Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. Pertanto, l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
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Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
NOTA
In senso conforme, per tutte, Cass. SSUU n. 6277/2019. -
Il curatore speciale del minore non può assistere un genitore contro l’altro in controversie familiari
L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa, ex art. 68 co. 5 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, dopo essere stato curatore speciale del minore, l’avvocato si era costituito nel giudizio di separazione giudiziale nell’interesse della madre del minore stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione per la durata di mesi otto irrogata dal CDD).
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Assistenza legale nelle controversie familiari: la ratio del divieto di cui all’art. 68 co. 5 cdf
L’art. 68 co. 5 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → sanziona la condotta dell’avvocato che, dopo aver assistito un minore in una causa familiare, assuma successivamente la difesa di uno dei genitori, non solo per il potenziale conflitto di interessi, ma anche per la posizione privilegiata che il legale può, anche solo in astratto, avere per le informazioni ricevute e per essersi potuto confrontare con il minore sulle circostanze oggetto di causa, attività preclusa ai difensori dei genitori nelle controversie familiari.
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Sigla “p. Avv.”: vietato l’uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo professionale posseduto
Integra illecito disciplinare la condotta del praticante avvocato che, anche nella propria corrispondenza, si limiti ad aggiungere l’iniziale “p.” alla parola “avvocato”, trattandosi di informazione equivoca e comunque decettiva cioè idonea a trarre in inganno o in ogni caso a fondare false aspettative, quindi non veritiera e non corretta.
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 90/2022.
In arg. cfr. pure:- CNF n. 104/2018, n. 104 (abbreviazione “Av.” per “Avogado”);
- CNF n. 115/2014 (abbreviazioni “Avv. S.” e “Avv. Stab.” per “Avvocato Stabilito”).
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Praticanti avvocati: vietato usare la dicitura “studio legale” nella propria carta intestata
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante che utilizzi biglietti da visita e carta intestata ivi indicando la dicitura del proprio “studio legale”, così ingenerando nei terzi il convincimento di potersi riferire ad un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense ed inducendo pertanto in errore i clienti sui titoli del professionista.
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 90/2022, CNF n. 115/2007, CNF parere n. 41/2011 e CNF parere n. 86/2011.
Analogamente, con riferimento agli avvocati stabiliti, cfr. CNF n. 164/2022. -
Inammissibile l’impugnazione della decisione della Commissione elettorale, in assenza di specifica impugnativa del provvedimento di proclamazione degli eletti
In tema di contenzioso elettorale, l’eventuale impugnativa di un atto endoprocedimentale come la decisione della Commissione elettorale immediatamente lesivo, deve essere necessariamente seguita dall’impugnativa del provvedimento conclusivo del procedimento qualora espressamente disposta dalla legge, in assenza della quale impugnativa gli effetti del provvedimento finale vengono a consolidarsi, con il conseguenziale sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sull’atto endoprocedimentale (Nel caso di specie, il ricorrente aveva esclusivamente impugnato la decisione con la quale la Commissione aveva rigettato l’istanza di revoca dell’esclusione del ricorrente stesso dalla competizione elettorale in virtà del divieto del terzo mandato consecutivo. Il CNF, rilevato che il ricorrente non aveva altresì impugnato il provvedimento finale della procedura elettiva, ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 42 del 20 febbraio 2026
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Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame
La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione (Nel caso di specie, l’mpugnazione era argomentato solo in fatto, senza specifica articolazione dei motivi di gravame).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 41 del 16 febbraio 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 171/2025. -
L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge, giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione avverso richiamo verbale, proposta oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, e quindi tardivamente ex art. 61 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 40 del 16 febbraio 2026
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I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 39 del 16 febbraio 2026