Ai fini della risposta al quesito, si rinvia alle Linee guida inviate ai COA in data 4 giugno 2024.
Consiglio nazionale forense, parere n. 32 del 25 maggio 2026
Ai fini della risposta al quesito, si rinvia alle Linee guida inviate ai COA in data 4 giugno 2024.
Consiglio nazionale forense, parere n. 32 del 25 maggio 2026
La risposta è resa nei termini seguenti.
L’articolo 17, comma 10, lettera b) della legge n. 247/12 prescrive che la cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo viene deliberata “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.”.
Indipendentemente dall’interpretazione dei precedenti pareri di questo Consiglio, resi tutti su fattispecie con tratti di specificità, si rileva quanto segue.
Dal disposto dell’articolo 17, comma 10, lett. b) della legge professionale, discende che:
a) il certificato di compiuta pratica non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’iscrizione nel registro del tirocinio;
b) una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica, l’iscrizione può permanere se non sono ancora trascorsi i cinque anni di abilitazione al patrocinio sostitutivo, anche ove essi eccedano il sessennio. Detto sessennio, infatti, rileva unicamente ai fini della possibilità di chiedere il certificato di compiuto tirocinio e non individua un termine massimo di iscrizione nel registro dei praticanti fermo restando che – ove non sia richiesto, nel sessennio, il certificato di compiuto tirocinio – il periodo di pratica resterà svolto inutiliter.
Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 25 maggio 2026
Il quesito, pur attenendo a materia fiscale e dunque diversa dall’ordinamento e dalla deontologia forense, riguarda profili direttamente incidenti sulle condizioni di esercizio della professione di avvocato e può essere dunque ritenuto ammissibile alla luce di quanto previsto alla lettera d) della comunicazione inviata ai COA il 22 maggio 2023.
La risposta è resa nei termini seguenti, fermo restando che si tratta di mere indicazioni interpretative relative a materia estranea agli ambiti sui quali il Consiglio Nazionale Forense può intervenire (e cioè ordinamento e deontologia forense).
L’articolo 13, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 115/2002 include tra i procedimenti per i quali è dovuto il pagamento del contributo unificato – determinando lo stesso nella misura di euro 43 – anche le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis.
Tale ultima disposizione prevede che “nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1”.
Da tale disposizione discende quindi che:
a) nelle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), salvo che l’interessato si trovi nelle condizioni reddituali previste dall’articolo 9, comma 1-bis (in tal caso, infatti, il contributo unificato non è dovuto);
b) nelle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 3, il quale dispone che – per tali procedimenti – il contributo è ridotto della metà, sempre che non ricorrano le condizioni reddituali previste dall’articolo 9, comma 1-bis (in tal caso, infatti, il contributo unificato non è dovuto);
c) per i processi dinanzi alla Corte di cassazione il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1. Nel caso dei processi dinanzi alla Corte di cassazione quindi: c1) non si applica la deroga prevista dall’articolo 9, comma 1-bis (e si applicano cioè le regole ordinarie sulla capacità reddituale di cui all’articolo 76) e c2) il contributo è dovuto secondo gli ordinari scaglioni di valore di cui all’articolo 13, comma 1. Da ciò dovrebbe discendere tuttavia, a rigore, che per effetto dell’ultimo inciso dell’articolo 9, comma 1-bis ai processi dinanzi alla Corte di cassazione non si applichi la disposizione di cui all’articolo 13, comma 1-bis che, come anticipato, prevede il raddoppio del contributo unificato.
Consiglio nazionale forense, parere n. 30 del 25 maggio 2026
La risposta è resa nei termini seguenti.
Ai sensi dell’articolo 23 della legge professionale, l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici è vincolata all’adibizione dell’avvocato, in condizioni di piena indipendenza ed autonomia, alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente. Di conseguenza, resta di regola esclusa qualunque commistione tra svolgimento dell’attività professionale e svolgimento di attività di gestione amministrativa (cfr. ex multis, da ultimo, il parere n. 30/2023).
Nel caso di specie, l’attività di cui al quesito appare – almeno in parte – inscindibilmente legata all’esercizio di attività professionale. Infatti, almeno per quel che riguarda la quantificazione definitiva delle somme dovute alla controparte tale attività corrisponde a quella che svolge ordinariamente anche l’avvocato del libero foro. Lo stesso non è a dirsi, evidentemente, per le attività di mera esecuzione del pagamento che, come tali, hanno natura amministrativa e quindi non possono essere esercitate dall’avvocato dipendente dell’ente. Ne consegue che, fermo restando il quadro generale che precede e nei limiti enunciati, l’attività di cui al quesito possa ritenersi compatibile.
Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 25 maggio 2026
Come ritenuto da ultimo nel parere n. 13/2026, il possesso di partita IVA non è condizione esplicitamente prevista dall’articolo 17 della legge n. 247/12 ai fini dell’iscrizione nell’Albo degli avvocati. Esso rileva, piuttosto, quale potenziale indicatore del carattere effettivo dell’esercizio della professione (articolo 2, comma 1, lettera a) del d.m. n. 47/2016) e si lega, sul piano deontologico, al rispetto del dovere di adempimento fiscale di cui all’articolo 16 del Codice deontologico forense.
Pertanto, fermo restando quanto precede, la chiusura della partita IVA non incide sulla permanenza dell’iscrizione nell’Albo.
Consiglio nazionale forense, parere n. 27 del 22 maggio 2026
In particolare, chiede di sapere se “in riferimento alle prestazioni professionali rese dal difensore a beneficio di un cliente contro più soggetti e poste in essere dopo la data del 23 ottobre 2023, l’aumento del 30 % del compenso spettante all’avvocato sancito ai sensi dell’art. 4, comma 2, D. M. 10 marzo 2014, n. 55 possa integrare i parametri di compenso minimo stabiliti dalla L. 21 aprile 2023, n. 49, arrivando dunque ad annoverare all’interno del perimetro del minimo tariffario previsto dalla legge anche l’ulteriore 30% del compenso nei casi di cui all’art. 4, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con conseguenziale nullità delle eventuali pattuizioni di segno contrario”.
La risposta è resa nei termini che seguono.
In primo luogo, l’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 prevede che, quando in una causa l’avvocato assista più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il compenso unico possa essere aumentato del 30% per ciascun soggetto oltre il primo, entro i limiti stabiliti dalla disposizione. Tale previsione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il difensore assista un solo soggetto contro una pluralità di parti. La ratio della norma è chiaramente individuabile nell’esigenza di tenere conto dell’incremento della complessità dell’attività difensiva derivante dal maggiore numero di soggetti processuali coinvolti nel giudizio. La giurisprudenza ha chiarito che, ricorrendone i presupposti, la maggiorazione ha natura obbligatoria, a seguito della soppressione dell’inciso «di regola» ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 147/2022, applicabile alle prestazioni professionali il cui compenso è liquidato ai sensi del citato decreto.
In secondo luogo, la disciplina dell’equo compenso dettata dalla L. 21 aprile 2023, n. 49 presenta un ben preciso ambito di applicazione soggettivo: essa si applica, infatti, unicamente ai rapporti professionali regolati da convenzioni e aventi a oggetto attività “svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro” (art. 2, comma 1) nonché alle prestazioni rese “in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, precisando che la legge, invece, non si applica “alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione” (art. 2, comma 3).
Pertanto, al di fuori di tale ambito soggettivo non si applicano i criteri recati dalla predetta legge, che è legge speciale e vige invece il principio generale di libera pattuizione del compenso, come disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 247/12.
La disposizione da ultimo richiamata, in particolare, fa riferimento ai parametri “indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni”, precisando in quali casi agli stessi può farsi riferimento. In nessun caso, i parametri assumono la funzione di tariffe inderogabili, in forza – appunto – del principio generale della libera pattuizione del compenso.
Anche la disposizione da ultimo introdotta nel Codice deontologico – all’articolo 25-bis – fa riferimento unicamente alle violazioni della legislazione in materia di equo compenso e, dunque, la sua applicazione non si estende ad ambiti di esercizio della professione diversi da quelli a cui si applica la legge n. 49/2023.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, per le prestazioni professionali il cui compenso è liquidato ai sensi del D.M. n. 147/2022, l’aumento del 30% del compenso previsto dall’art. 4, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nel caso di assistenza prestata a favore di un solo soggetto contro più parti, possa integrare una causa di nullità di eventuali pattuizioni difformi esclusivamente qualora la prestazione professionale rientri nell’ambito di applicazione soggettivo della L. 21 aprile 2023, n. 49. Diversamente, al di fuori di tale ambito, resta ferma la validità delle pattuizioni liberamente concordate tra le parti.
Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 22 maggio 2026
Il procedimento disciplinare a carico degli avvocati ha natura accusatoria; pertanto, ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio. Non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza, né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, gravando invece sul Consiglio territoriale di disciplina l’onere di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico. L’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che va pertanto prosciolto.
In ottemperanza ai più elementari principi che governano, sia nel procedimento civile che in quello penale, la ricerca della prova dei fatti dedotti nel procedimento, la sola accusa formulata dall’esponente, non suffragata, poi, da congrua documentazione e/o da dichiarazioni testimoniali rese da terzi disinteressati, è da ritenersi insufficiente al fine di comprovare la responsabilità dell’incolpato, anche se quest’ultimo nulla ha fatto per difendersi dalle accuse. Le accuse, infatti, vanno provate, non solo formalizzate sulla scorta di una doglianza di parte.
Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. Pertanto, l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
NOTA
In senso conforme, per tutte, Cass. SSUU n. 6277/2019.