Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) è illecito di natura permanente.
NOTA
In senso conforme, da ultimo, Cass. n. 14701/2025, CNF n. 245/2025, CNF n. 102/2025.
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) è illecito di natura permanente.
NOTA
In senso conforme, da ultimo, Cass. n. 14701/2025, CNF n. 245/2025, CNF n. 102/2025.
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che sia coinvolto nella commissione dei reati di bancarotta, in violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità e dignità (art. 9 cdf) e conseguente lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta del comportamento stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 396 del 22 dicembre 2025
NOTA
In senso conforme, CNF n. 264/2025, CNF n. 443/2024, CNF n. 35/2024, CNF n. 66/2016.
Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che si accordi con il cancelliere affinché, pure in cambio di una somma di denaro, venga occultato il fascicolo processuale di un proprio assistito al fine di ottenere un rinvio dell’udienza o comunque turbarne il regolare iter giudiziario (Nel caso di specie, l’avvocato e gli altri soggetti coinvolti nella vicenda erano stati condannati in sede penale con sentenza passata in giudicato).
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).
Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 9 cdf, il comportamento dell’avvocato che pubblichi un post sui social avente un contenuto riconducibile alla simbologia più violenta del disciolto partito fascista, trattandosi di condotta contraria ai doveri di probità e decoro previsti a salvaguardia dell’immagine della professione forense (Nel caso di specie, l’incolpato aveva pubblicato una foto su Facebook che lo ritraeva in abbigliamento assimilabile a una divisa fascista, esponendo fucile e manganello con la scritta “credere, obbedire, combattere”. Il post, originariamente destinato agli “amici”, era poi finito sui giornali nazionali nonché ripreso da una trasmissione televisiva di un certo successo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 394 del 22 dicembre 2025
L’eventuale rilevanza deontologica di un post sui social prescinde dal numero di persone a cui fosse destinato anche in base alle impostazioni di pubblicazione più o meno ristretta, giacché -una volta on line- il contenuto stesso può essere agevolmente diffuso senza le originarie limitazioni (mediante screenshot, copia-incolla, ecc.), e di ciò l’autore accetta implicitamente il rischio. Tuttavia, l’intenzione di divulgare il post soltanto tra un pubblico limitato può rilevare ai (soli) fini della dosimetria della sanzione (Nella specie, trattavasi di un post su Facebook visibile solo agli “amici”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 394 del 22 dicembre 2025
L’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione, quindi anche sui social e nella dimensione privata, con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino, a salvaguardia della reputazione e dell’immagine dell’Avvocatura (Nella specie, trattavasi di un post su Facebook).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 394 del 22 dicembre 2025
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 195/2025.
Sulla potenziale rilevanza deontologica della “vita privata” dell’avvocato, cfr. l’art. 2 co. 1 cdf (“Le norme deontologiche […] si applicano anche ai comportamenti nella vita privata”), l’art. 9 co. 2 cdf (“anche al di fuori dell’attività professionale”), l’art. 24 co. 2 cdf (conflitti di “interessi riguardanti la propria sfera personale”), l’art. 63 co. 1 cdf (“anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero”) e l’art. 64 co. 2 cdf (“inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione”). Infine, la potenziale rilevanza deontologica della vita privata non contrasta con l’art. 8 CEDU, che inibisce sì indebite intrusioni e aggressioni alla sfera privata e familiare delle persone, ma lascia integro il potere-dovere delle autorità competenti di valutare e, occorrendo, di sanzionare i comportamenti che si pongano in contrasto con i rispettivi ordinamenti (Cass. n. 23020/2011).
La pubblicazione di un contenuto su internet, che rivesta rilievo disciplinare, costituisce illecito istantaneo ad effetti permanenti, sicché il dies a quo prescrizionale va individuato nel giorno in cui il contenuto stesso sia eventualmente rimosso ovvero, in mancanza di cancellazione o della prova che sia avvenuta, dalla data di notifica della decisione disciplinare del CDD (Nella specie, trattavasi di un post su Facebook).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 394 del 22 dicembre 2025
NOTA
In senso conforme, CNF n. 214/2024.
In linea generale, l’avvocato può sempre rinunciare al mandato, purché con le cautele necessarie, cioè dando un congruo preavviso e fornendo al cliente tutte le informazioni utili a non pregiudicarne la difesa (art. 32 co. 1 e 2 cdf, art. 14 co. 1 L. n. 247/2012). Tuttavia, con particolar riferimento agli incarichi dei difensori d’ufficio e di patrocinio in favore dei non abbienti, il “giustificato motivo” è invece condizione di legittimità del recesso stesso (art. 11 co. 3 e 4 cdf e art. 3 co. 1 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 392 del 22 dicembre 2025
In tema di procedimento disciplinare, la citazione a giudizio dell’incolpato deve contenere “l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti” (art. 59 co. 1 lett. d n. 2 L. n. 247/2012 e art. 21 n. 2, lett. b) Reg. CNF n. 2/2014). Conseguentemente, deve affermarsi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate. Infatti, il procedimento disciplinare deve rispondere all’esigenza di garantire pienezza ed effettività di contraddittorio sul contenuto dell’accusa, al fine di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 392 del 22 dicembre 2025