La facoltà di impugnare le decisioni del Consiglio dell’Ordine è riservata in via esclusiva al professionista interessato e al Pubblico Ministero. È pertanto inammissibile il ricorso presentato dal denunciante. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 14 giugno 1990). Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Dolzani), sentenza del 27 novembre 1991, n. 112