Il principio di uguaglianza non è invocabile quando esso debba applicarsi a norme disciplinanti categorie professionali diverse, che presentano problematiche differenziate, ed inoltre tale norma non può ritenersi in contrasto con i principi affermati in tema di pubblica amministrazione. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisioni C.d.O. di Ravenna, 9 luglio 1993 e 19 marzo 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 5 ottobre 1996, n. 120