Le impugnazioni al Consiglio Nazionale Forense vanno depositate, a pena di inammissibilità, innanzi al competente Consiglio territoriale (CDD/COA), che provvede alla sua trasmissione al CNF, ai sensi dell’art. 59 r.d. n. 37/1934, che fissa appunto una regola generale inderogabile, valevole per tutte le materie soggette alla giurisdizione del CNF (art. 36 co. 1 L. n. 247/2012).
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Ricusazione: inammissibile l’impugnazione depositata direttamente al CNF
In tema di procedimento disciplinare, il provvedimento che dichiara inammissibile l’istanza di ricusazione è “impugnabile davanti al Consiglio Nazionale Forense nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione” (art. 8 co. 1 ult. cpv. Reg. CNF n. 2/2014), ma il relativo ricorso va depositato, a pena di inammissibilità, presso il Consiglio territoriale, che ne cura poi la trasmissione al CNF (art. 59 r.d. n. 37/1934).
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Il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all’albo
La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Rivellino), sentenza n. 18 del 3 febbraio 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Rivellino), sentenza n. 19 del 3 febbraio 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Rivellino), sentenza n. 21 del 10 febbraio 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 23 del 10 febbraio 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 26 del 10 febbraio 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 422/2025. -
Divieto di reformatio in pejus: il parziale accoglimento dell’impugnazione NON impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale
Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, per uno degli illeciti commessi dall’incolpato si era compiuta la prescrizione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha comunque confermato -anche nella durata- la sanzione della sospensione irrogata dal Consiglio territoriale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 17 del 3 febbraio 2026
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 3/2026, CNF n. 264/2025, CNF n. 56/2025, CNF n. 390/2024, CNF n. 283/2024, CNF n. 278/2024, CNF n. 231/2024, CNF n. 141/2024, CNF n. 116/2023, CNF n. 230/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 107/2022, CNF n. 57/2022, Cass. n. 20383/2021, CNF n. 81/2021, CNF n. 141/2020, CNF n. 130/2020, CNF n. 156/2019, CNF n. 76/2018; in sede di Legittimità cfr. Cass. n. 20383/2021 la quale ha così rivisto il proprio precedente orientamento, espresso con la sentenza Cass. n. 2506/2020. -
La responsabilità per fatto di associati, collaboratori e sostituti
L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 17 del 3 febbraio 2026
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L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario
La violazione dell’art. 43 cdf (secondo cui l’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente) è un illecito omissivo di natura permanente, per il quale, finché perdura, non decorre prescrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 17 del 3 febbraio 2026
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L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente
L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentemente, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista metta a disposizione del cliente integralmente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 17 del 3 febbraio 2026
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Il risarcimento del danno derivato dall’illecito deontologico può mitigare la sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto
Il risarcimento del danno derivato dall’illecito deontologico può comportare una mitigazione della sanzione da irrogarsi in concreto, giacché la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 15 del 3 febbraio 2026
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Divieto di assistere un coniuge o convivente contro l’altro dopo averli assistiti entrambi: l’individuazione del dies a quo prescrizionale
L’art. 68 cdf vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Trattasi, in particolare, di illecito deontologico istantaneo che si consuma con l’assunzione dell’incarico sicché, ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, non rileva il momento -successivo- in cui l’incarico stesso termina, con la definizione del relativo giudizio ovvero per la rinuncia al mandato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Angelini), sentenza n. 14 del 3 febbraio 2026
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 222/2022, CNF n. 135/2020, CNF n. 183/2006. -
L’esercizio della professione in periodo di sospensione
Pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, in quanto contrario alla disposizione specifica contenuta nell’art. 36 co. 1 cdf, l’avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione, amministrativa o disciplinare, a nulla rilevando in contrario l’asserita buona fede dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 13 del 3 febbraio 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 213/2025, CNF n. 280/2024, CNF n. 270/2024.