Il trattamento sanzionatorio può essere mitigato in grado di impugnazione in ragione della maturata consapevolezza dell’incolpato della rilevanza deontologica della propria condotta desumibile dall’abbandono delle tesi difensive volte a negare il disvalore del fatto e come tale denotante resipiscenza.
Autore: admin
-
Art. 50 dovere di verità
La violazione del dovere di verità di cui all’art. 50 c.d.f. è configurabile esclusivamente con riferimento a condotte realizzate dall’avvocato nell’ambito di procedimenti giudiziari, restandone esclusa l’applicabilità alle dichiarazioni mendaci rese in sedi diverse, ivi compresi i procedimenti amministrativi, ferma restando la rilevanza disciplinare della condotta ai sensi dell’art. 9 c.d.f. per violazione dei doveri di correttezza e lealtà che debbono sempre ispirare il comportamento dell’avvocato.
-
La rilevanza disciplinare delle condotte consumatesi prima dell’iscrizione all’albo.
Fatte salve le ipotesi in cui la condotta disciplinarmente rilevante si sia protratta nel tempo oltre la data di iscrizione all’Albo e quella in cui il “vulnus” al prestigio e al decoro della categoria sia ancora percepibile nel periodo di iscrizione, le condotte, anche di rilevanza penale, consumate prima dell’iscrizione all’Albo non possono fondare la potestà disciplinare, rilevando esclusivamente in sede amministrativa, essendo valutabili dal COA in seno all’istruttoria sulla domanda di iscrizione (o di reiscrizione), sotto il profilo dei requisiti posti dall’art. 17, comma 1, della l. n. 247/2012, nonché nell’àmbito della revisione degli albi ex art. 17, comma 9, della l. n. 247/2012.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 159 del 22 aprile 2026
-
Richiamo verbale
Va annullato e rimesso a diversa sezione del CDD per l’ulteriore seguito ex art 15 reg. CNF n. 2/2014, il provvedimento con il quale la Sezione designata irroghi il richiamo verbale prima dell’approvazione del capo di incolpazione in difetto di una conforme proposta del Consigliere istruttore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Minervini), sentenza n. 138 del 7 aprile 2026
-
L’omessa lettura del dispositivo in esito alla discussione
L’omessa lettura del dispositivo in esito alla discussione costituisce una mera irregolarità che non determina l’invalidità della decisione del CDD, mancando all’uopo un’espressa sanzione di nullità nella fonte primaria e non risultando configurabile alcuna violazione del diritto di difesa dell’incolpato atteso che il termine per la notificazione decorre dal deposito della decisione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 120 del 7 aprile 2026
-
Accordi sul compenso e modalità di adempimento dell’obbligazione
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, dopo aver concordato con il cliente le modalità di pagamento del compenso, chieda l’adempimento in maniera diversa, in violazione dell’accordo e dei canoni di lealtà, probità e correttezza che debbono ispirare la condotta professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Scarano), sentenza n. 118 del 7 aprile 2026
-
Il potere-dovere del Consiglio dell’Ordine di procedere alla revisione periodica degli albi
Il potere-dovere del Consiglio dell’Ordine di procedere alla revisione periodica degli albi provvedendo alla cancellazione degli iscritti che non presentino i requisiti prescritti dall’art. 17 della l. n. 247/2012 non ha natura sanzionatoria, non implica una valutazione deontologica, nè lede il diritto al lavoro, bensì è funzionale a garantire la persistenza delle condizioni minime richieste per l’esercizio di una professione di rilievo pubblicistico e costituzionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Ollà, rel. Consales), sentenza n. 110 del 31 marzo 2026
-
L’accaparramento di clientela attraverso l’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero ad un costo simbolico
Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico (Nel caso di specie, l’avvocato aveva affisso un manifesto nel parcheggio di un ospedale nonché pubblicato un video su YouTube ed un post sul proprio sito internet del seguente tenore: “Nulla è più drammatico di dover rinunciare al proprio risarcimento per mancanza di denaro”, “Sottoponici il tuo caso, se ravviseremo la tua piena ragione ti anticiperemo tutte le spese mediche e giudiziarie”, “chiedici un parere per il tuo risarcimento, è senza impegno e senza costi”, “Sei rimasto vittima di un incidente stradale? Nessun costo per te, ci paga l’assicurazione”, “CHIEDICI UN PARERE PER IL TUO RISARCIMENTO. È SENZA IMPEGNO E SENZA COSTI-CONTATTACI”, “avrai la mia esperienza al tuo servizio senza spendere nulla”).
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 130/2024. -
La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa
L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 cdf, deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, dovendo conseguentemente ritenersi illecita quella comparativa e autocelebrativa (Nel caso di specie, l’avvocato aveva affisso un manifesto nel parcheggio di un ospedale nonché pubblicato un video su YouTube ed un post sul proprio sito internet del seguente tenore: “6 SICURO? È antipatico da dire ma SEI SICURO DI CHI TI STA ASSISTENDO? Questo è un settore per SPECIALISTI, soprattutto in caso di incidenti GRAVI o MORTALI, eventuali errori li pagherai tu: un danno sottovalutato, una voce “dimenticata”, troppa fretta nel chiudere il risarcimento di un sinistro o troppa arrendevolezza con l’assicurazione possono tradursi in decine o anche centinaia di migliaia di euro in meno per te e non avrai una seconda chance”).
-
La riqualificazione del capo di incolpazione non vìola, di per sè, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Per aversi violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e quelli assunti a base della decisione, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, del fatto concreto, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’addebito da cui scaturisca una reale violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente formale tra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’incolpato, attraverso l’iter del processo, abbia avuto conoscenza dell’accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.