Autore: admin

  • Il COA di Padova chiede di sapere se sia possibile mantenere l’iscrizione all’Albo anche dopo la chiusura della partita IVA o se vi siano delle condizioni particolari che devono essere rispettate.

    Come ritenuto da ultimo nel parere n. 13/2026, il possesso di partita IVA non è condizione esplicitamente prevista dall’articolo 17 della legge n. 247/12 ai fini dell’iscrizione nell’Albo degli avvocati. Esso rileva, piuttosto, quale potenziale indicatore del carattere effettivo dell’esercizio della professione (articolo 2, comma 1, lettera a) del d.m. n. 47/2016) e si lega, sul piano deontologico, al rispetto del dovere di adempimento fiscale di cui all’articolo 16 del Codice deontologico forense.
    Pertanto, fermo restando quanto precede, la chiusura della partita IVA non incide sulla permanenza dell’iscrizione nell’Albo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 27 del 22 maggio 2026

  • La Commissione di Diritto e Processo Amministrativo del Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 1 dicembre 2025, ha formulato quesito in merito alla portata applicativa dell’art. 4, comma 2, Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, alla luce delle disposizioni previste dalla Legge 21 aprile 2023, n. 49, con riferimento la determinazione del compenso minimo dovuto agli avvocati a seguito dello svolgimento della propria prestazione professionale.

    In particolare, chiede di sapere se “in riferimento alle prestazioni professionali rese dal difensore a beneficio di un cliente contro più soggetti e poste in essere dopo la data del 23 ottobre 2023, l’aumento del 30 % del compenso spettante all’avvocato sancito ai sensi dell’art. 4, comma 2, D. M. 10 marzo 2014, n. 55 possa integrare i parametri di compenso minimo stabiliti dalla L. 21 aprile 2023, n. 49, arrivando dunque ad annoverare all’interno del perimetro del minimo tariffario previsto dalla legge anche l’ulteriore 30% del compenso nei casi di cui all’art. 4, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con conseguenziale nullità delle eventuali pattuizioni di segno contrario”.
    La risposta è resa nei termini che seguono.
    In primo luogo, l’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 prevede che, quando in una causa l’avvocato assista più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il compenso unico possa essere aumentato del 30% per ciascun soggetto oltre il primo, entro i limiti stabiliti dalla disposizione. Tale previsione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il difensore assista un solo soggetto contro una pluralità di parti. La ratio della norma è chiaramente individuabile nell’esigenza di tenere conto dell’incremento della complessità dell’attività difensiva derivante dal maggiore numero di soggetti processuali coinvolti nel giudizio. La giurisprudenza ha chiarito che, ricorrendone i presupposti, la maggiorazione ha natura obbligatoria, a seguito della soppressione dell’inciso «di regola» ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 147/2022, applicabile alle prestazioni professionali il cui compenso è liquidato ai sensi del citato decreto.
    In secondo luogo, la disciplina dell’equo compenso dettata dalla L. 21 aprile 2023, n. 49 presenta un ben preciso ambito di applicazione soggettivo: essa si applica, infatti, unicamente ai rapporti professionali regolati da convenzioni e aventi a oggetto attività “svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro” (art. 2, comma 1) nonché alle prestazioni rese “in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, precisando che la legge, invece, non si applica “alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione” (art. 2, comma 3).
    Pertanto, al di fuori di tale ambito soggettivo non si applicano i criteri recati dalla predetta legge, che è legge speciale e vige invece il principio generale di libera pattuizione del compenso, come disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 247/12.
    La disposizione da ultimo richiamata, in particolare, fa riferimento ai parametri “indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni”, precisando in quali casi agli stessi può farsi riferimento. In nessun caso, i parametri assumono la funzione di tariffe inderogabili, in forza – appunto – del principio generale della libera pattuizione del compenso.
    Anche la disposizione da ultimo introdotta nel Codice deontologico – all’articolo 25-bis – fa riferimento unicamente alle violazioni della legislazione in materia di equo compenso e, dunque, la sua applicazione non si estende ad ambiti di esercizio della professione diversi da quelli a cui si applica la legge n. 49/2023.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, per le prestazioni professionali il cui compenso è liquidato ai sensi del D.M. n. 147/2022, l’aumento del 30% del compenso previsto dall’art. 4, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nel caso di assistenza prestata a favore di un solo soggetto contro più parti, possa integrare una causa di nullità di eventuali pattuizioni difformi esclusivamente qualora la prestazione professionale rientri nell’ambito di applicazione soggettivo della L. 21 aprile 2023, n. 49. Diversamente, al di fuori di tale ambito, resta ferma la validità delle pattuizioni liberamente concordate tra le parti.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 22 maggio 2026

  • Natura accusatoria del procedimento disciplinare e onere della prova a carico dell’organo di disciplina

    Il procedimento disciplinare a carico degli avvocati ha natura accusatoria; pertanto, ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio. Non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza, né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, gravando invece sul Consiglio territoriale di disciplina l’onere di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico. L’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che va pertanto prosciolto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 45 del 20 febbraio 2026

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    In ottemperanza ai più elementari principi che governano, sia nel procedimento civile che in quello penale, la ricerca della prova dei fatti dedotti nel procedimento, la sola accusa formulata dall’esponente, non suffragata, poi, da congrua documentazione e/o da dichiarazioni testimoniali rese da terzi disinteressati, è da ritenersi insufficiente al fine di comprovare la responsabilità dell’incolpato, anche se quest’ultimo nulla ha fatto per difendersi dalle accuse. Le accuse, infatti, vanno provate, non solo formalizzate sulla scorta di una doglianza di parte.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 45 del 20 febbraio 2026

  • Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente

    Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. Pertanto, l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 45 del 20 febbraio 2026

  • Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 45 del 20 febbraio 2026

    NOTA
    In senso conforme, per tutte, Cass. SSUU n. 6277/2019.

  • Il curatore speciale del minore non può assistere un genitore contro l’altro in controversie familiari

    L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa, ex art. 68 co. 5 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, dopo essere stato curatore speciale del minore, l’avvocato si era costituito nel giudizio di separazione giudiziale nell’interesse della madre del minore stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione per la durata di mesi otto irrogata dal CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 44 del 20 febbraio 2026

  • Assistenza legale nelle controversie familiari: la ratio del divieto di cui all’art. 68 co. 5 cdf

    L’art. 68 co. 5 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → sanziona la condotta dell’avvocato che, dopo aver assistito un minore in una causa familiare, assuma successivamente la difesa di uno dei genitori, non solo per il potenziale conflitto di interessi, ma anche per la posizione privilegiata che il legale può, anche solo in astratto, avere per le informazioni ricevute e per essersi potuto confrontare con il minore sulle circostanze oggetto di causa, attività preclusa ai difensori dei genitori nelle controversie familiari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 44 del 20 febbraio 2026

  • Sigla “p. Avv.”: vietato l’uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo professionale posseduto

    Integra illecito disciplinare la condotta del praticante avvocato che, anche nella propria corrispondenza, si limiti ad aggiungere l’iniziale “p.” alla parola “avvocato”, trattandosi di informazione equivoca e comunque decettiva cioè idonea a trarre in inganno o in ogni caso a fondare false aspettative, quindi non veritiera e non corretta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 43 del 20 febbraio 2026

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 90/2022.
    In arg. cfr. pure:

    • CNF n. 104/2018, n. 104 (abbreviazione “Av.” per “Avogado”);
    • CNF n. 115/2014 (abbreviazioni “Avv. S.” e “Avv. Stab.” per “Avvocato Stabilito”).
  • Praticanti avvocati: vietato usare la dicitura “studio legale” nella propria carta intestata

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante che utilizzi biglietti da visita e carta intestata ivi indicando la dicitura del proprio “studio legale”, così ingenerando nei terzi il convincimento di potersi riferire ad un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense ed inducendo pertanto in errore i clienti sui titoli del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 43 del 20 febbraio 2026

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 90/2022, CNF n. 115/2007, CNF parere n. 41/2011 e CNF parere n. 86/2011.
    Analogamente, con riferimento agli avvocati stabiliti, cfr. CNF n. 164/2022.