astensione si applica al procedimento disciplinare in ossequio ad un principio di civiltà giuridica, fatto proprio dagli artt. 6-9 del Reg. CNF n. 2/2014. In particolare, i Consiglieri possono essere ricusati solo “individualmente”, ovverosia la ricusazione deve essere non solo riferita a singoli componenti ma anche avere ad oggetto specifiche e individuali ragioni, essendo inammissibile una ricusazione collettiva che tradirebbe la ratio dell’istituto, giacché l’istituto in parola può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio giudicante, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere.
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La riduzione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD
Qualora, in sede di gravame, l’incolpato non sia assolto o prosciolto, il CNF non è tenuto a decidere in merito ad una eventuale riduzione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, in mancanza di una esplicita domanda di parte (Nel caso di specie, nelle proprie conclusioni il ricorrente aveva esclusivamente chiesto il proscioglimento, senza contestualmente domandare, neppure in via subordinata, la riduzione della sanzione. In applicazione del principio di cui in massima, nel rigettare il gravame, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare irrogata dal CDD).
NOTA
In senso conforme, CNF n. 129/2024. -
La rilevanza istruttoria in sede deontologica delle prove raccolte nel processo penale
Il giudice della deontologia può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, ferma restando l’autonomia della valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto.
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La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione
Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”.
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Procedimento disciplinare: le notifiche e comunicazioni PEC del CDD
Il Consiglio distrettuale di disciplina ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata (che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario), senza peraltro bisogno delle formalità previste per il processo civile (relata e attestazione di conformità).
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Procedimento disciplinare: solo la mancanza o nullità della citazione a giudizio (e non pure delle comunicazioni precedenti) vizia la decisione del CDD
La mancanza o nullità della citazione dell’incolpato per il giudizio disciplinare comporta, in via derivata, la nullità -per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio- della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense. Di contro, eventuali mancanze o vizi delle comunicazioni all’incolpato nelle precedenti fasi predibattimentali (art. 11 e ss. Reg. CNF n. 2/2014) non possono comportare la nullità della decisione conclusiva e devono comunque ritenersi senz’altro sanati, e quindi privi di conseguenze caducatorie derivate, da una successiva regolare citazione per il giudizio dibattimentale disciplinare. Infatti, il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa. Conseguentemente, l’omessa comunicazione all’interessato dell’apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità dello stesso qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.
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L’omessa motivazione circa i criteri per la scelta della sanzione disciplinare irrogata ovvero per la quantificazione della durata della sospensione (anche cautelare)
La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione durata della sospensione (anche cautelare) ovvero della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il CNF quale giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 4/2025, CNF n. 462/2024, CNF n. 438/2024, CNF n. 133/2023, CNF n. 25/2023. -
La rilevanza anche disciplinare dei reati sessuali a danno di minorenni
Costituisce grave illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato integrante violazione delle norme penali in tema di pedopornografia, così violando i basilari principi di dignità, decoro e probità che costituiscono patrimonio dell’intera comunità forense, a tutela dell’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato, quale professionista che deve essere leale e corretto, in ogni ambito della propria attività, anche extra-professionale (Nel caso di specie, nel corso di indagini penali per reati di natura sessuale ai danni di una minorenne, venivano altresì rinvenuti nel telefono dell’incolpato/imputato circa 30mila video e foto ritraenti minori di anni diciotto in pose a sfondo sessuale e coinvolti in atti sessuali).
NOTA
In senso conforme, CNF n. 485/2024. -
Le strategie difensive dell’incolpato in sede penale non comportanto l’obbligo di sospendere il procedimento disciplinare
Fra le ragioni per le quali il Consiglio di Disciplina può ritenere opportuno sospendere il procedimento disciplinare in pendenza di quello penale non vi è quella di evitare che l’incolpato possa “scoprire le carte” della propria difesa nel processo penale, poiché una tale ragione, oltre a non trovare fondamento nella disciplina vigente (art. 54 L. n. 247/2012), si tradurrebbe nella negazione in radice del principio dell’autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale. Rimane pertanto confinata nella sfera della strategia difensiva dell’incolpato la opportunità di dispiegare pienamente le proprie difese in un procedimento e nell’altro, senza che di ciò debba farsi carico la regolamentazione della disciplina forense, che non è recessiva rispetto a quella penale, ma gode di pari dignità (Nel caso di specie, l’incolpato aveva asserito che la mancata sospensione del procedimento disciplinare pregiudicherebbe il suo diritto di difesa perché lo costringerebbe ad anticipare nel procedimento disciplinare, contro il suo interesse, argomenti difensivi spendibili nel processo penale, creando un indebito vantaggio per il Pubblico Ministero).
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[importante] Procedimento disciplinare: notifiche/comunicazioni PEC del CDD e divieto cautelare penale di usare strumenti telematici
L’avvocato ha l’onere di consultare la propria casella di posta elettronica certificata, al fine di verificare la ricezione di eventuali notifiche e comunicazioni. Peraltro, tale onere non viene meno allorché l’avvocato sia attinto da sospensione cautelare/disciplinare ovvero altrimenti soggetto al divieto temporaneo di esercitare la professione (giacché l’indirizzo pec del professionista viene di regola anche utilizzato per le comunicazioni e notifiche della pubblica amministrazione, attinenti la vita personale), né subisce eccezioni qualora il professionista sia attinto da un divieto cautelare penale di accesso ad internet e di uso di strumenti telematici, ben potendo (rectius, dovendo) anche in tal caso monitorare la propria PEC eventualmente all’uopo delegando soggetti terzi, ivi compreso il proprio difensore, implicitamente accettando, in mancanza, i rischi e le relative conseguenze della propria negligenza (Nel caso di specie, nel corso di un processo penale parallelo al procedimento disciplinare per i medesimi fatti, il tribunale penale aveva vietato l’uso di internet all’imputato/incolpato, che inizialmente aveva quindi all’uopo delegato il proprio legale al monitoraggio della casella PEC. Successivamente sospeso cautelarmente dal CDD, l’incolpato aveva revocato al proprio legale la delega di monitoraggio della PEC, perché in thesi quell’uso -ancorché delegato- della PEC sarebbe stato incompatibile con il suo status di sospeso dall’esercizio della professione forense. Conseguentemente, l’incolpato eccepiva l’asserita nullità del procedimento disciplinare in quanto le comunicazioni del CDD erano state inviate al suo indirizzo PEC, a cui non aveva avuto accesso, né direttamente -perché inibito dal provvedimento cautelare del tribunale penale-, né indirettamente, stante la revoca della delega al monitoraggio della casella, ritenuta asseritamente doverosa all’indomani della sua sospensione cautelare da parte del CDD. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -rilevato che l’incolpato aveva peraltro preso cognizione effettiva delle PEC del CDD- ha rigettato l’eccezione).